L'attività di facchinaggio

Definizione e ambito di applicazione

Per imprese di facchinaggio si intendono le imprese che svolgono le seguenti attività:

  • portabagagli;
  • facchini: degli scali ferroviari, doganali, facchini generici, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative;
  • attività di movimentazione merci;

a condizione che l'attività di facchinaggio e movimentazione merci venga esclusivamente affidata in outsourcing (per conto terzi).

Esclusioni

Qualora l'attività faccia parte di un servizio complesso, che comprende fra le varie fasi, anche la movimentazione merci, non si applica la normativa sul facchinaggio. Sono pertanto escluse dall'ambito di applicazione, le attività di spedizione, trasloco, logistica, trasporto, imballaggio, presa e consegna, recapiti in loco, quando l’attività di facchinaggio, è solo strumentale alla prima.

Inoltre, la normatica di settore non si applica ai pesatori pubblici (di cui all’art. 32 R.D. 20/09/34 e D.M. 11/7/83) ed al facchino non imprenditore ai sensi del DPR 342/94.


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