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FAQ - Come fare per...

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ANNULLAMENTO PRATICA - Devo chiedere l'annullamento di una pratica telematica. Come devo fare? C0010

Per la richiesta di annullamento di una pratica telematica presentata è necessario presentare una istanza di annullamento.

L'imposta di bollo va assolta con apposito contrassegno (marca da bollo) dell'importo di € 16,00.

E' possibile spedire l'istanza di annullamento mediante il servizio postale o con corriere oppure consegnarla presso uno degli sportelli delle sedi di Forlì, Cesena e Rimini nei giorni e orari disponibili con appuntamento da scegliere mediante l’utilizzo dell’apposito servizio di prenotazione on line.
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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RIMBORSO DIRITTI - Ho pagato dei diritti di segreteria non dovuti. Come posso fare per chiedere il rimborso? C0020

Per chiedere il rimborso dei diritti di segreteria, del diritto annuale o di importi relativi a sanzioni amministrative è necessario presentare l'apposito modulo all'Ufficio competente.
Le istruzioni per la redazione e la presentazione dell'istanza sono riportate sul modulo stesso.
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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URGENZA/SOLLECITO EVASIONE PRATICA - A chi posso rivolgermi per richiedere un sollecito per la lavorazione della mia pratica telematica? C0030

L'Ufficio Registro delle Imprese è tenuto ad istruire le pratiche rispettando, di norma, l'ordine cronologico di arrivo con un termine ordinatorio di 5 giorni in caso di iscrizioni nel Registro Imprese e di 30 giorni per pratiche REA.

Tuttavia, al fine di segnalare le motivazioni per cui un eventuale ritardo nell'iscrizione potrebbe comportare un pregiudizio a loro danno, è garantito agli interessati (soggetti legittimati all'adempimento, o comunque coinvolti), a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine ordinatorio sopra citato, l'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento, attraverso la presentazione di memorie scritte o documenti che rappresentino in modo adeguato e circostanziato le motivazioni del caso, che l'ufficio si riserva di valutare.

Per l'eventuale invio della documentazione è necessario utilizzare il servizio telematico "Contatta il Registro Imprese" disponibile sul sito camera.
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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EVASIONE IN DATA CERTA - Posso chiedere l'evasione in data certa di una pratica presentata? C0040

Sì, è possibile chiedere l'evasione delle pratiche telematiche aventi effetti costitutivi in data certa, anche in giornate festive o prefestive (ad esempio il 31/12, 01/01, ecc...).
A tal fine occorre:

  • inserire una richiesta espressa nel riquadro XX/NOTE allegato alla pratica da inviare, del seguente tenore: "Si chiede l'evasione della pratica in data gg/mm/aaaa".
  • inviare una segnalazione attraverso il servizio "Contatta il Registro Imprese" contestualmente all'invio della pratica.

L'invio della pratica da iscrivere in data certa dovrà essere effettuato con congruo anticipo, ovvero almeno 15 giorni lavorativi prima della data richiesta per l'evasione "in data certa", altrimenti non è garantito che la richiesta possa essere esaudita.
Questo per permettere l'esame della stessa da parte di un addetto all'istruttoria e la regolarizzazione delle eventuali irregolarità rilevate.

L'Ufficio potrà "schedulare" (programmare informaticamente) l'iscrizione, anche se riferita a giorni festivi o prefestivi.

N.B.
Trattandosi di evasione interamente automatizzata, l'Ufficio non è nella condizione di garantire l'esito dell'operazione nel caso (improbabile, ma possibile) di malfunzionamento del sistema informatico.
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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COMUNICA - Che cos’è la Comunicazione Unica? C0050

La ComUnica è un'unica procedura amministrativa telematica che permette di adempiere a tutti i principali obblighi amministrativi delle imprese:

  • domande e denunce per l’iscrizione al Registro Imprese e all’Albo Imprese Artigiane
  • assolvimento degli obblighi fiscali (IVA)
  • previdenziali (INPS) 
  • assicurativi (INAIL)

e che consente di inviare anche le successive dichiarazioni di modifica e cessazione.

Le amministrazioni destinatarie di questa comunicazione possono essere: Registro Imprese, Albo imprese Artigiane, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, SUAP; è entrata in vigore il 1 aprile 2010.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l'apposita sezione del sito camerale.
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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PARTITA IVA - Che cos’è la partita iva e quali costi ha l’apertura? C0060

La partita IVA è numero composto da 11 cifre, rilasciato gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate con una procedura telematica, ed è collegata all’attività professionale o imprenditoriale. 
La partita IVA serve per la gestione degli aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali e deve essere sempre indicata nei rapporti con gli altri soggetti; inoltre, rimane la stessa per tutta la vita dell’impresa o dell’attività professionale.
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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TEMPI DI AVVIO DI UNA IMPRESA - Quanto tempo è necessario per aprire un’impresa? C0070

In primo luogo dipende dal tipo di attività che si intende intraprendere e dal fatto che siano necessarie o meno altre operazioni propedeutiche all'apertura dell’attività (richiesta di autorizzazioni, permessi, ecc…). 

In secondo luogo, dipende dal tipo di forma giuridica che si intende adottare. Nel caso di apertura di una impresa individuale, l’invio della Comunicazione Unica di iscrizione al Registro Imprese costituisce il titolo per l’immediato avvio dell’attività; diversamente, nel caso in cui venga adottata la forma societaria, è necessario provvedere prima alla costituzione della società, che avviene generalmente con atto notarile, e solo successivamente è possibile denunciare l’avvio dell’attività.
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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COSTITUZIONE DI PIU’ SOCIETA’ - Sono amministratore di una società, ne posso aprire un’altra o costituire una impresa individuale?  C0080

Ogni soggetto può essere titolare di una sola impresa individuale e, di conseguenza, di una sola partita IVA: tuttavia, lo stesso soggetto può esercitare molteplici attività come impresa individuale (nel rispetto di limiti e requisiti stabiliti e previe autorizzazioni), e può ricoprire una carica o essere socio in molteplici società.
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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TOPONOMASTICA - Devo comunicare una variazione toponomastica? Come devo fare? C0090

La modifica dell'indirizzo della sede legale dell’impresa e/o di un’unità locala a seguito di variazione toponomastica viene solitamente comunicata alla Camera di Commercio da parte del Comune che l'ha effettuata: in questo caso, l'aggiornamento dei dati non ha costi per l'impresa.
Tuttavia, i tempi di aggiornamento non sono preventivabili, poiché dipendono dalla data di invio della comunicazione di variazione da parte del Comune.

Qualora la variazione dell’indirizzo non venga comunicata al Registro Imprese dal Comune, tale dato può essere oggetto di apposita denuncia da parte dell'impresa.
In questo caso la pratica è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo (come da importi indicati nella tabella riassuntiva pubblicata sul sito camerale) e la stessa non ha termine per l'invio.
Alla pratica deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 dell'interessato che dichiari la variazione di indirizzo a seguito di variazione toponomastica da parte del Comune.
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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CANCELLAZIONE D'UFFICIO - E' possibile chiedere l'avvio della procedura di cancellazione d'ufficio di una società che non opera più da diversi anni? C0100

Il Registro delle Imprese avvia periodicamente le procedure di cancellazione d'ufficio ai sensi del D.P.R. 247/2004 per le imprese individuali e le società di persone e ai sensi dell'art. 2490 C.C. per le società di capitali che rispondano a certi requisiti (es. mancato compimento degli atti di gestione per almeno 3 anni consecutivi per le società di persone, mancato deposito dei bilanci di esercizio per oltre 3 anni consecutivi per le società di capitali in liquidazione, ecc...).

La cancellazione d'ufficio di un'impresa non può essere avviata su istanza di parte.

L'impresa deve presentare domanda di scioglimento e cancellazione seguendo le procedure previste dalla legge e riportate nella guida agli adempimenti societari per il Registro Imprese.

Si precisa, inoltre, che il deposito del bilancio annuale approvato dalla società in liquidazione è un obbligo di legge e non una facoltà.
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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ISCRIZIONE D’UFFICIO - E’ possibile richiedere l'iscrizione d'ufficio di un verbale di assemblea che approva il bilancio e rinnova le cariche? C0105

Per quanto riguarda il deposito del bilancio approvato, non è possibile avviare una procedura di iscrizione d'ufficio in quanto trattasi di un mero deposito (non è una iscrizione).

La nomina, conferma o sostituzione dell'organo amministrativo deve avvenire a cura degli amministratori che iscrivono la propria nomina in quanto soggetti obbligati per legge all'esecuzione dell'adempimento pubblicitario (per approfondire, si consiglia di consultare la scheda 3.2.1 della guida interattiva).
Pertanto, solo nel caso in cui sul verbale fosse indicata espressamente l’accettazione della carica da parte dei soggetti nominati, L’Ufficio potrebbe prendere in considerazione la possibilità di attivare una procedura di iscrizione d’ufficio della nomina degli amministratori.
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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PEC - A chi mi devo rivolgere per attivare una casella di posta elettronica certificata? Che requisiti deve avere? C0110

Per attivare una casella PEC è necessario rivolgersi ad uno dei Gestori autorizzati che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento; essi sono iscritti in un apposito elenco pubblico tenuto da DigitPA e consultabile all'indirizzo www.agid.gov.it nella sezione Posta Elettronica Certificata - Elenco gestori PEC.  

Trattandosi di un contratto fra privati (persone fisiche o giuridiche), il gestore può essere scelto dall’interessato in base all'offerta ritenuta più idonea a soddisfare le proprie esigenze.
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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PEC - Come si comunica l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa?  C0120

Per la comunicazione o la variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa occorre predisporre una pratica telematica come indicato nelle apposite schede della guida interattiva agli adempimenti societari
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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PEC - Sono legale rappresentante di due imprese. Posso utilizzare per entrambe lo stesso indirizzo di posta elettronica certificata? C0130

No. Con Lettera Circolare del 9 maggio 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che "alla luce della normativa vigente, risulta oggi indubitabile che per ogni impresa (sia essa societaria o individuale) debba essere iscritto, nel Registro delle Imprese, un indirizzo di PEC alla stessa esclusivamente riconducibile".
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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FIRMATARIO PRATICA - Chi è obbligato/legittimato a sottoscrivere le pratiche telematiche? C0140

Le regole per la sottoscrizione delle pratiche telematiche (soggetti obbligati, soggetti legittimati, ecc.) sono riportate nell'apposita sezione del sito camerale.

E' possibile, inoltre, consultare la tabella riepilogativa dei soggetti obbligati/legittimati per la sottoscrizione dei principali adempimenti da presentare al Registro Imprese.
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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FIRME SULLA DISTINTA - Da chi deve essere firmata la distinta della Comunicazione Unica? Occorre la firma dell’intermediario che trasmette la pratica? C0150

La distinta di presentazione di una pratica telematica deve essere firmata digitalmente dallo stesso soggetto al quale risulta intestata e che risulta legittimato alla presentazione.

Sulla distinta possono essere apposte anche altre firme digitali, relative ad altri soggetti obbligati (ad esempio, i nuovi amministratori nominati in assemblea che devono iscrivere la propria nomina).

Non è più necessaria l’apposizione della firma digitale dell’intermediario che trasmette la pratica.
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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FIRMA DIGITALE CAdES o PAdES - Devo firmare un documento in modalità in CAdES, che cosa significa? C0151

Una firma digitale può essere apposta attraverso due diverse modalità: modalità CAdESmodalità PAdES.
Quando viene apposta una firma digitale su un documento, il software di firma crea un file associato al documento originale in base al documento da firmare e al certificato del firmatario.
La differenza tra una firma di tipo CAdES e una firma di tipo PAdES sta nel modo in cui questo nuovo file viene associato al documento.

Nel caso di una firma digitale apposta con modalità CAdES, il documento firmato e il file con la firma digitale vengono inseriti insieme in una ‘busta’. Tale busta, che contiene sia il documento iniziale che il file della firma, è sempre un file, ma con estensione ".p7m": pertanto, a tutti i file firmati digitalmente con modalità CAdES viene aggiunta la seconda estensione ".p7m".
La modalità CAdES permette di firmare qualsiasi tipo di documento (.pdf, .docx, .xlsx...). Una volta firmato il documento con estensione ".doc", ad esempio, al file verrà aggiunta la nuova estensione ".p7m", generando, pertanto, un nuovo file ".doc.p7m". 
Per verificare la firma apposta e per visualizzare il documento firmato è sempre necessario utilizzare un software di firma, ad esempio: Dike, File Protector, ecc…

Diversamente, un file firmato digitalmente in modalità PAdES, non modifica la propria estensione: vengono sfruttate le caratteristiche dei documenti in formato ".pdf" e il file contenente la firma digitale viene ‘inglobato’ insieme al documento stesso, senza aggiungere una nuova estensione.
La modalità PAdES consente di firmare esclusivamente i documenti in formato ".pdf" e per verificare la firma digitale apposta e visualizzare il documento è sufficiente un qualsiasi software per la lettura dei file ".pdf", come ad esempio, Acrobat Reader.

NOTA BENE: La sottoscrizione dei documenti da allegare alle pratiche telematiche va effettuata esclusivamente in modalità CAdES, apponendo le firme digitali sul documento PDF/A e generando, in questo modo, il consueto file in formato ".p7m".
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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FIRMA DIGITALE MEDIANTE TESSERA SANITARIA - Ho firmato una pratica con la tessera sanitaria, ottenendo i file con estensione .p7m, perché non riesco a spedire la pratica che risulta priva di firma digitale? C0152

La firma digitale apposta con tessera sanitaria o con carta di identità elettronica non è valida ai fini della sottoscrizione delle pratiche per il registro imprese, in quanto si tratta di una firma elettronica/firma elettronica avanzata che non rispetta le specifiche AGID. 

La sottoscrizione delle pratiche telematiche e relativi allegati deve essere effettuata con un certificato di sottoscrizione valido al momento dell’invio (non è sufficiente il certificato di autenticazione) e deve restituire un file in formato .p7m con algoritmo di cifratura SHA256.

(Aggiornamento al 21/02/2023)
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PROFESSIONISTA INCARICATO - Quali sono le dichiarazioni da inserire se la pratica viene presentata dal professionista? C0160

Se l'obbligato alla presentazione di un adempimento societario non notarile è privo della firma digitale, lo stesso può incaricare un professionista, iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, all’invio della pratica.

Nella predisposizione della pratica, pertanto, occorre:

  • intestare la distinta di presentazione al professionista (in qualità di PROFESSIONISTA INCARICATO);
  • inserire nel modulo XX/NOTE una dichiarazione di incarico del seguente tenore: “Il sottoscritto…… , iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di …… al n…, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere procedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, e di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società all’assolvimento del presente adempimento come previsto dall’art. 31 della L. 340/2000”;
  • apporre, su ciascun allegato alla pratica, la dichiarazione di conformità, resa nella forma:  ”Il/la sottoscritto/a NOME E COGNOME, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”.

(Aggiornamento al 21/02/2023)
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CONTROLLI PRE-ISTRUTTORIA - Mi potete controllare se ho compilato bene la pratica da inviare? C0170

L’Ufficio del Registro delle Imprese non effettua un'analisi preliminare delle pratiche da presentare (pre-istruttoria).
Una volta inviata la pratica, sulla stessa verrà avviata l’istruttoria e verrà evasa, se formalmente corretta, o sospesa con la richiesta dei chiarimenti e delle integrazioni del caso.
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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DIRITTI/BOLLI PER ADEMPIMENTI MULTIPLI - Nel caso di presentazione di più adempimenti con una sola pratica, come mi devo comportare per quanto riguarda i diritti di segreteria e l'imposta di bollo? C0180

Diritti di segreteria: l'importo dei diritti di segreteria da corrispondere è dato dalla somma dei diritti di segreteria dovuti per ogni singolo adempimento.
Imposta di bollo: l'importo dell'imposta di bollo è dovuto per l'invio dell'istanza, pertanto si versa una sola volta per ogni pratica, anche se contenente più adempimenti.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la tabella riepilogativa dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo per la presentazione delle pratiche telematiche.
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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DIRITTI/BOLLI PER PRATICA IN STATO ‘ERRATA’ - Vengono addebitati i diritti e i bolli per una pratica spedita ma risultante in stato “errata”? C0190

No, non vengono addebitati diritti e bolli per una pratica errata, in quanto la stessa non risulta nemmeno pervenuta in Camera di Commercio (ne è prova il fatto che non è stata emessa alcuna ricevuta di protocollo).
La pratica in oggetto è stata scartata direttamente dal sistema Telemaco, per non aver superato i primi controlli formali.
(Aggiornamento al 15/04/2022)
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DIRITTI/BOLLI PER PRATICA ANNULLATA - I diritti e i bolli di una pratica per la quale è stato richiesto l’annullamento, vengono restituiti? C0200

Non è possibile chiedere il rimborso dei diritti e dei bolli versati quando la pratica risulta presa in carico da un operatore camerale che ne ha effettuato l’istruttoria. 
Diversamente, è possibile compilare l’apposito modulo per la richiesta di rimborso delle somme versate nel solo caso in cui sia stata inviata apposita istanza di annullamento della pratica prima che sulla stessa venga avviata l’istruttoria.
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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DIRITTI/BOLLI PER PRATICA RESPINTA - I diritti e i bolli di una pratica respinta vengono restituiti? C0210

No, non è possibile provvedere al rimborso delle somme versate per una pratica respinta in quanto sulla stessa è stata effettuata l’istruttoria.
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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INVIO PRATICA - Come faccio a sapere se l’invio della mia pratica al RI è andato a buon fine? C0220

Prima di essere inoltrata al server della Camera di Commercio competente, una pratica viene sottoposta ad una serie di controlli formali sulla correttezza di alcuni dati inseriti nella modulistica (es. numero REA e codice fiscale).
Se tali dati non corrispondono a quelli inseriti nell’archivio camerale la pratica non viene inoltrata, ma viene posta in stato "errata" e viene inviata una comunicazione all’utente che l’ha predisposta. In questo caso, è necessario provvedere alla correzione dei dati errati e ad effettuare un nuovo inoltro.

Se il controllo formale va a buon fine, la pratica viene inoltrata alla Camera di Commercio competente e viene inviata via e-mail una comunicazione che vale come ricevuta dell’avvenuta spedizione.

Successivamente, la pratica viene sottoposta ad un’altra serie di controlli, superati i quali viene protocollata e all’utente viene inviata una seconda comunicazione, sempre via e-mail, contenente la ricevuta di protocollo in allegato.

Se questa seconda fase di controlli non viene superata, la pratica risulta ’trasferita in camera’ ma non protocollata, e l’utente riceve un’e-mail di avviso, con l’indicazione del motivo che ne ha impedito la protocollazione.

In breve tempo, la pratica verrà presa in carico da un operatore camerale che provvederà a protocollare ed istruire la pratica inviata.
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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RICHIESTA DI SOSPENSIONE - Ho sbagliato la compilazione di un modulo di una pratica inviata e non ancora lavorata, mi potete sospendere la pratica? C0230

Se la pratica è in stato "protocollata", è possibile effettuare un reinvio della pratica completa e corretta con riferimento al protocollo attribuito alla pratica inviata utilizzando l'apposita funzione "reinvio".
In questo caso non devono essere versati ulteriori diritti di segreteria e/o imposta di bollo.

Si consiglia di effettuare il reinvio nel più breve tempo possibile; se la pratica viene presa in carico dall’operatore prima della ricezione del reinvio, e risulta formalmente corretta, l’Ufficio procede all’evasione della stessa e non è più possibile provvedere all’integrazione tramite reinvio: occorre inviare una nuova pratica a RETTIFICA del precedente adempimento.
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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ERRORE SU MODULISTICA DI UNA PRATICA INVIATA ED EVASA: E' possibile procedere con una correzione d'ufficio? C0240

No, purtroppo non è possibile procedere alla modifica "d'ufficio" dei dati erroneamente indicati nei moduli delle pratiche inviate (errata indicazione indirizzo pec, errata indicazione domicilio, errata indicazione numero civico, errato cognome, errata indicazione di una data, ecc...).

In caso di errata compilazione della distinta e dei moduli allegati ad un pratica telematica inviata ed iscritta, è necessario inviare una nuova pratica a rettifica della precedente, compilando solo il modulo da correggere ed avendo cura di precisare nel modulo XX/NOTE la circostanza della rettifica (ad esempio, "Trattasi di pratica a rettifica di prot. n. xxxxx/aaaa in quanto è stato erroneamente indicato ... anziché ...").

L'invio di una pratica telematica a rettifica di un invio precedente è soggetto al pagamento di: 
- Diritti di segreteria pari a € 30,00 (oppure € 18,00, nel caso di impresa individuale)
- Imposta di bollo (pari all'importo versato nella pratica da correggere oppure in esenzione dal pagamento del bollo se la pratica originaria era esente).
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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PRATICA SOSPESA - Come faccio a correggere una pratica che è stata sospesa? C0250

Esistono due modalità di regolarizzazione di una pratica telematica sospesa, in base all’errore che è stato rilevato dall’operatore camerale.

Se l’errore riguarda la compilazione della modulistica Fedra (in aggiunta ad eventuali errori o mancanze sugli allegati), è necessario procedere ad un REINVIO della pratica completa e corretta: in questo caso, non va mai effettuato un "nuovo invio" con protocollazione automatica, in quanto non è possibile associare al protocollo sospeso la nuova pratica inviata, con il conseguente addebito di ulteriori diritti e bolli.

Se l’errore, invece, riguarda esclusivamente gli allegati oppure mancano delle firme digitali, si dovrà provvedere alla integrazione di quanto rilevato attraverso la funzione ”Gestione correzioni” da Telemaco. Nella schermata sono presenti tutti gli allegati che compongono la pratica, compresa la distinta e il modello firme: pertanto, è possibile inserire nuovi allegati ed apporre eventuali firme digitali a documenti già inviati.

I documenti errati, che sono stati così sostituiti, verranno annullati dall’operatore camerale.

Terminate le operazioni di correzione è sempre necessario cliccare su ”Chiusura correzioni per inviare una notifica all’operatore camerale di "effettuata correzione" sulla pratica sospesa.

Tutte le volte che è possibile, si consiglia di prediligere questa modalità di correzione, che risulta molto meno onerosa sia lato utente che lato Camera.
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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REINVIO - Devo regolarizzare una pratica tramite REINVIO, devo inserire nuovamente anche gli allegati relativi agli altri Enti? C0260

La pratica va reinviata compilando esclusivamente la modulistica del Registro Imprese ed eventualmente la parte INPS, in quanto quest’ultimo è l’unico Ente che effettua l’aggiornamento dei dati in suo possesso solo a seguito dell’evasione della pratica al Registro Imprese.

Non deve essere allegata, invece, la modulistica relativa agli altri enti (Agenzia delle Entrate, INAIL), in quanto è già stata recepita con il primo invio. 
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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ALLEGATO NON PDF/A - Ho allegato alla pratica inviata un file che mi risulta essere formato PDF/A, ma mi è stata sospesa in quanto, per il Registro Imprese, il file non risulta conforme al formato PDF/A, come posso fare? C0270

Per verificare che l’allegato rispetti le specifiche del formato PDF/A-2b, accettato dalla Camera di Commercio, è possibile utilizzare lo strumento "Verifica conformità PDF/A" disponibile sul sito WebTelemaco, selezionando "Strumenti software", "Strumenti online".
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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ALLEGATI VOLUMINOSI - Non riesco ad allegare un documento piuttosto voluminoso ad una pratica telematica, quali sono i limiti dimensionali per gli allegati? C0271

Se i documenti da allegare alla pratica derivano da scansione di documenti cartacei è consigliabile utilizzare una risoluzione sufficiente per la chiarezza del documento ma che non appesantisca in maniera eccessiva il file (es. risoluzione 150-200 dpi in bianco e nero).
E’ comunque necessario tenere presente che il numero massimo di allegati per ciascuna pratica è 40 e ogni allegato non deve superare i 10 MB (con il limite di 1 MB per ogni pagina).
Quindi, è consigliabile frazionare gli allegati in tanti files (numerando e ordinando le parti), quanti ne risultano necessari per rispettare i limiti di cui sopra. 

Il D.M. 6 agosto 2004 ha previsto una particolare procedura per gli atti voluminosi, anche con la consegna dei file su supporto informatico; tuttavia, anche codesto Ufficio, in fase di autonoma archiviazione degli allegati, incontra gli stessi limiti dimensionali previsti per l'invio telematico della pratica.
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA/AUTOCERTIFICAZIONE: Devo allegare una autocertificazione, come va impostata? C0280

L’autocertificazione consente di presentare una propria dichiarazione relativa a stati, qualità personali e fatti, elencati all’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in luogo della relativa certificazione rilasciata dagli enti competenti (dichiarazione sostitutiva di certificazione).

La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità del certificato che sostituisce (es. certificato di residenza, certificato di morte, ecc...).

Tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 possono essere comprovati dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Modulo fac-simile di Dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà.
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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TITOLO DI STUDIO O QUALIFICA PROFESSIONALE CONSEGUITI ALL’ESTERO - Come faccio a sapere se il mio titolo di studio e la mia esperienza professionale conseguiti all’estero sono validi ai fini dell’apertura dell’attività in Italia? C0290

Qualora il titolo di studio e/o l’esperienza professionale siano conseguiti all’estero si prospettano due ipotesi:

  • la Camera di commercio valuta direttamente il requisito professionale acquisito all’estero;
  • la Camera di commercio non può valutare direttamente i titoli esteri ed è necessario attivare la procedura di riconoscimento della qualifica professionale estera presso il Ministero per lo Sviluppo Economico

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare l’apposita pagina del sito camerale.
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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NUMERO DI TELEFONO/INDIRIZZO EMAIL - Come posso fare per variare il numero di telefono e l’e-mail indicati in visura? C0300

Per variare il numero di telefono o l’e-mail presenti nella visura di una società occorre inviare una pratica telematica contenente un modulo S2 (compilato al riquadro 5) con la precisazione nel campo note che "trattasi di variazione del numero di telefono / dell’e-mail dell'impresa". 
Poiché si tratta di dati da iscrivere nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), la pratica è soggetta al pagamento di € 30,00 di diritti di segreteria ed è esente dall'imposta di bollo.

Per variare il numero di telefono o l’e-mail presenti nella visura di una impresa individuale occorre inviare una pratica telematica con un modulo I2 (compilato al riquadro 5) con la precisazione nel campo note che "trattasi di variazione del numero di telefono / dell’e-mail dell'impresa"; la pratica è soggetta al pagamento di € 18,00 di diritti di segreteria ed è esente dall'imposta di bollo.
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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SITO INTERNET - Come posso fare per inserire in visura il sito web della mia impresa? C0310

Per comunicare l’indirizzo del sito web di una società occorre inviare una pratica telematica contenente un modulo S2 (compilato al riquadro 5) con la precisazione nel campo note che "trattasi di comunicazione dell’indirizzo del sito web dell'impresa".
Poiché si tratta di un dato da iscrivere nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrativa (REA), la pratica è soggetta al pagamento di € 30,00 di diritti di segreteria ed è esente dall'imposta di bollo.

Per un’impresa individuale, invece, occorre inviare una pratica telematica con un modulo I2 (compilato al riquadro 5) con la precisazione nel campo note che "trattasi di comunicazione dell’indirizzo del sito web dell'impresa"; la pratica è soggetta al pagamento di € 18,00 di diritti di segreteria ed è esente dall'imposta di bollo.
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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NUMERO DI DIPENDENTI ERRATO - In visura è pubblicato un numero di dipendenti che non corrisponde a quello dell'impresa. Come fare per correggerlo? C0320

Il dato relativo ai dipendenti indicati nella visura di una impresa viene aggiornato con cadenza trimestrale da parte dell’INPS.
Nella visura, pertanto, è presente l'ultimo valore degli addetti proveniente dagli archivi INPS, con il relativo periodo di riferimento.

Per correggere l’informazione è possibile provvedere alla verifica/rettifica dell’informazione presso l'I.N.P.S. per consentire l’adeguamento dei dati aggiornati trimestralmente nella visura.

In caso di esigenze di aggiornamento tempestivo e correttivo sul dato esposto, l’impresa ha facoltà di aggiornare le informazioni del Repertorio Economico e Amministrativo (REA) con apposita denuncia seguendo le indicazioni di seguito riportate:

  • per le società è necessario presentare una pratica telematica con modulo S5 compilata al riquadro B10 - Numero di addetti dell'impresa; la pratica è soggetta al pagamento di € 30,00 per diritti di segreteria ed è esente dall'imposta di bollo;
  • per le imprese individuali è necessario presentare una pratica telematica con modulo I2 riquadro 30 - Numero di addetti dell'impresa; la pratica è soggetta al pagamento di € 18,00 per diritti di segreteria ed è esente dall'imposta di bollo.

La nuova dichiarazione, con apposita modulistica RI, andrà in sostituzione del valore esposto e sarà permanente fino a successiva dichiarazione o nuova ricezione automatica di informazioni da parte dell'INPS.
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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VERIFICHE PA - Come faccio -in qualità di pubblica amministrazione- per ottenere le visure camerali o per avere accesso ai dati del registro imprese? C0330

Per le pubbliche amministrazioni è attivo il servizio VerifichePA.
VerifichePA è il sito realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio italiane per far fronte a quanto stabilito dalla legge di stabilità 2012 (art. 15 legge 12/2011 n. 183), che ha sancito il principio della "decertificazione".

Questo punto di accesso ai dati del Registro Imprese permette alle Pubbliche Amministrazioni di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone relativamente ai dati contenuti nel Registro.
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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ISCRIVIBILITA’ DI UN’ATTIVITA’ PROFESSIONALE - Sono un libero professionista, iscritto all’albo, devo iscrivermi anche al Registro delle Imprese per l’esercizio della mia attività? C0340

L'iscrizione al Registro delle Imprese deve essere obbligatoriamente richiesta da coloro che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata ai sensi dell'art. 2082 del codice civile.
Non sono iscrivibili, invece, le attività professionali intellettuali protette, il cui esercizio sia subordinato per legge all’iscrizione in appositi albi o elenchi.

Ciò premesso, è considerato imprenditore:

  • chi offre le prestazioni intellettuali altrui, quando si limita ad organizzare e gestire l’attività professionale di altri;
  • il professionista intellettuale che diventa imprenditore (articolo 2238 comma 1 c.c.) quando esercita in modo prevalente una ulteriore attività, diversa da quella intellettuale, in sé considerata come attività di impresa.

In tal caso l'attività intellettuale è iscrivibile al Registro delle Imprese in quanto l’esercizio della professione viene a costituire semplice elemento di un’attività principale organizzata in forma di impresa e non l’oggetto principale dell’attività del professionista.
Pertanto, ad esempio, un odontoiatra che per l’esercizio della propria attività è tenuto ad essere iscritto all’Albo degli Odontoiatri, istituito presso ogni Ordine provinciale dei medici chirurghi, è una figura professionale non iscrivibile al Registro Imprese.
Tuttavia, l'odontoiatra che gestisce una casa di cura può essere considerato imprenditore quando l'attività di gestione e organizzazione della casa di cura prevale sull'esercizio della professione di odontoiatra.
(Aggiornamento al 21/02/2023)
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A chi rivolgersi

Ufficio Registro Imprese

Per informazioni in tema di Società, Imprese Individuali e REA è possibile utilizzare il servizio Contatta il Registro Imprese.

Per assistenza in merito alla compilazione delle pratiche telematiche è possibile contattare l'assistenza centralizzata sul portale RegistroImprese.

Per informazioni su pratiche telematiche già presentate al Registro Imprese e sospese, va utlizzato esclusivamente il "DIARIO MESSAGGI" all'interno della piattaforma MYPage Telemaco. 

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