Presentare un'istanza


Per richiedere l'annullamento di una pratica telematica inviata all'Ufficio Registro delle Imprese è necessario presentare il modulo di richiesta di annullamento.

Il modulo può essere inviato tramite PEC e prodotto in originale informatico con firma digitale oppure ottenuto mediante scansione ottica dell’originale cartaceo completo di firma autografa e documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità.

Sulla richiesta deve essere applicato l’apposito contrassegno (marca da bollo), debitamente annullato, per l’assolvimento dell’imposta di bollo pari a € 16,00, il cui codice identificativo deve essere riportato nell’apposito spazio presente sul modulo. Nel caso di presentazione di un originale informatico con firma digitale, la marca da bollo deve essere scansionata ed allegata alla domanda.


(Aggiornamento al 19/01/2024)

Per richiedere il rimborso dei diritti di segreteria, del diritto annuale o di importi relativi a sanzioni amministrative è necessario inoltrare l'apposito modulo all'Ufficio competente mediante il servizio 'Contatta il Registro Imprese' (oppure contattare l'Ufficio Diritto Annuale per il rimborso del diritto annuale).

Le istruzioni per la compilazione e la presentazione della richiesta sono riportate sul modulo stesso.

(Aggiornamento al 19/12/2023)

L'Ufficio Registro delle Imprese è tenuto ad istruire le pratiche rispettando, di norma, l'ordine cronologico di arrivo con un termine ordinatorio di 5 giorni in caso di iscrizioni nel Registro Imprese e di 30 giorni per pratiche REA.
 
Tuttavia, al fine di segnalare le motivazioni per cui un eventuale ritardo nell'iscrizione potrebbe comportare un pregiudizio a loro danno, è garantito agli interessati (soggetti legittimati all'adempimento, o comunque coinvolti), a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine ordinatorio sopra citato, l'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento, attraverso la presentazione di memorie scritte o documenti che rappresentino in modo adeguato e circostanziato le motivazioni del caso, che l'Ufficio si riserva di valutare.
 
Per l'eventuale invio della documentazione è necessario utilizzare il servizio telematico "Contatta il Registro Imprese" disponibile sul sito camerale.

(Aggiornamento al 19/12/2023)

Sì, è possibile chiedere l'evasione delle pratiche telematiche aventi effetti costitutivi in data certa, anche in giornate festive o prefestive (ad esempio il 31/12, 01/01, ecc...).

A tal fine occorre:

  • inserire una richiesta espressa nel riquadro XX/NOTE allegato alla pratica da inviare, del seguente tenore: "Si chiede l'evasione della pratica in data gg/mm/aaaa".
  • inviare una segnalazione attraverso il servizio "Contatta il Registro Imprese" contestualmente all'invio della pratica.

L'invio della pratica da iscrivere in data certa dovrà essere effettuato con congruo anticipo (da 15 a 30 giorni prima della data richiesta per l'evasione "in data certa"), altrimenti non è garantito che la richiesta possa essere esaudita.

Questo per permettere l'esame della stessa da parte di un addetto all'istruttoria e la regolarizzazione delle eventuali irregolarità rilevate.

L'Ufficio potrà "schedulare" (programmare informaticamente) l'iscrizione, anche se riferita a giorni festivi o prefestivi.

N.B. Trattandosi di evasione interamente automatizzata, l'Ufficio non è nella condizione di garantire l'esito dell'operazione nel caso (improbabile, ma possibile) di malfunzionamento del sistema informatico.

(Aggiornamento al 19/12/2023)


Avviare un'impresa


La ComUnica è un'unica procedura amministrativa telematica che permette di adempiere a tutti i principali obblighi amministrativi delle imprese:

  • domande e denunce per l’iscrizione al Registro Imprese e all’Albo Imprese Artigiane
  • assolvimento degli obblighi fiscali (IVA)
  • previdenziali (INPS) 
  • assicurativi (INAIL)

e che consente di inviare anche le successive dichiarazioni di modifica e cessazione.

Le amministrazioni destinatarie di questa comunicazione possono essere: Registro Imprese, Albo imprese Artigiane, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, SUAP; è entrata in vigore il 1 aprile 2010.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l'apposita sezione del sito camerale.

(Aggiornamento al 19/12/2023)

La partita IVA è numero composto da 11 cifre, rilasciato gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate con una procedura telematica, ed è collegata all’attività professionale o imprenditoriale. 
La partita IVA serve per la gestione degli aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali e deve essere sempre indicata nei rapporti con gli altri soggetti; inoltre, rimane la stessa per tutta la vita dell’impresa o dell’attività professionale.

(Aggiornamento al 19/12/2023)

In primo luogo dipende dal tipo di attività che si intende intraprendere e dal fatto che siano necessarie o meno altre operazioni propedeutiche all'apertura dell’attività (richiesta di autorizzazioni, permessi, ecc…). 

In secondo luogo, dipende dal tipo di forma giuridica che si intende adottare. Nel caso di apertura di una impresa individuale, l’invio della Comunicazione Unica di iscrizione al Registro Imprese costituisce il titolo per l’immediato avvio dell’attività; diversamente, nel caso in cui venga adottata la forma societaria, è necessario provvedere prima alla costituzione della società, che avviene generalmente con atto notarile, e solo successivamente è possibile denunciare l’avvio dell’attività.

(Aggiornamento al 19/12/2023)

Ogni soggetto può essere titolare di una sola impresa individuale e, di conseguenza, di una sola partita IVA: tuttavia, lo stesso soggetto può esercitare molteplici attività come impresa individuale (nel rispetto di limiti e requisiti stabiliti e previe autorizzazioni), e può ricoprire una carica o essere socio in molteplici società.

(Aggiornamento al 19/12/2023)
L'iscrizione al Registro delle Imprese deve essere obbligatoriamente richiesta da coloro che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata ai sensi dell'art. 2082 del codice civile.
Non sono iscrivibili, invece, le attività professionali intellettuali protette, il cui esercizio sia subordinato per legge all’iscrizione in appositi albi o elenchi.
 
Ciò premesso, è considerato imprenditore:
  • chi offre le prestazioni intellettuali altrui, quando si limita ad organizzare e gestire l’attività professionale di altri;
  • il professionista intellettuale che diventa imprenditore (articolo 2238 comma 1 c.c.) quando esercita in modo prevalente una ulteriore attività, diversa da quella intellettuale, in sé considerata come attività di impresa.
In tal caso l'attività intellettuale è iscrivibile al Registro delle Imprese in quanto l’esercizio della professione viene a costituire semplice elemento di un’attività principale organizzata in forma di impresa e non l’oggetto principale dell’attività del professionista.
Pertanto, ad esempio, un odontoiatra che per l’esercizio della propria attività è tenuto ad essere iscritto all’Albo degli Odontoiatri, istituito presso ogni Ordine provinciale dei medici chirurghi, è una figura professionale non iscrivibile al Registro Imprese.
Tuttavia, l'odontoiatra che gestisce una casa di cura può essere considerato imprenditore quando l'attività di gestione e organizzazione della casa di cura prevale sull'esercizio della professione di odontoiatra.

(Aggiornamento al 19/12/2023)


Firmare una pratica e gli allegati


E' disponibile per la consultazione una tabella riepilogativa dei soggetti obbligati/legittimati per la sottoscrizione dei principali adempimenti da presentare al Registro Imprese.

Inoltre, per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare l'apposita sezione del sito camerale, che illustra le regole per la sottoscrizione delle pratiche telematiche (soggetti obbligati, soggetti legittimati, ecc.) 

(Aggiornamento al 19/12/2023)

Se l'obbligato alla presentazione di un adempimento societario non notarile è privo della firma digitale, lo stesso può incaricare un professionista, iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, all’invio della pratica.

Nella predisposizione della pratica, pertanto, occorre:
  • intestare la distinta di presentazione al professionista (in qualità di PROFESSIONISTA INCARICATO);
  • inserire nel modulo XX/NOTE una dichiarazione di incarico del seguente tenore: “Il sottoscritto…… , iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di …… al n…, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere procedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, e di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società all’assolvimento del presente adempimento come previsto dall’art. 31 della L. 340/2000”;
  • apporre, su ciascun allegato alla pratica, la dichiarazione di conformità, resa nella forma: ”Il/la sottoscritto/a NOME E COGNOME, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”.
(Aggiornamento al 19/12/2023)

La distinta di presentazione di una pratica telematica deve essere firmata digitalmente dallo stesso soggetto al quale risulta intestata e che risulta legittimato alla presentazione.

Sulla distinta possono essere apposte anche altre firme digitali, relative ad altri soggetti obbligati (ad esempio, i nuovi amministratori nominati in assemblea che devono iscrivere la propria nomina).

Non è più necessaria l’apposizione della firma digitale dell’intermediario che trasmette la pratica.

(Aggiornamento al 19/12/2023)

Una firma digitale può essere apposta attraverso due diverse modalità: modalità CAdES e modalità PAdES.
Quando viene apposta una firma digitale su un documento, il software di firma crea un file associato al documento originale in base al documento da firmare e al certificato del firmatario.
La differenza tra una firma di tipo CAdES e una firma di tipo PAdES sta nel modo in cui questo nuovo file viene associato al documento.

Nel caso di una firma digitale apposta con modalità CAdES, il documento firmato e il file con la firma digitale vengono inseriti insieme in una ‘busta’. Tale busta, che contiene sia il documento iniziale che il file della firma, è sempre un file, ma con estensione ".p7m": pertanto, a tutti i file firmati digitalmente con modalità CAdES viene aggiunta la seconda estensione ".p7m".
La modalità CAdES permette di firmare qualsiasi tipo di documento (.pdf, .docx, .xlsx...). Una volta firmato il documento con estensione ".doc", ad esempio, al file verrà aggiunta la nuova estensione ".p7m", generando, pertanto, un nuovo file ".doc.p7m". 
Per verificare la firma apposta e per visualizzare il documento firmato è sempre necessario utilizzare un software di firma, ad esempio: Dike, File Protector, ecc…

Diversamente, un file firmato digitalmente in modalità PAdES, non modifica la propria estensione: vengono sfruttate le caratteristiche dei documenti in formato ".pdf" e il file contenente la firma digitale viene ‘inglobato’ insieme al documento stesso, senza aggiungere una nuova estensione.
La modalità PAdES consente di firmare esclusivamente i documenti in formato ".pdf" e per verificare la firma digitale apposta e visualizzare il documento è sufficiente un qualsiasi software per la lettura dei file ".pdf", come ad esempio, Acrobat Reader.

NOTA BENE: La sottoscrizione dei documenti da allegare alle pratiche telematiche va effettuata esclusivamente in modalità CAdES, apponendo le firme digitali sul documento PDF/A e generando, in questo modo, il consueto file in formato ".p7m".

(Aggiornamento al 19/12/2023)

La firma digitale apposta con tessera sanitaria o con carta di identità elettronica non è valida ai fini della sottoscrizione delle pratiche per il Registro delle Imprese, in quanto si tratta di una firma elettronica/firma elettronica avanzata che non rispetta le specifiche AGID. 

La sottoscrizione delle pratiche telematiche e relativi allegati deve essere effettuata con un certificato di sottoscrizione valido al momento dell’invio (non è sufficiente il certificato di autenticazione) e deve restituire un file in formato .p7m con algoritmo di cifratura SHA256.

(Aggiornamento al 19/12/2023)


Gestire una pratica telematica inviata


L’Ufficio del Registro delle Imprese non effettua un'analisi preliminare delle pratiche da presentare (pre-istruttoria).
Una volta inviata la pratica, sulla stessa verrà avviata l’istruttoria e verrà evasa, se formalmente corretta, o sospesa con la richiesta dei chiarimenti e delle integrazioni del caso.

(Aggiornamento al 20/12/2023)
Prima di essere inoltrata al server della Camera di Commercio competente, una pratica viene sottoposta ad una serie di controlli formali sulla correttezza di alcuni dati inseriti nella modulistica (es. numero REA e codice fiscale).
Se tali dati non corrispondono a quelli inseriti nell’archivio camerale la pratica non viene inoltrata, ma viene posta in stato "errata" e viene inviata una comunicazione all’utente che l’ha predisposta. In questo caso, è necessario provvedere alla correzione dei dati errati e ad effettuare un nuovo inoltro.
 
Se il controllo formale va a buon fine, la pratica viene inoltrata alla Camera di Commercio competente e viene inviata via e-mail una comunicazione che vale come ricevuta dell’avvenuta spedizione.
 
Successivamente, la pratica viene sottoposta ad un’altra serie di controlli, superati i quali viene protocollata e all’utente viene inviata una seconda comunicazione, sempre via e-mail, contenente la ricevuta di protocollo in allegato.
 
Se questa seconda fase di controlli non viene superata, la pratica risulta ’trasferita in camera’ ma non protocollata, e l’utente riceve un’e-mail di avviso, con l’indicazione del motivo che ne ha impedito la protocollazione.
 
In breve tempo, la pratica verrà presa in carico da un operatore camerale che provvederà a protocollare ed istruire la pratica inviata.

(Aggiornamento al 19/12/2023)

Esistono due modalità di regolarizzazione di una pratica telematica sospesa, in base all’errore che è stato rilevato dall’operatore camerale.

Se l’errore riguarda la compilazione della modulistica (in aggiunta ad eventuali errori o mancanze sugli allegati), è necessario procedere ad un "reinvio" della pratica completa e corretta: in questo caso, non va mai effettuato un "nuovo invio" con protocollazione automatica, in quanto non è possibile associare al protocollo sospeso la nuova pratica inviata, con il conseguente addebito di ulteriori diritti e bolli.

Se l’errore, invece, riguarda esclusivamente gli allegati oppure mancano delle firme digitali, si dovrà provvedere alla integrazione di quanto rilevato attraverso la funzione ”Gestione correzioni” da Telemaco. Nella schermata sono presenti tutti gli allegati che compongono la pratica, compresa la distinta e il modello firme: pertanto, è possibile inserire nuovi allegati ed apporre eventuali firme digitali a documenti già inviati.

I documenti errati, che sono stati così sostituiti, verranno annullati dall’operatore camerale.

Terminate le operazioni di correzione è sempre necessario cliccare su ”Chiusura correzioni per inviare una notifica all’operatore camerale di "effettuata correzione" sulla pratica sospesa.

Tutte le volte che è possibile, si consiglia di prediligere questa modalità di correzione, che risulta molto meno onerosa sia lato utente che lato Camera.

(Aggiornamento al 19/12/2023)

Se la pratica è in stato "protocollata", è possibile effettuare un reinvio della pratica completa e corretta con riferimento al protocollo attribuito alla pratica inviata utilizzando l'apposita funzione "reinvio".
In questo caso non devono essere versati ulteriori diritti di segreteria e/o imposta di bollo.

Si consiglia di effettuare il reinvio nel più breve tempo possibile; se la pratica viene presa in carico dall’operatore prima della ricezione del reinvio, e risulta formalmente corretta, l’Ufficio procede all’evasione della stessa e non è più possibile provvedere all’integrazione tramite reinvio: occorre inviare una nuova pratica a rettifica del precedente adempimento.

(Aggiornamento al 19/12/2023)

La pratica va reinviata compilando esclusivamente la modulistica del Registro Imprese ed eventualmente la parte INPS, in quanto quest’ultimo è l’unico Ente che effettua l’aggiornamento dei dati in suo possesso solo a seguito dell’evasione della pratica al Registro Imprese.
 
Non deve essere allegata, invece, la modulistica relativa agli altri enti (Agenzia delle Entrate, INAIL), in quanto è già stata recepita con il primo invio. 

(Aggiornamento al 19/12/2023)
No, purtroppo non è possibile procedere alla modifica "d'ufficio" dei dati erroneamente indicati nei moduli delle pratiche inviate (errata indicazione indirizzo pec, errata indicazione domicilio, errata indicazione numero civico, errato cognome, errata indicazione di una data, ecc...).

In caso di errata compilazione della distinta e dei moduli allegati ad un pratica telematica inviata ed iscritta, è necessario inviare una nuova pratica a rettifica della precedente, compilando solo il modulo da correggere ed avendo cura di precisare nel modulo XX/NOTE la circostanza della rettifica (ad esempio, "Trattasi di pratica a rettifica di prot. n. xxxxx/aaaa in quanto è stato erroneamente indicato ... anziché ...").
 
L'invio di una pratica telematica a rettifica di un invio precedente è soggetto al pagamento di: 
- Diritti di segreteria pari a € 30,00 (oppure € 18,00, nel caso di impresa individuale)
- Imposta di bollo (pari all'importo versato nella pratica da correggere oppure in esenzione dal pagamento del bollo se la pratica originaria era esente).

(Aggiornamento al 19/12/2023)

Per verificare che l'allegato rispetti le specifiche del formato PDF/A-2b, accettato dal sistema camerale, è possibile utilizzare lo strumento di 'Validazione formato PDF/A' raggiungibile dalla 'MyPage' di Telemaco ('Le mie pratiche' - 'Invio Bilancio' o 'Invio pratica' - 'Validazione')

(Aggiornamento al 19/12/2023)

Se i documenti da allegare alla pratica derivano da scansione di documenti cartacei è consigliabile utilizzare una risoluzione sufficiente per la chiarezza del documento ma che non appesantisca in maniera eccessiva il file (es. risoluzione 150-200 dpi in bianco e nero).
E’ comunque necessario tenere presente che il numero massimo di allegati per ciascuna pratica è 40 e ogni allegato non deve superare i 10 MB (con il limite di 1 MB per ogni pagina).
Quindi, è consigliabile frazionare gli allegati in tanti file (numerando e ordinando le parti), quanti ne risultano necessari per rispettare i limiti di cui sopra. 
 
Il D.M. 6 agosto 2004 ha previsto una particolare procedura per gli atti voluminosi, anche con la consegna dei file su supporto informatico; tuttavia, anche codesto Ufficio, in fase di autonoma archiviazione degli allegati, incontra gli stessi limiti dimensionali previsti per l'invio telematico della pratica.

(Aggiornamento al 19/12/2023)


Diritti e bolli


Diritti di segreteria: l'importo dei diritti di segreteria da corrispondere è dato dalla somma dei diritti di segreteria dovuti per ogni singolo adempimento.
Imposta di bollo: l'importo dell'imposta di bollo è dovuto per l'invio dell'istanza, pertanto si versa una sola volta per ogni pratica, anche se contenente più adempimenti.
 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la tabella riepilogativa dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo per la presentazione delle pratiche telematiche.

(Aggiornamento al 20/12/2023)
No, non vengono addebitati diritti e bolli per una pratica errata, in quanto la stessa non risulta nemmeno pervenuta in Camera di Commercio (ne è prova il fatto che non è stata emessa alcuna ricevuta di protocollo).

La pratica in oggetto è stata scartata direttamente dal sistema Telemaco, per non aver superato i primi controlli formali.

(Aggiornamento al 20/12/2023)
Non è possibile chiedere il rimborso dei diritti e dei bolli versati quando la pratica risulta presa in carico da un operatore camerale che ne ha effettuato l’istruttoria. 

Diversamente, è possibile compilare l’apposito modulo per la richiesta di rimborso delle somme versate nel solo caso in cui sia stata inviata apposita istanza di annullamento della pratica prima che sulla stessa venga avviata l’istruttoria.

(Aggiornamento al 20/12/2023)
No, non è possibile provvedere al rimborso delle somme versate per una pratica respinta in quanto sulla stessa è stata effettuata l’istruttoria.

(Aggiornamento al 20/12/2023)


Richiedere, comunicare, denunciare


Per quanto riguarda il deposito del bilancio approvato, non è possibile avviare una procedura di iscrizione d'ufficio in quanto trattasi di un mero deposito (non è una iscrizione).

La nomina, conferma o sostituzione dell'organo amministrativo deve avvenire a cura degli amministratori che iscrivono la propria nomina in quanto soggetti obbligati per legge all'esecuzione dell'adempimento pubblicitario (per approfondire, si consiglia di consultare la scheda 3.2.1 della guida interattiva).
Pertanto, solo nel caso in cui sul verbale fosse indicata espressamente l’accettazione della carica da parte dei soggetti nominati, L’Ufficio potrebbe prendere in considerazione la possibilità di attivare una procedura di iscrizione d’ufficio della nomina degli amministratori.

(Aggiornamento al 20/12/2023)

Il Registro delle Imprese avvia periodicamente le procedure di cancellazione d'ufficio ai sensi del D.P.R. 247/2004 per le imprese individuali e le società di persone e ai sensi dell'art. 2490 C.C. per le società di capitali che rispondano a certi requisiti (es. mancato compimento degli atti di gestione per almeno 3 anni consecutivi per le società di persone, mancato deposito dei bilanci di esercizio per oltre 3 anni consecutivi per le società di capitali in liquidazione, ecc...).

La cancellazione d'ufficio di un'impresa non può essere avviata su istanza di parte.

L'impresa deve presentare domanda di scioglimento e cancellazione seguendo le procedure previste dalla legge e riportate nel supporto specilistico per la predisposizione degli adempimenti per il Registro Imprese.

Si precisa, inoltre, che il deposito del bilancio annuale approvato dalla società in liquidazione è un obbligo di legge e non una facoltà: per unlteriori approfondimenti sul deposito dei bilanci è possibile consultare l'apposita sezione del sito camerale.

(Aggiornamento al 20/12/2023)

L’autocertificazione consente di presentare una propria dichiarazione relativa a stati, qualità personali e fatti, elencati all’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in luogo della relativa certificazione rilasciata dagli enti competenti (dichiarazione sostitutiva di certificazione).
 
La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità del certificato che sostituisce (es. certificato di residenza, certificato di morte, ecc...).
 
Tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 possono essere comprovati dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
 

(Aggiornamento al 20/12/2023)

Qualora il titolo di studio e/o l’esperienza professionale siano conseguiti all’estero si prospettano due ipotesi:

  • la Camera di commercio valuta direttamente il requisito professionale acquisito all’estero;
  • la Camera di commercio non può valutare direttamente i titoli esteri ed è necessario attivare la procedura di riconoscimento della qualifica professionale estera presso il Ministero per lo Sviluppo Economico

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare l’apposita sezione del sito camerale.

(Aggiornamento al 20/12/2023)

La modifica dell'indirizzo della sede legale dell’impresa e/o di un’unità locala a seguito di variazione toponomastica viene solitamente comunicata alla Camera di Commercio da parte del Comune che l'ha effettuata: in questo caso, l'aggiornamento dei dati non ha costi per l'impresa.

Tuttavia, i tempi di aggiornamento non sono preventivabili, poiché dipendono dalla data di invio della comunicazione di variazione da parte del Comune.

Qualora la variazione dell’indirizzo non venga comunicata al Registro Imprese dal Comune, tale dato può essere oggetto di apposita denuncia da parte dell'impresa.

In questo caso la pratica è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo (come da importi indicati nella tabella riassuntiva pubblicata sul sito camerale) e la stessa non ha termine per l'invio.

Alla pratica deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 dell'interessato che dichiari la variazione di indirizzo a seguito di variazione toponomastica da parte del Comune.

(Aggiornamento al 20/12/2023)

Il dato relativo ai dipendenti indicati nella visura di una impresa viene aggiornato con cadenza trimestrale da parte dell’INPS.
Nella visura, pertanto, è presente l'ultimo valore degli addetti proveniente dagli archivi INPS, con il relativo periodo di riferimento.
 
Per correggere l’informazione è possibile provvedere alla verifica/rettifica dell’informazione presso l'INPS per consentire l’adeguamento dei dati aggiornati trimestralmente nella visura.
 
In caso di esigenze di aggiornamento tempestivo e correttivo sul dato esposto, l’impresa ha facoltà di aggiornare le informazioni del Repertorio Economico e Amministrativo (REA) con apposita denuncia seguendo le indicazioni di seguito riportate:
  • per le società è necessario presentare una pratica telematica con modulo S5 compilata al riquadro B10 - Numero di addetti dell'impresa; la pratica è soggetta al pagamento di € 30,00 per diritti di segreteria ed è esente dall'imposta di bollo;
  • per le imprese individuali è necessario presentare una pratica telematica con modulo I2 riquadro 30 - Numero di addetti dell'impresa; la pratica è soggetta al pagamento di € 18,00 per diritti di segreteria ed è esente dall'imposta di bollo.
La nuova dichiarazione, con apposita modulistica RI, andrà in sostituzione del valore esposto e sarà permanente fino a successiva dichiarazione o nuova ricezione automatica di informazioni da parte dell'INPS.

(Aggiornamento al 20/12/2023)
Per comunicare l’indirizzo del sito web di una società occorre inviare una pratica telematica contenente un modulo S2 (compilato al riquadro 5) con la precisazione nel campo note che "Trattasi di comunicazione dell’indirizzo del sito web dell'impresa".
Poiché si tratta di un dato da iscrivere nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrativa (REA), la pratica è soggetta al pagamento di € 30,00 di diritti di segreteria ed è esente dall'imposta di bollo.
 
Per un’impresa individuale, invece, occorre inviare una pratica telematica con un modulo I2 (compilato al riquadro 5) con la precisazione nel campo note che "Trattasi di comunicazione dell’indirizzo del sito web dell'impresa"; la pratica è soggetta al pagamento di € 18,00 di diritti di segreteria ed è esente dall'imposta di bollo.

(Aggiornamento al 20/12/2023)
Per variare il numero di telefono o l’e-mail presenti nella visura di una società occorre inviare una pratica telematica contenente un modulo S2 (compilato al riquadro 5) con la precisazione nel campo note che "Trattasi di variazione del numero di telefono/dell’email dell'impresa". 
Poiché si tratta di dati da iscrivere nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), la pratica è soggetta al pagamento di € 30,00 di diritti di segreteria ed è esente dall'imposta di bollo.
 
Per variare il numero di telefono o l’email presenti nella visura di una impresa individuale occorre inviare una pratica telematica con un modulo I2 (compilato al riquadro 5) con la precisazione nel campo note che "Trattasi di variazione del numero di telefono/dell’email dell'impresa"; la pratica è soggetta al pagamento di € 18,00 di diritti di segreteria ed è esente dall'imposta di bollo.

(Aggiornamento al 20/12/2023)
Per attivare una casella PEC è necessario rivolgersi ad uno dei Gestori autorizzati che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento; essi sono iscritti in un apposito elenco pubblico tenuto da DigitPA e consultabile all'indirizzo www.agid.gov.it nella sezione Posta Elettronica Certificata - Elenco gestori PEC.  
 
Trattandosi di un contratto fra privati (persone fisiche o giuridiche), il gestore può essere scelto dall’interessato in base all'offerta ritenuta più idonea a soddisfare le proprie esigenze.

(Aggiornamento al 20/12/2023)
Per la comunicazione o la variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa occorre predisporre una pratica telematica come indicato nelle apposite schede del supporto specialistico per la predisposizione degli adempimenti per il Registro delle Imprese.

(Aggiornamento al 20/12/2023)
No. Con Lettera Circolare del 9 maggio 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che "alla luce della normativa vigente, risulta oggi indubitabile che per ogni impresa (sia essa societaria o individuale) debba essere iscritto, nel Registro delle Imprese, un indirizzo di PEC alla stessa esclusivamente riconducibile".

(Aggiornamento al 20/12/2023)
Per le pubbliche amministrazioni è attivo il servizio VerifichePA.
VerifichePA è il sito realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio italiane per far fronte a quanto stabilito dalla legge di stabilità 2012 (art. 15 legge 12/2011 n. 183), che ha sancito il principio della "decertificazione".
 
Questo punto di accesso ai dati del Registro Imprese permette alle Pubbliche Amministrazioni di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone relativamente ai dati contenuti nel Registro.

(Aggiornamento al 20/12/2023)