Seguici su
Cerca

Elenco Produttori ed Utilizzatori di SOTTOPRODOTTI

Con il decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, è stato emanato il Regolamento che definisce alcune modalità con cui il detentore può dimostrare la sussistenza dei requisiti sostanziali per qualificare un residuo di produzione come sottoprodotto e non come rifiuto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006.

I residui sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi.

L'articolo 10 del Regolamento prevede che per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscano un apposito elenco in cui si iscrivono i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.

L'elenco non introduce un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori: l'iscrizione nell'elenco, di per sé, non è sufficiente a qualificare un residuo come sottoprodotto e, d'altra parte, la mancata iscrizione non comporta l'immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti. Le sue finalità sono solo conoscitive e di mera facilitazione degli scambi. La possibilità di gestire un residuo quale sottoprodotto e non come rifiuto non dipende in alcun modo, né in positivo, né in negativo, dall'iscrizione al portale sottoprodotti.

Sul sito www.elencosottoprodotti.it, è attiva l'applicazione che consente  direttamente,  per via telematica, l’iscrizione volontaria delle imprese nell’elenco sottoprodotti, senza oneri e senza alcuna istruttoria.

Nell’ipotesi in cui un operatore intenda avvalersi delle schede tecniche deve procedere alla loro vidimazione presso la Camera di commercio competente, con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico: ciò significa che la vidimazione delle schede sconta il diritto di segreteria previsto per i registri di carico e scarico,mentre non sono richiesti ulteriori oneri connessi all'attività.

Ai fini della vidimazione, le schede tecniche dovranno contenere i dati anagrafici dell’impresa ed i riferimenti dell’impianto di produzione, limitatamente alle informazioni su indirizzo, autorizzazione/ente rilasciante, data di rilascio dell’autorizzazione (se in possesso del produttore). 

I restanti campi della scheda tecnica saranno, quindi, compilati, successivamente alla vidimazione.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il portale ecocamere.it.

 

 

A chi rivolgersi

Ufficio Digitalizzazione d'impresa

E' possibile ricevere informazioni via e-mail a:

ambiente@romagna.camcom.it



Importante

Aiutaci a migliorare i nostri servizi, bastano pochi minuti!
Immagine di customer satisfaction

Ti chiediamo di compilare on line il questionario di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi della Camera di commercio della Romagna.
Vai al questionario on line
Grazie per la tua preziosa collaborazione


I contenuti di questa pagina sono aggiornati al 12/10/2022