L'Agente d'Affari in Mediazione


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Definizione e ambito di competenza

Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.).
Il mediatore immobiliare si occupa della compravendita e locazione di immobili residenziali e non, di terreni, nonchè della cessione o dell'affitto di aziende.
Il mandatario a titolo oneroso è chi, per incarico, s'impegna a compiere uno o più atti giuridici per conto di una sola parte (il mandante) nel settore immobili e aziende.
Il mediatore merceologico si occupa di affari relativi a prodotti e il mediatori in servizi vari ricomprende tutte quelle attività residuali non comprese nelle precedenti attività di mediazione.

Dall' 8 maggio 2010 è stato soppresso il Ruolo Mediatori, permangono comunque i requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività.

I settori di attività, previsti dall'art. 3 del D.m. 21 dicembre 1990 n. 452, sono i seguenti:

  • Agenzia d'affari in mediazione immobiliare: che svolge attività per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza;
  • Agenzia d'affari con mandato a titolo oneroso: che in forza di un mandato gestisce immobili in nome e per conto di un altro soggetto detto mandante. Il mandato a titolo oneroso riguarda solo l'agente di affari in mediazione che esercita l'attività nel settore immobiliare ed é una modalità di esercizio della stessa;
  • Agenzia d'affari in mediazione merceologica che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare concernente merci, derrate o bestiame, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza;
  • Agenzia d'affari in mediazione in servizi vari: mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare relativo a servizi senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Non rientrano nell’applicazione della normativa:

  • mediatore marittimo
  • mediatore pubblico
  • agenzia di cambio  o attività di intermediazione mobiliare
  • intermediazione nei servizi turistici
  • intermediazione nei servizi assicurativi
  • mediatore creditizio
  • agenzia d’affari

I contenuti di questa pagina sono aggiornati al 05/04/2023


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