FAQ - Attività regolamentate

Qui troverai le domande frequenti che la Camera riceve a proposito delle attività regolamentate.

Cosa si intende per ATTIVITÀ REGOLAMENTATE?

Le "attività regolamentate" sono tutte quelle attività economiche imprenditoriali disciplinate da specifiche norme di settore, che ne subordinano l’esercizio al possesso di particolari requisiti morali e/o tecnico professionali e che prevedono la presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) allo sportello Unico delle Attività Produttive presso il Comune (SUAP) o al Registro delle Imprese.
Le attività regolamentate soggette a verifica dei requisiti da parte della Camera di Commercio sono:

  • Agenti d'affari in mediazione – L. 39/1989
  • Agenti e rappresentanti di commercio – L. 204/1985
  • Mediatori marittimi – L. 478/1968
  • Spedizionieri – L. 1442/1941
  • Commercio all’ingrosso – D.Lgs. 114/1998
  • Imprese di Facchinaggio - D.M. 221/2003
  • Imprese di pulizia – L. 82/1994
  • Impiantisti - D.L. 37/2008
  • Autoriparatori - L. 122/1992

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l'apposita sezione del sito camerale.

(Aggiornamento al 06/03/2023)


Agenti di commercio, mediatori immobiliari e procacciatori d'affari


No. Per potere esercitare l'attività di agente di affari in mediazione, i requisiti devono essere posseduti da:

  • titolare di impresa individuale
  • tutti i legali rappresentanti di società
  • eventuali preposti
  • tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa.

Un socio privo della legale rappresentanza è escluso dall'obbligo della dimostrazione del possesso dei requisiti e, pertanto, non può esercitare l'attività di mediazione.

(Aggiornamento al 06/03/2023)

L'attività di mediatore immobiliare è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al settore immobiliare.
L'incompatibilità è da considerarsi esistente anche con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al settore immobiliare e comunque in situazioni di conflitto di interessi.
L'attività di mediatore è incompatibile con quella di amministratore di condominio esercitata in forma di impresa.
Per ulteriori informazioni sulla figura dell'agente immobiliare è possibile consultare l'apposita sezione del sito camerale.

(Aggiornamento al 06/03/2023)

Sono incompatibili con l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio:

  • tutte le attività di lavoro dipendente (comunque svolte) da persone, associazioni od enti, privati o pubblici, ad eccezione del lavoro dipendente part-time negli enti pubblici purché non superiore al 50%.
  • l'attività di agente di affari in mediazione.

Per ulteriori informazioni sulla figura dell'Agente e rappresentate di commercio è possibile consultare l'apposita sezione sul sito camerale.

(Aggiornamento al 06/03/2023)

No. Attualmente, l'avere svolto l'attività di procacciatore d'affari non rappresenta requisito professionale valido per poter avviare l'attività di rappresentante/agente di commercio.

(Aggiornamento al 06/03/2023)

Per la denuncia di inizio attività di procacciatore d'affari non sono richiesti specifici requisiti e non sono previste cause di incompatibilità.
Alla pratica telematica deve essere allegata copia della lettera d'incarico di procacciatore d'affari rilasciata dall'impresa committente.

(Aggiornamento al 06/03/2023)


Pulizie e disinfezione - derattizzazione


Per l’avvio dell’attività di pulizie e disinfezione non è più necessario dimostrare il possesso dei requisiti tecnici. L'esercizio dell'attività rimane tuttavia subordinato ai requisiti morali e di capacità economico-finanziaria.
Per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione permane, invece, l'obbligo del possesso dei requisiti tecnico professionali.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare l'apposita sezione del sito camerale.

(Aggiornamento al 06/03/2023)

I requisiti comuni a tutte le attività di pulizie sono:

  • i requisiti di capacità economico – finanziaria
  • i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del L. 82/1994.

L'esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione richiede inoltre la nomina di un responsabile tecnico in possesso di specifici requisiti tecnico professionali.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’apposita sezione del sito camerale.

(Aggiornamento al 19/04/2022)

Il D.M. n. 274/1997 definisce l’attività di pulizie come il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza.

(Aggiornamento al 06/03/2023)

Il D.M. n. 274/1997 definisce l’attività di disinfezione come il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.
L’attività di sanificazione, invece, consiste nell’insieme di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

(Aggiornamento al 06/03/2023)

A differenza dell’attività di semplice pulizia e disinfezione dei locali, per l'esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è necessario nominare un responsabile tecnico in possesso di determinati requisiti tecnico-professionali.
Tutte le informazioni in merito ai requisiti del responsabile tecnico sono reperibile nell’apposita sezione del sito camerale.

(Aggiornamento al 06/03/2023)

Per denunciare l’inizio dell’attività di sanificazione occorre presentare una pratica al Registro Imprese nella cui provincia è ubicata la sede dell’impresa.
Tutte le indicazioni per la composizione della pratica sono reperibili consultando l’apposita sezione del sito camerale.

(Aggiornamento al 06/03/2023)

No, non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno alla società.
Il preposto alla gestione tecnica può ricoprire la stessa carica per più imprese, fatta eccezione per le imprese artigiane, e deve soddisfare un "rapporto di immedesimazione" con l’impresa che si individua in una delle seguenti figure:

  • titolare;
  • amministratore;
  • socio delle società di persone (tranne l'accomandante nelle sas);
  • socio partecipante al lavoro nelle società di capitali;
  • institore/procuratore speciale;
  • dipendente;
  • collaboratore familiare;
  • prestatore di lavoro somministrato (già interinale).

(Aggiornamento al 06/03/2023)


Giardinaggio e officine

Per poter svolgere l’attività di costruzione, sistemazione, manutenzione e cura del verde pubblico o privato è necessario:

  • essere in possesso dell’iscrizione nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (R.U.O.P. - ex R.U.P.) oppure
  • aver conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze oppure
  • essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio o di formazione professionale:
    • qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali associate alla manutenzione del verde (“Operatore del verde” e “Giardiniere”);
    • laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;
    • master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;
    • diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;
    • iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;
    • una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA del QNQR ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;
    • qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

(Aggiornamento al 06/03/2023)

No, lo svolgimento dell’attività di coltivatore diretto non può essere considerata come esperienza lavorativa abilitante per l'esercizio dell'attività di manutenzione del verde.

(Aggiornamento al 06/03/2023)

L'impresa che intende iniziare l’attività di manutenzione del verde deve nominare un preposto in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 154/2016 tra una delle seguenti figure:

  • il titolare/legale rappresentante;
  • il socio partecipante;
  • il coadiuvante;
  • il dipendente;
  • il collaboratore familiare.

Se l’impresa ha i requisiti artigiani, la qualifica di preposto deve essere assunta dal titolare/legale rappresentante/socio partecipante.
Il preposto così nominato deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento allegando alla pratica di inizio attività l’apposita dichiarazione sostitutiva.

(Aggiornamento al 06/03/2023)

Per denunciare l’inizio dell’attività di manutenzione del verde occorre presentare:

  • mod. I1 per l’iscrizione di una impresa individuale;
  • mod. I2 per l’attivazione o l’aggiunta dell’attività di una impresa individuale già iscritta;
  • mod. S5 per l’attivazione o l’aggiunta dell’attività di una società ad una impresa individuale già iscritta;
  • mod. NOTE per la nomina del preposto e l’indicazione dei requisiti posseduti.

La pratica è esente da bollo per le società, mentre per le imprese individuali il bollo è pari a € 17,50; i diritti di segreteria ammontano a € 30 per le società ed € 18 per le imprese individuali.
L’adempimento prevede la nomina di un preposto,  individuabile in una delle seguenti figure:

  • titolare/legale rappresentante;
  • socio partecipante;
  • coadiuvante;
  • dipendente;
  • collaboratore familiare.

Se l’impresa ha i requisiti artigiani, la qualifica di preposto deve essere assunta dal titolare/legale rappresentante/socio partecipante.
Alla pratica occorre allegare la dichiarazione sostitutiva per il possesso dei requisiti del preposto.

(Aggiornamento al 06/03/2023)

No. I requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività di manutenzione del verde sono richiesti non solo alle imprese che iniziano l’attività, ma anche alle imprese che già operano nel settore. La regolarizzazione dell’impresa doveva avvenire entro il 22 febbraio 2020.
La mancata dimostrazione del possesso dei requisiti potrà comportare la cancellazione dal Registro delle Imprese/REA dell'attività di manutenzione del verde.

(Aggiornamento al 06/03/2023)

Le imprese che svolgevano l’attività con codice ATECO 81.30.00 alla data di entrata in vigore della Legge n. 154/2016 devono presentare una pratica, contenente il mod. I2 (imprese individuali) o il mod. S5 (società), per la nomina del preposto in possesso delle adeguate competenze.
Il preposto può essere individuato in una delle seguenti figure:

  • titolare/legale rappresentante;
  • socio partecipante;
  • coadiuvante;
  • dipendente;
  • collaboratore familiare.

Se l’impresa ha i requisiti artigiani, la qualifica di preposto deve essere assunta dal titolare/legale rappresentante/socio partecipante.
Alla pratica (esente dall’imposta di bollo e soggetta al pagamento dei diritti di segreteria pari a € 18 per le imprese individuali ed € 30 per le società) va allegato, inoltre, il mod. NOTE nel quale occorre che trattasi di “Regolarizzazione di impresa esercente attività di giardinaggio/cura e manutenzione del verde”, indicando il soggetto individuato quale preposto ed allegando apposita dichiarazione sostitutiva per dimostrare il possesso dei requisiti da parte dello stesso.
Il preposto dovrà dimostrare di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti abilitanti:

  • esperienza lavorativa biennale maturata nel settore, dimostrabile allegando apposita documentazione attestante l'esecuzione di lavori di manutenzione del verde per un periodo di due anni (l’esperienza deve essere già maturata alla data di stipula dell'accordo in conferenza Stato-Regioni (23/02/2018)).
  • iscrizione al RUOP - Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (ex RUP);
  • attestato idoneità comprovante la frequenza e il superamento del corso professionale abilitante;
  • essere in possesso di uno degli idonei titoli di studio o qualificazione professionale pubblica definiti nell'Accordo Stato-Regioni del 22.2.2018:
    • qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali associate alla manutenzione del verde (“Operatore del verde” e “Giardiniere”);
    • laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;
    • master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;
    • diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;
    • iscrizione negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;
    • qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA del QNQR ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;
    • qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

(Aggiornamento al 06/03/2023)

Per ogni unità locale dell'impresa è necessaria la nomina di un diverso responsabile tecnico ad eccezione del caso in cui le officine siano in due unità locali separate ma "contigue".

Nella Circolare n. 3286/C del 19 giugno 1992, al punto 4b , il competente Ministero ha puntualizzato che "Stanti le prerogative e le incombenze specificatamente previste in capo al responsabile tecnico dalla legge si ritiene, in via generale, che una stessa persona non possa assumere tale incarico per conto di più imprese o per conto di più sedi (unita' locali operative) di una stessa impresa".

Ogni officina, dunque, deve avere un responsabile tecnico, anche se la stessa fa capo alla medesima impresa. In questa circostanza, può verificarsi che una medesima persona sia preposta, nella qualità di responsabile tecnico, per due distinte unita' locali (officine) che risultino tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire nella realtà dei fatti a tale persona di svolgere con totale e piena responsabilità la propria funzione (Nota del M.I.C.A. del 2 agosto 1995, Prot. 388195).

(Aggiornamento al 06/03/2023)

Per assistenza in merito alla compilazione delle pratiche telematiche è possibile contattare l'assistenza centralizzata sul portale RegistroImprese.

Per informazioni su pratiche telematiche già presentate al Registro Imprese e sospese, va utlizzato esclusivamente il "DIARIO MESSAGGI" all'interno della piattaforma MYPage Telemaco


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