Il riconoscimento delle qualifiche professionali estere



I titoli di studio e l'esperienza professionale maturata all'estero

L’esercizio di alcune attività regolamentate prevede il possesso di specifici requisiti tecnico–professionali in capo al titolare dell’impresa o al responsabile tecnico specificamente nominato.

I requisiti tecnico-professionali consistono a seconda dei casi:

  • nel possesso di un titolo di studio direttamente abilitante (solo titolo di studio);
  • nella maturazione di un periodo di esperienza professionale in imprese del settore (solo esperienza professionale);
  • nel possesso di un titolo di studio seguito da un periodo di esperienza professionale (requisito composito: titolo + esperienza).

Qualora il titolo di studio e/o l’esperienza professionale siano conseguiti all’estero si prospettano due ipotesi:

  • la Camera di commercio valuta direttamente il requisito professionale acquisito all’estero;
  • la Camera di commercio non può valutare direttamente i titoli esteri ed è necessario attivare la procedura di riconoscimento della qualifica professionale estera presso il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT).




Il Decreto di riconoscimento delle qualifiche estere

Il riconoscimento è un procedimento amministrativo di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy che culmina con un provvedimento (Decreto di riconoscimento delle qualifiche estere) che consente ai cittadini comunitari (compresi gli italiani che hanno studiato/lavorato all’estero) ed extracomunitari, di accedere alle attività regolamentate.

In materia di riconoscimento delle qualifiche estere valgono i seguenti principi:

  1. La Camera di commercio può valutare l’esperienza professionale dei soli cittadini comunitari purché maturata nei paesi UE.
  2. La Camera di commercio non è competente a valutare direttamente i titoli di studio conseguiti all’estero. Occorre richiedere il Decreto di riconoscimento del Ministero delle imprese e del made in Italy o l’equipollenza ad un titolo italiano abilitante.
  3. In caso di requisiti compositi (titolo + esperienza) conseguiti all’estero occorre richiedere il Decreto di riconoscimento.
  4. Se il richiedente è cittadino extra-comunitario la Camera di commercio non può valutare direttamente né titoli di studio né esperienza professionale conseguiti all’estero.
  5. Nei casi in cui la sola esperienza lavorativa è di per sé abilitante:
    • Se il richiedente (cittadino Ue o extra Ue) ha maturato l’esperienza lavorativa in un paese dell’'Unione Europea, non è necessario il riconoscimento effettuato dal Ministero, ma saranno le Camere di commercio competenti a verificare che l’esperienza maturata nel paese della UE corrisponda a quanto richiesto dalla legge italiana.
    • Se invece il richiedente (cittadino Ue o extra Ue) ha maturato l’esperienza lavorativa in un paese extra UE dovrà richiedere il riconoscimento al Ministero.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la Tabella riassuntiva delle competenze (disponibile nell'area download in calce a questa pagina).

Alla Camera di Commercio dovranno essere inviati i documenti rilasciati da una pubblica amministrazione da cui dovrà risultare:

  • la denominazione dell’impresa e lo specifico settore di attività in cui la stessa opera oppure ha operato;
  • la posizione rivestita dall’interessato all’interno dell’impresa (titolare, socio, dipendente) ed il livello di inquadramento contrattuale (operaio specializzato, operaio qualificato, operaio generico, apprendista, tirocinante, eccetera);
  • l'attività concretamente svolta dall’interessato nell’impresa (mansione);
  • il periodo (o i periodi) di tempo in cui l’interessato ha svolto concretamente l'attività. 

 Tutta la predetta documentazione:

  • dovrà essere tradotta da traduttori ufficiali e prodotta in originale o in copia conforme all'’originale;
  • non può essere autocertificata.




L'equipollenza e l'equivalenza dei titoli di studio

L’equipollenza dei titoli di studio

I titoli di studio conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia. Pertanto, qualora debbano essere utilizzati nel nostro paese è necessario chiederne il riconoscimento, al fine di conferire valore legale al titolo estero.

L’equipollenza è la procedura mediante la quale l’autorità scolastica o accademica determina l’equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all’estero con un determinato titolo presente nell’ordinamento italiano.

In tutti i casi in cui il titolo di studio è direttamente abilitante, la dichiarazione di equipollenza ottenuta dall’interessato (comunitario o extracomunitario) gli permette di presentare direttamente la SCIA senza richiedere la procedura di riconoscimento delle qualifiche estere presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Nei casi in cui oltre al titolo di studio serve anche l’esperienza lavorativa, l’equipollenza parifica il titolo di studio estero a quello italiano. Se l’esperienza lavorativa è stata conseguita in Italia o in un paese U.E. non serve il Decreto di riconoscimento; occorre, invece, il decreto di riconoscimento del Ministero delle imprese e del Made in Italy in tutti i casi in cui l'esperienza professionale è stata maturata in un paese extra Ue.

Il giudizio di equivalenza

A differenza dell’equipollenza, il giudizio di equivalenza dei titoli di studio esteri è rilasciato in ordine a determinate casistiche specificamente previste (accesso a graduatorie, concorsi, proseguimento degli studi ecc.) ed è valido solo per il motivo indicato e solo se utilizzato a quel fine, per cui deve essere nuovamente richiesta e il provvedimento nuovamente riemesso, ogni volta che si ripresenti il motivo d’interesse.


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Ultimo aggiornamento:

11/04/2024