Elenco Produttori ed Utilizzatori di sottoprodotti


Con il decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, è stato emanato il Regolamento che definisce alcune modalità con cui il detentore può dimostrare la sussistenza dei requisiti sostanziali per qualificare un residuo di produzione come sottoprodotto e non come rifiuto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006.

I residui sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi.

L'articolo 10 del Regolamento prevede che per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscano un apposito elenco in cui si iscrivono i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.

L'elenco non introduce un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori: l'iscrizione nell'elenco, di per sé, non è sufficiente a qualificare un residuo come sottoprodotto e, d'altra parte, la mancata iscrizione non comporta l'immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti. Le sue finalità sono solo conoscitive e di mera facilitazione degli scambi. La possibilità di gestire un residuo quale sottoprodotto e non come rifiuto non dipende in alcun modo, né in positivo, né in negativo, dall'iscrizione al portale sottoprodotti.

Sul sito www.elencosottoprodotti.it, è attiva l'applicazione che consente  direttamente,  per via telematica, l’iscrizione volontaria delle imprese nell’elenco sottoprodotti, senza oneri e senza alcuna istruttoria.

Nell’ipotesi in cui un operatore intenda avvalersi delle schede tecniche deve procedere alla loro vidimazione presso la Camera di commercio competente, con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico: ciò significa che la vidimazione delle schede sconta il diritto di segreteria previsto per i registri di carico e scarico,mentre non sono richiesti ulteriori oneri connessi all'attività.

Ai fini della vidimazione, le schede tecniche dovranno contenere i dati anagrafici dell’impresa ed i riferimenti dell’impianto di produzione, limitatamente alle informazioni su indirizzo, autorizzazione/ente rilasciante, data di rilascio dell’autorizzazione (se in possesso del produttore). 

I restanti campi della scheda tecnica saranno, quindi, compilati, successivamente alla vidimazione.

 


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