Visto su documenti rilasciati da Organismi o Enti ufficiali
La Camera di commercio appone un visto di deposito su documenti rilasciati da soggetti diversi dall’impresa quali Organismi o Enti ufficiali (ASL, Istituti Nazionali di Certificazione, ONU, ecc.) come ad esempio certificati di analisi, certificati sanitari, certificati di conformità rilasciati da Enti certificatori.
Tali documenti devono essere inviati firmati digitalmente.
Visto su fatture, packing list e documenti a valere per gli scambi con l'estero
La Camera di commercio può apporre il visto poteri di firma su dichiarazioni rese dall’impresa stessa che riguardano stati o caratteristiche del prodotto esportato o dei soggetti coinvolti nell’operazione di esportazione (ad es. fatture, packing list, dichiarazioni riportanti la composizione di alcuni prodotti, traduzioni, fatture di nolo, dichiarazioni e atti propedeutici all’avvio di rapporti commerciali con l’estero quali procure, nomina di agenti e rappresentanti in Paesi esteri, forme contrattuali con partner esteri per accordi di commercializzazione dei prodotti, impianto di unità all’estero, dichiarazioni e attestazioni per la partecipazione a bandi e gare internazionali, e altre dichiarazioni rese dall'impresa nell'ambito di transazioni con l'estero). Tale visto presuppone un controllo di legittimità della firma del soggetto firmatario quale legale rappresentante, titolare dell'impresa o suo procuratore.
I poteri di firma devono avere riscontro nella visura camerale o enlla procura notarile. Tali documenti devono essere inviati con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Impresa o Procuratore come allegati al modello base firmato digitalmente.
Il visto non viene apposto:
- se il contenuto del documento è contrario all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, a norme di diritto comunitario, a disposizioni contenute in trattati internazionali;
- se vi sono menzioni discriminatorie verso alcuni Paesi.
In caso di richiesta di visto su documento con destinazione territori coinvolti nel conflitto russo-ucraino, si chiede di compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da allegare alla richiesta, scaricabile nella sezione download, qui sotto allegata.
Sportello Commercio Estero