Domicilio digitale: l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata delle imprese


A partire dal primo ottobre 2020, tutte le società e le imprese individuali iscritte al Registro delle Imprese, comunicano il proprio indirizzo PEC (valido, attivo e nella loro esclusiva disponibilità) che risulta pubblicato in visura.

L’iscrizione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata nel Registro delle Imprese, così come le sue successive ed eventuali variazioni, sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.



La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica ordinaria a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione tali da rendere certa, certificabile e opponibile a terzi la spedizione e la consegna.
 
Ogni titolare di un indirizzo di posta certificata può trasmettere ad un'altra casella di PEC messaggi elettronici con lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno.
 
La casella può essere rilasciata da uno qualsiasi dei gestori di PEC iscritti nell'apposito elenco tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale.
 
La casella di posta elettronica certificata rappresenta il domicilio digitale presso il quale la società o l'imprenditore, in forza di una presunzione legale, sono sempre raggiungibili: per legge, un messaggio di PEC si considera notificato nel momento della consegna del plico informatico al server di posta del destinatario, e non nel momento della effettiva apertura dello stesso.
 
Pertanto, è necessario garantire che l'indirizzo PEC dichiarato da imprese individuali e società sia attivo nonché esclusivamente riconducibile alle medesime.
 
In altre parole, alle imprese individuali ed alle società non è consentito:
  • iscrivere e mantenere iscritta nella propria posizione anagrafica nel Registro delle Imprese una casella PEC non attiva;
  • condividere con altro soggetto iscritto nel Registro Imprese o nel REA (impresa, società, soggetto collettivo di forma non societaria) l'uso della stessa PEC;
  • iscrivere nel Registro Imprese una PEC di cui è titolare un professionista iscritto in Collegi o Ordini professionali o una associazione di categoria.

Il 29 novembre 2008 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 185/2008, convertito nella Legge 2/2009. L’articolo 16, al comma 6, prevede che "...le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese...". Con decorrenza dal 19/12/2012, il D.L. 179/2012 ha esteso lo stesso obbligo alle imprese individuali.

Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, contenente “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120 ha, fra l’altro, introdotto importanti novità in materia di utilizzo della posta elettronica certificata (ora “domicilio digitale”): in particolare l’articolo 37 del D.L. 76/2020 ha introdotto l’obbligo per le società e le imprese individuali iscritte al Registro delle Imprese di comunicare il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, se non già comunicato in precedenza (o se, comunque, non presente nel Registro delle Imprese).

In attuazione delle disposizioni sopra citate, qualora nell'istanza di iscrizione di impresa individuale o di società non sia riportato un indirizzo PEC valido, l'Ufficio Registro Imprese procede alla sospensione della pratica, richiedendo la regolarizzazione mediante comunicazione dell'indirizzo PEC valido ed attivo entro un congruo termine.

Affinché la banca data camerale sia costantemente aggiornata ed efficiente, l'Ufficio del Registro delle Imprese, effettua periodicamente delle verifiche sugli indirizzi PEC iscritti: in tutti i casi, in cui l'indirizzo PEC della società o dell'impresa individuale risulti non attivo (ad es. revocato) oppure non univoco oppure già iscritto su posizioni di altre imprese, vengono avviate procedure per la cancellazione d'ufficio dell'indirizzo PEC dichiarato in visura.

La pratica di comunicazione dell'indirizzo PEC dell'impresa (così come ogni successiva variazione) può essere inviata:
  • dal legale rappresentante della società o dal titolare dell'impresa individuale munito del dispositivo di firma digitale, senza necessità di registrazione o autenticazione, mediante la  piattaforma telematica 'Pratica semplice' disponibile sul sito registroimprese.it.
  • dal professionista incaricato ai sensi dell'art. 31 della L. 340/2000 (comma 2 quinquies) mediante il canale ordinario della ComUnica.
L’iscrizione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata nel Registro delle Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria.
Finalità completamente diversa caratterizza l'indirizzo PEC da indicare nell'ambito di qualsiasi pratica di Comunicazione Unica da inviare al Registro delle Imprese.
 
La procedura di Comunicazione Unica per la Nascita dell'Impresa, istituita dall'art. 9 del D.L. n. 7/2007, comporta l'utilizzo della PEC per ogni comunicazione tra l'impresa (o i suoi intermediari), l'Ufficio del Registro delle Imprese e gli altri Enti coinvolti.

In questo caso, la casella PEC non rappresenta il domicilio elettronico dell'impresa, bensì la domiciliazione eletta unicamente per le comunicazioni relative al singolo procedimento, fino all'esito finale di quest'ultimo.


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Ultimo aggiornamento:

02/05/2024