Apertura/ inizio attività


Nel riquadro "attrezzature e macchinari" devono essere elencati gli strumenti effettivamente utilizzati, non è corretta una indicazione generica, ad esempio "strumenti vari", "strumentazione non in serie", ecc.
Gli strumenti elencati devono essere adeguati all'attività dichiarata: ad esempio, se l'impresa svolge l'attività di "confezione di abbigliamento" dovrà essere in possesso di una macchina per cucire.

(Aggiornamento al 06/03/2023)

Un'attività economica organizzata in forma di impresa è considerata artigiana se ricorrono i requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della L. 443/1985.
L’impresa in possesso di tali requisiti è tenuta ad iscriversi all'Albo Artigiani.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’apposita sezione del sito camerale.

(Aggiornamento al 06/03/2023)


Cancellazione attività e decesso imprenditore


No. Nella Regione Emilia Romagna, la cancellazione di un'impresa artigiana dal Registro Imprese comporta automaticamente la cancellazione della stessa anche dall'Albo Artigiani.
Inoltre, viene effettuata in automatico anche la cancellazione dell'iscrizione all'INPS di tutte le persone iscritte alla previdenza artigiana.

(Aggiornamento al 06/03/2023)

La comunione ereditaria non è iscrivibile al Registro delle Imprese.

Tuttavia, la Legge Quadro sull'Artigianato n. 443/85, al comma 4 dell'articolo 5, consente al coniuge, ai figli maggiorenni o minori emancipati che assumono l'esercizio dell'impresa di proseguire l'attività (in presenza dei presupposti di legge previsti per il relativo esercizio) mantenendo in tal caso l'iscrizione dell'impresa del defunto, per un periodo massimo di cinque anni.

La pratica telematica da predisporre deve contenere:

  • mod. I2 con indicazione solo del numero REA;
  • mod. AA con precisazione nelle note che "il titolare è deceduto in data gg/mm/aaaa, il novero degli eredi è composto da... , i quali subentrano nella gestione al titolare deceduto, a norma dell'art. 5 della Legge n. 443/85”;
  • mod. INT. P per ogni erede partecipante con l'indicazione della qualifica di "gerente".

La pratica non è soggetta al pagamento di diritti di segreteria e dell’imposta di bollo.

(Aggiornamento al 06/03/2023)

Sì, è possibile presentare una denuncia di cessazione retroattiva dell’attività artigiana.
Tuttavia, se la data di cessazione è anteriore di più di un anno dalla data di presentazione della pratica, è necessario presentare idonea documentazione comprovante l'effettiva cessazione o perdita dei requisiti, alla data indicata.
A titolo esemplificativo tale documentazione può essere costituita da:

  • cessazione Iva (se la denuncia Iva è stata presentata ora per allora, non è
    ritenuta una documentazione esaustiva);
  • cessazione Inail (se la denuncia Inail è stata presentata ora per allora, non
    è ritenuta una documentazione esaustiva);
  • attività lavorativa dipendente prevalente (per i part-time superiori a 20 ore settimanali non ci sono i requisiti di impresa artigiana);
  • iscrizione in altra gestione previdenziale imprenditoriale obbligatoria;
  • documentazione medica in caso di malattia, infortunio, ecc...;
  • servizio militare;
  • detenzione;
  • cessione azienda, cessione beni strumentali.

(Aggiornamento al 06/03/2023)


Per assistenza in merito alla compilazione delle pratiche telematiche è possibile contattare l'assistenza centralizzata sul portale RegistroImprese.

Per informazioni su pratiche telematiche già presentate al Registro Imprese e sospese, va utlizzato esclusivamente il "DIARIO MESSAGGI" all'interno della piattaforma MYPage Telemaco


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Nella sezione 'Adempimenti' troverai maggiori informazioni e precisazioni sugli adempimenti necessari nella gestione della tua impresa.
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