Garanzia legale sui beni di consumo



Normativa di riferimento

Codice del Consumo (D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206) Parte IV, Titolo III, Capo I, artt. da 128 a 135.




Che cos’è la garanzia legale

La garanzia legale di conformità è il complesso dei diritti previsti dal Codice del Consumo (articoli 128 e ss. ) a tutela del consumatore in caso di acquisto di prodotti difettosi, che funzionano male o non rispondono all’uso dichiarato dal venditore o al soggetto a cui quel bene è generalmente destinato.

Tali diritti sono inderogabili e irrinunciabili. E’ nullo qualsiasi patto volto ad escluderli o limitarli.




Ambito di applicazione della garanzia legale (contratti, soggetti, beni)

La garanzia legale si applica ai contratti di vendita, permuta, somministrazione, appalto, contratti di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.

Inoltre l’applicazione è limitata ai contratti conclusi tra un “venditore” ed un “consumatore”.

Il consumatore è definito dall’art. 3, lett. a) del Codice del Consumo come “qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.

Anche commercianti e professionisti quindi possono essere considerati consumatori, ma alla rigorosa condizione che abbiano agito per fini che non rientrano nell’attività commerciale o professionale.

Per bene di consumo si intende qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:

  1. i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
  2. l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
  3. l'energia elettrica.

La garanzia legale si applica anche  alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.




Chi è responsabile nei confronti del consumatore

E’ il venditore che risponde per “qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene” ovvero il produttore che esercita forme dirette di vendita al consumo.




Contenuto della garanzia legale – difetto di conformità

Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi a quanto pattuito nel contratto di vendita.

Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;

d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto e non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui alla precedente lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:

a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;

b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;

c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.

5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.




Quali sono i diritti del consumatore in presenza di un vizio di conformità del prodotto

In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione.
Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

E’ da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell'entità del difetto di conformità;
c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un congruo termine;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
La risoluzione del contratto non può essere richiesta nel caso di difetto di conformità di lieve entità.
Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile. La proposta ha effetto solo se accettata dal consumatore.




Quanto dura ed entro quali termini si deve far valere la garanzia legale

Il venditore è infatti responsabile per i difetti di conformità (esistenti al momento della consegna) che si manifestano nei 2 anni successivi alla consegna del bene.

Per i beni usati, il venditore ed il compratore potranno accordarsi per prevedere un periodo di responsabilità minore, ma comunque non inferiore ad un anno.

Il consumatore, qualora riscontri un difetto di conformità, per usufruire della tutela, dovrà contestarlo al venditore entro due mesi dalla scoperta.

La contestazione non sarà però necessaria se il venditore ha dolosamente occultato il vizio o ne ha riconosciuta l’esistenza.

L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di 26 mesi dalla consegna.

Esiste un caso in cui la garanzia legale può esser fatta valere oltre i termini di prescrizione e si ha quando il venditore citi in giudizio il consumatore per l’esecuzione del contratto (es. il pagamento del prezzo). In tal caso quest’ultimo “ potrà far valere sempre la garanzia se ha denunciato il vizio entro due mesi dalla scoperta e comunque prima di 26 mesi dalla consegna”.

Per far valere la garanzia legale è molto importante conservare i documenti di acquisto.




Onere della prova dei difetti di conformità

Se i difetti di conformità si manifestano entro 6 mesi dalla consegna, si presume che esistessero anche a tale data.

Spetterà quindi al venditore provare che il bene era pienamente conforme, cioè che il difetto lamentato dal consumatore è sopravvenuto successivamente alla consegna.

Il venditore potrà escludere l’onere della prova a suo carico qualora ne riesca a provare l’incompatibilità con la natura del bene o con la natura del difetto.

Se i difetti si manifestano invece successivamente ai 6 mesi dalla consegna sarà il consumatore a dover fornire la prova che il difetto fosse presente al momento della consegna.




Garanzia legale e garanzia convenzionale

La garanzia legale è sempre dovuta al consumatore (non può essere esclusa o limitata). E’ un obbligo che deriva dal solo fatto che è stato concluso un contratto di compravendita con il consumatore.

La “garanzia convenzionale è, secondo la definizione presente all’art. 128, “ulteriore” rispetto a quella legale e consiste in“qualsiasi impegno, del produttore o del venditore assunto nei confronti del consumatore, senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità”.

La garanzia convenzionale quindi non sostituisce, ma si aggiunge a quella legale.




Che fare se il venditore nega il diritto alla garanzia legale


Il consumatore deve denunciare al venditore il difetto di conformità il prima possibile e comunque entro due mesi dalla scoperta. Il consumatore può formulare direttamente la denuncia, formalizzandola sempre per iscritto.

Qualora la denuncia fatta al venditore non abbia esito positivo, il consumatore può scegliere di attivare procedure di composizione extragiudiziale (conciliazione/mediazione e arbitrato).

Il consumatore, in caso di esito negativo della denuncia, ha in ogni caso diritto di agire direttamente in giudizio nei confronti del venditore, ed in particolare nell’ipotesi di mancata adesione del venditore alla mediazione o di richiesta di risoluzione del contratto.

Il consumatore può, inoltre, segnalare all’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato - anche tramite numero verde 800 166 661- i casi di pratiche commerciali scorrette, tra cui rientra la violazione dei diritti riconosciuti in tema di garanzia post vendita.

I comportamenti di rivenditori o produttori che inducano in errore il consumatore sull’esistenza o sulle modalità di esercizio della garanzia legale di conformità, ovvero ne ostacolino l’esercizio stesso possono costituire pratiche commerciali scorrette, vietate e sanzionate dal Codice del Consumo. In tal caso, l’Antitrust può intervenire, a tutela del consumatore, accertando la violazione, imponendo la cessazione della condotta contraria alla legge, applicando le sanzioni amministrative pecuniarie. L’Antitrust può anche accettare impegni dell’impresa, senza accertare alcuna infrazione, se essi hanno un impatto positivo per i consumatori. Non può invece risolvere le singole controversie. Infine, l’Autorità può accertare la vessatorietà di clausole inserite in contratti o condizioni generali di contratto tra professionisti e consumatori che limitano la durata della garanzia legale di conformità o la escludono del tutto, disponendo l’adozione di misure per informare adeguatamente i consumatori.



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