FAQ - Attività economiche / Adempimenti REA

 
Qui troverai le domande frequenti che la Camera riceve a proposito delle attività economiche e gli adempimenti REA.


Per informazioni relative all'attività, alla possibilità di iscrizione di un'impresa al Registro Imprese e alla documentazione da allegare alla denuncia di inizio / variazione di attività è possibile consultare il sito web ATECO, predisposto dal sistema camerale.

(Aggiornamento al 02/03/2023)

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è il titolo necessario per lo svolgimento di alcune attività economiche e va presentata telematicamente allo Sportello Unico delle Attività Produttive competente territorialmente.
L’attività oggetto della SCIA può essere avviata immediatamente dopo la presentazione della pratica all’amministrazione competente.
Per ulteriori informazioni in merito alle attività per lo svolgimento delle quali è necessario presentare la SCIA all’ente competente, è possibile consultare il manuale ATECO.

(Aggiornamento al 02/03/2023)

Premesso che nessuna attività può essere dichiarata al REA (Repertorio Economico e Amministrativo) con decorrenza antecedente alla data della prima ComUnica di iscrizione dell’impresa al Registro Imprese, la regola generale è che la denuncia di inizio attività deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio effettivo della stessa; l’impresa deve essere in possesso dei necessari titoli autorizzatori previsti dalla legge (ad esempio, la SCIA presentata al comune territorialmente competente per le attività che prevedono tale adempimento).

Fanno eccezione le attività soggette alla presentazione della SCIA alla Camera di Commercio: per tali denunce, la data di inizio dell'attività deve coincidere con la data di invio della SCIA.

(Aggiornamento al 02/03/2023)

Sì, è possibile denunciare la sospensione dell'attività svolta dall'impresa per un periodo massimo di un anno.

Al termine del periodo sopra indicato, è necessario inviare, alternativamente:

  • una denuncia di variazione per la riattivazione dell'attività
  • una denuncia di variazione per la prosecuzione del periodo di sospensione, allegando la documentazione comprovante l'impossibilità di svolgimento dell'attività
  • una denuncia di cancellazione dell’impresa (che decorre dalla data della prima sospensione).

(Aggiornamento al 06/03/2023)

Nessuna delle due: non sono ammesse, infatti, descrizioni generiche dell’attività, né riprese dai codici ATECO o né dall'oggetto sociale. Occorre, invece, indicare dettagliatamente le attività effettivamente esercitate (solo quelle con rilievo verso terzi).

La descrizione dell'attività deve essere sintetica e chiaramente comprensibile: deve comprendere sia il tipo di attività (ad esempio produzione, manutenzione, riparazione, installazione, noleggio, commercio al minuto, commercio all'ingrosso, ecc.) sia le categorie dei prodotti e dei servizi trattati (alimentari, mobili, ecc.), come indicato nella Circolare Ministeriale n. 3689/C al paragrafo 11.

(Aggiornamento al 02/03/2023)

I codici ATECO vengono denunciati all'Agenzia delle Entrate e, a seguito di una comunicazione automatica, gli stessi vengono riportati in visura.
Sono necessari due/tre giorni lavorativi affinché la variazione dei codici sia riportata nella visura camerale: pertanto, la visura di evasione non riporta i codici ATECO aggiornati.

E' necessario estrarre una visura aggiornata a partire (almeno) dal secondo giorno successivo all'evasione della pratica.
Se, trascorsi due/tre giorni lavorativi, la visura non risulta ancora aggiornata, è opportuno richiedere una verifica della posizione attraverso il servizio "Contatta il Registro Imprese".

(Aggiornamento al 02/03/2023)

Per "attività prevalente" si intende l'attività con il più elevato volume d'affari di tutta l'impresa (compresa la sede e tutte le unità locali eventualmente esistenti) e va sempre indicata compilando il mod. I2 (per le imprese individuali) o il mod. S5 (per le società).
La Circolare Ministeriale n. 3689/C, prevede che l’attività prevalente debba essere denuncia indipendentemente dal luogo in cui viene svolta; se un’impresa inizia una nuova attività prevalente fuori provincia, dovrà effettuare due adempimenti distinti: dovrà presentare il mod. UL nella provincia in cui svolge l'attività e il mod. S5 (per le società) oppure il mod. I2 (per le imprese individuali) presso la sede, indicando l’attività prevalente tra tutte le attività svolte.

(Aggiornamento al 02/03/2023)

La stagionalità di un'attività va indicata al momento della denuncia di avvio della stessa, indicando anche il periodo di svolgimento che, per le attività soggette ad autorizzazione, deve coincidere con quanto indicato sul titolo autorizzatorio.
Al momento della sospensione e della ripresa dell'attività non è necessario effettuare alcuna denuncia, mentre è necessario comunicare eventuali variazioni del periodo di svolgimento dell'attività.

(Aggiornamento al 02/03/2023)

Sì, in deroga al principio di tipicità delle iscrizioni da effettuare al REA e al Registro Imprese, con l'entrata in vigore degli articoli 15 e 16 del D.Lgs. 147/2012 diventa obbligatoria la comunicazione del nominativo del responsabile tecnico al REA.  
Pertanto, per la sede o per ciascuna unità locale dell’impresa in cui viene svolta l’attività di acconciatore od estetista, è necessario nominare (allegando il mod. INT P. alla pratica di avvio dell’attività/apertura UL) almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale per ciascuna tipologia di attività svolta.

(Aggiornamento al 02/03/2023)

L'iscrizione al Registro delle Imprese deve essere obbligatoriamente richiesta da coloro che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata in forma di impresa al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi ai sensi degli articoli 2082 e 2195 del Codice Civile.

(Aggiornamento al 02/03/2023)

Nel caso l'impresa sia 'inattiva' ed inizi a svolgere l'attività presso una nuova localizzazione, oltre al mod. UL  per l'apertura della localizzazione, è necessario inviare anche il mod. S5:

  • in allegato alla stessa pratica, se la localizzazione è ubicata nella stessa provincia della sede legale, oppure
  • inviando un'apposita denuncia presso la Camera di Commercio in cui è ubicata la sede legale.

Nel mod. S5 occorre compilare il riquadro relativo all'attività prevalente ed alla data di inizio attività (per approfondimenti, si rimanda alla Circolare Ministeriale n. 3689/C del 2016, pag. 89 - Mod. UL) 

L'imprenditore (ove previsto per legge) deve essere in possesso dei titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento dell'attività.

(Aggiornamento al 02/03/2023)

Per l’apertura di un’Unità Locale all’estero (ove per ‘estero’ si intende qualunque paese al di fuori dell’Italia) occorre:

  • comunicare l'apertura del deposito all'Amministrazione dello stato estero che ha compiti equivalenti a quelli del Registro Imprese italiano;
  • comunicare l'apertura di un'unità locale estera presso la Camera di Commercio nella quale è iscritta la società in Italia (a questo adempimento va allegata la prova che l'unità locale è stata aperta nell'altro paese, ad esempio copia dell'iscrizione presso l'autorità amministrativa competente).

(Aggiornamento al 06/03/2023)

Alla pratica di trasferimento della sede in altra provincia occorre allegare anche il mod. S5: diversamente, l'impresa viene iscritta come 'inattiva' e dovrà essere attivata con un successivo adempimento (per approfondimenti, si rimanda alla Circolare Ministeriale n. 3689/C del 2016, pag. 25 - Mod. S2 - riq. 29) 

Nel mod. S5 deve essere indicata l'attività prevalente dell'impresa, l'attività principale dell'impresa (se svolta presso la sede legale) e le eventuali attività secondarie esercitate.

L'imprenditore (ove previsto per legge) deve essere in possesso dei titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento dell'attività.  

(Aggiornamento al 02/03/2023)


Per assistenza in merito alla compilazione delle pratiche telematiche è possibile contattare l'assistenza centralizzata sul portale RegistroImprese.

Per informazioni su pratiche telematiche già presentate al Registro Imprese e sospese, va utlizzato esclusivamente il "DIARIO MESSAGGI" all'interno della piattaforma MYPage Telemaco


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