In considerazione del Reg. Delegato UE 2021/1934 che modifica il Reg. Delegato UE 2015/2446, sono state modificate le disposizioni relative alle esportazioni di pezzi di ricambi e accessori. Infatti, non si può più fare riferimento all’art. 35 del Reg. UE n. 2446/2015, che è limitato alle sole importazioni, ma alle nuove Linee Guida di Eurochambres aggiornate al gennaio 2022.
Viene comunque mantenuta la possibilità di far acquisire anche a pezzi di ricambio essenziali e accessori, la stessa origine del macchinario/apparecchio/veicolo.

Il campo di applicazione per le agevolazioni nell’acquisizione dell’origine è sempre riferito alle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata (https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/):

  • Sez. XVI: MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI
  • Sez. XVII: MATERIALE DA TRASPORTO
  • Sez. XVIII: STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

L’acquisizione della stessa origine del macchinario puo avvenire:

  • per pezzi di ricambio e accessori se l’esportazione è effettuata in contemporanea al macchinario/apparecchio/veicolo a cui si riferiscono
  • SOLO per pezzi di ricambio se l’esportazione avviene in un momento successivo rispetto alla vendita del macchinario/apparecchio/veicolo.

Circa la definizione di PEZZI DI RICAMBIO e ACCESSORI si fa riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia Europea (C-152/10 del 16/6/2012) in cui viene chiarito:
Ricambi: pezzi indispensabili al funzionamento destinati a sostituire quelli vecchi o danneggiati.
Accessori: organi/attrezzature che consentono alla macchina/apparecchio di compiere lavori o possibilità supplementari.

ATTENZIONE: Marcatura/etichetta dei ricambi/accessori NON deve differire da origine dichiarata nel Certificato altrimenti si può incorrere nel fermo della merce da parte delle Autorità doganali.

Nel caso di spedizione non contestuale alla merce cui si riferiscono i ricambi, l’interessato deve:

  • indicare in casella 5 i dati relativi al certificato d'origine con il quale sono stati esportati il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo cui sono destinati i pezzi di ricambio
  • indicare in casella 6 la seguente dicitura: “Pezzi di ricambio per……(indicare la stessa descrizione della macchina, apparecchio, veicolo) precedentemente esportato”
  • riportare nel paragrafo 1 della dichiarazione dell’azienda, in sostituzione della menzione del produttore, la seguente dicitura:“Si dichiara che la merce di cui alla fattura n……del…..è destinata alla normale manutenzione di macchinario precedentemente esportato il con certificato di origine con numero di serie….. , prot. n. …….del……”
  • allegare copia del certificato di origine con il quale sono stati esportati il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo cui sono destinati i pezzi di ricambio, SOLO se rilasciato da Camera diversa dalla Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e di Rimini.

Gli assortimenti si considerano originari a condizione che:

  • tutti i prodotti che li compongono siano originari;
  • se sono composti da prodotti originari e non originari, laddove il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell’intero assortimento.
    In tale caso quindi l’interessato dovrà allegare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/00, in cui illustrerà il valore dei singoli componenti ed attesterà che viene soddisfatto il predetto requisito.

La prova dell’origine può essere rilasciata anche nel caso di merci usate oppure stoccate da più di 10 anni qualora, essendo trascorso un lungo periodo tra la data della produzione o dell’importazione e quella dell’esportazione, i documenti giustificativi d’uso non siano più disponibili, alle seguenti condizioni che devono sussistere contemporaneamente:

  • la data di produzione e d’importazione delle merci sia anteriore al periodo per il quale gli operatori commerciali sono tenuti, in conformità alla regolamentazione in vigore nel Paese di esportazione, a conservare i loro documenti contabili;
  • le merci possono essere considerate originali in virtù di altri elementi probanti aventi carattere oggettivo, quali: dichiarazioni del fabbricante o di un altro operatore commerciale, marchi o targhe apposti sulle merci, ecc.;
  • nessun elemento induca a credere che le merci non soddisfino i requisiti delle regole in materia di origine.
    In mancanza di adeguate prove dell'origine il Certificato di Origine non può essere rilasciato.
    Per la produzione delle prove documentali di cui al comma precedente può essere utilizzato l’apposito modello ("Richiesta certificato di origine beni usati - Allegato 4" nell'area Download a fondo pagina)
Qualora il richiedente necessiti di un certificato di origine per aprire una lettera di credito, per mettere a conoscenza il cliente estero delle condizioni di vendita che verranno applicate, per una temporanea esportazione, per invio di campioni gratuiti, o merci destinate a fiere, materiale pubblicitario, merci in sostituzione, può ottenere il rilascio di un certificato di origine pro forma presentando relativa fattura pro forma (o lista valorizzata).

Il richiedente dovrà inserire nel formulario in casella 5 “Osservazioni” la dicitura “pro forma”.

Il certificato di origine è rilasciato quando le merci, alle quali il certificato d'origine si riferisce, sono in via di spedizione nel momento in cui viene presentata la domanda; tuttavia, nel caso di spedizione già avvenuta da oltre un mese, è consentito il rilascio del certificato di origine a posteriori, su presentazione di richiesta scritta e motivata ("Richiesta certificato di origine a posteriori - Allegato 5" nell'area Donwload a fondo pagina) dello speditore nella quale viene espressa la necessità di avere il C.O. della merce venduta a suo tempo, corredata dai documenti comprovanti l’avvenuta spedizione (ad esempio copia della bolletta doganale d’importazione nel Paese terzo, la polizza di carico, ovvero copia della notifica di esportazione ricevuta dalla Dogana di esportazione detto “Risultati di uscita” con indicazione del codice completo MRN indicato nel DAE ovvero altra documentazione cartacea equivalente).
Tale certificato di origine è emesso con la menzione  “certificato di origine a posteriori” che si ottiene fleggando l'apposita sezione in fase di richiesta di rilascio.

In linea di principio, per il certificato di origine a posteriori fa fede la data della fattura. Se però le merci sono ancora in corso di spedizione, benchè la data della fattura sia antecedente, verrà rilasciato un certificato ordinario e in fase di richiesta occorrerà dichiarare che le merci si trovano in transito.

In caso di smarrimento del certificato di origine può essere richiesto un duplicato, a condizione che il richiedente fornisca copia della denuncia di smarrimento presentata alle Autorità competenti.
Il richiedente, in tal caso, utilizzerà un nuovo formulario, che dovrà recare la dicitura "duplicato" in campo 8 e riportare il numero del certificato di origine emesso in precedenza e dovrà dichiarare, sulla dichiarazione dell’azienda, che il primo certificato è stato smarrito e che s’impegna a sopportare le conseguenze che potrebbero derivare dall'utilizzo, da parte di terzi, del certificato smarrito. Il duplicato dovrà essere richiesto in ogni caso entro i sei (6) mesi dal rilascio del certificato smarrito.
In caso di errata compilazione di un certificato di origine già emesso, potrà essere richiesto un nuovo certificato previa restituzione del certificato originale e delle eventuali copie in suo possesso vistati dalla Camera di commercio.


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Ultimo aggiornamento:

27/03/2024