Rispetto allo scorso anno non sono intervenute variazioni in merito alle modalità di presentazione e sottoscrizione dei bilanci.

Si invita a consultare le tabelle riassuntive a partire da pag. 72 del Manuale Operativo Unioncamere.

In particolare, in caso di presentazione da parte dell'amministratore, lo stesso deve firmare digitalmente:

  • la distinta;
  • il bilancio, sul quale vanno apposte anche le firme digitali di eventuali altri amministratori indicati in calce allo stesso;
  • il verbale: se il verbale è firmato digitalmente dal solo presidente ed è presente anche un segretario, diverso dal presidente, il documento deve essere una scansione dell'originale con firme autografe di entrambi i soggetti e deve contenere la dichiarazione di conformità indicata a pag. 22 (par. 2.2.4.2) o pag. 72 del manuale. In alternativa, il verbale può essere firmato digitalmente da presidente e segretario.

Per tutti gli altri allegati occorre procedere in maniera analoga al verbale, avendo cura che siano presenti in forma autografa o digitale le firme di tutti gli originali sottoscrittori, come indicato per il verbale.

Diversamente, in caso di presentazione da parte del professionista incaricato occorre inserire, nel mod. NOTE della pratica, la dichiarazione di incarico nella forma prevista dal manuale a pag. 19 (par. 2.2.1 - ipotesi b)) o a pag. 73, e sul file XBRL e sui documenti allegati (che non devono essere scansioni di documenti cartacei, ma documenti informatici) va apposta la dichiarazione di conformità di pag. 22 (par. 2.2.4.1) o di pag. 73.

(Aggiornamento al 10/03/2023)

Nell'intestazione dei documenti presentati a corredo del bilancio è opportuno che vengano inseriti tutti i dati identificativi della società, o comunque almeno la denominazione e la sede della stessa.

(Aggiornamento al 10/03/2023)

Ciascun documento allegato ad una pratica di bilancio deve essere sottoscritto dai soggetti che materialmente l’hanno redatto e indicati in calce al documento stesso, con firma digitale oppure con firma autografa (in tal caso, l’allegato deve riportare anche l’apposita dichiarazione di conformità, così come prevista dal Manuale operativo).

In particolare, se in calce al documento è indicato solamente il nome del presidente del collegio sindacale, quale unico redattore della relazione per conto del collegio, è ammessa l’apposizione della sola firma del presidente.

(Aggiornamento al 10/03/2023)

Le società a controllo pubblico sono tenute a predisporre annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale, la relazione sul governo societario e a pubblicarla contestualmente al bilancio d’esercizio, ai sensi dall’articolo 6, comma 4, del d.lgs. 175/2016.

Se la società redige il bilancio in forma ordinaria, la relazione sul governo societario può costituire una sezione dedicata all’interno della relazione di gestione, altrimenti può formare un documento distinto da inserire come allegato nella pratica di deposito.

(Aggiornamento al 10/03/2023)

Le grandi società operanti nei settori dell’industria estrattiva e dell’utilizzo delle aree forestali primarie, così come definite dall’art. 1 del D.Lgs. 139/2015, sono tenute a depositare entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio una relazione individuale ed una relazione consolidata (eventuale) sui pagamenti effettuati ai governi, conformemente a quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 5 del citato decreto.

L’adempimento va effettuato con il mod. S2 inviato tramite ComUnica (non va allegata alla pratica di deposito del bilancio).
Nel mod. NOTE è opportuno indicare che si deposita la relazione annuale sui pagamenti ex art.5 D. Lgs. 139/2015.
La pratica è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 30 e all'imposta di bollo pari ad € 65.

(Aggiornamento al 10/03/2023)

Un verbale o, più in generale un atto, prodotto con l'omissione di alcune parti, è prodotto in estratto, quindi come copia conforme 'parziale' dell'originale. Per legge (CAD), la possibilità di dichiarare tale conformità parziale rientra nelle prerogative esclusive del Notaio.

L'ufficio Registro Imprese, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti, ritiene ammissibile la presentazione dell'estratto di un atto nella forma non notarile esclusivamente in caso di allegazione di atti a fini probatori e istruttori (verbale di nomina amministratori).

L'Ufficio ritiene che il verbale allegato al bilancio (anche se il documento è il medesimo) non possa considerarsi a fini probatori in quanto la sua allegazione è prevista per legge.

(Aggiornamento al 10/03/2023)

La Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini accetta il deposito del bilancio non approvato.

Per le modalità operative si invita a consultare il paragrafo 4.21 – Mancata approvazione del bilancio nel manuale operativo per il deposito dei bilanci.

(Aggiornamento al 10/03/2023)

Per il principio di tipicità degli atti soggetti a pubblicazione, il bilancio semestrale così come qualunque bilancio infrannuale, non può essere depositato al Registro delle Imprese, come chiarito anche dal manuale bilanci (par. 9 - Avvertenze).

(Aggiornamento al 10/03/2023)

No, si tratta di due adempimenti distinti: il deposito del bilancio segue le indicazioni del manuale operativo per il deposito dei bilanci mentre per il rinnovo delle cariche occorre predisporre la pratica seguendo le indicazioni della guida interattiva agli adempimenti societari.

In generale, anche se il verbale di approvazione del bilancio contiene altre deliberazioni (es.  rinnovo del collegio sindacale, nomina organo di controllo, ecc...), occorre sempre predisporre due pratiche distinte: una per il deposito del bilancio e l'altra contenente le variazioni agli organi sociali, sia che si tratti di amministratori, sindaci o organo di revisione.

(Aggiornamento al 10/03/2023)

No, ciascun esercizio costituisce un deposito a sé stante, anche se il verbale di approvazione è il medesimo.

(Aggiornamento al 10/03/2023)

La sola delibera di distribuzione degli utili è un atto interno alla società che non deve essere depositata presso il Registro delle Imprese, ma registrata presso l’Agenzia delle Entrate.

Se nel verbale di approvazione del bilancio la società delibera anche la distribuzione degli utili, è necessario provvedere alla registrazione del verbale presso l’Agenzia delle Entrate, indipendentemente dal regime fiscale adottato (es. tassazione utili in trasparenza, ecc…), come chiarito anche dal manuale operativo (pag. 57 - par. 6).

(Aggiornamento al 10/03/2023)

Con Circolare n. 18/E del 29/05/2013 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il verbale di approvazione del bilancio che prevede la distribuzione degli utili di esercizio è soggetto ad obbligo della registrazione in termine fisso, indipendentemente dal regime fiscale di tassazione adottato.

Il regime di trasparenza fiscale, che riguarda la tassazione dei redditi dei soci delle società di capitali, infatti, non incide sul regime fiscale dell’atto dispositivo con il quale vengono assegnate le somme ai soci. Tale atto rimane soggetto alla disciplina dell’art. 4 lett. D della parte prima della tariffa allegata al T.U. sull’Imposta di Registro (D.P.R. 131/1986).

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, si consiglia di contattare l’Agenzia delle Entrate, quale ente competente in materia.

(Aggiornamento al 10/03/2023)

Sì, anche i consorzi con attività esterna che chiudono l'esercizio dopo il 16 febbraio 2009, sono tenuti a depositare nel Registro delle Imprese la situazione patrimoniale utilizzando il formato elettronico elaborabile (XBRL).

Il fascicolo da depositare al Registro Imprese deve essere composto da:

  • stato patrimoniale
  • conto economico
  • nota integrativa

Non occorre depositare l'eventuale verbale di approvazione né l'aggiornamento dell'elenco dei consorziati, che costituisce adempimento separato da effettuarsi secondo le modalità indicate nella guida interattiva agli adempimenti societari.

(Aggiornamento al 10/03/2023)

Sì. Per garantire la trasparenza dell’operato, le società benefit sono tenute a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio e da pubblicare sul sito web della società. 

Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il manuale bilanci (par. 4.4).

(Aggiornamento al 10/03/2023)

In generale, l'impresa sociale avente qualunque forma giuridica ed iscritta nell'apposita sezione delle Imprese sociali, deve redigere e depositare presso il Registro Imprese sia il bilancio di esercizio che il bilancio sociale, inviando due adempimenti distinti. Si precisa che ciascun bilancio deve essere approvato dall'assemblea.

In particolare, per le cooperative sociali ed i loro consorzi, tutte le indicazioni sono riportate sul manuale per il deposito bilanci, par. 4.2.2 da pag. 32.

(Aggiornamento al 10/03/2023)

La scadenza per l’invio della pratica di deposito del bilancio è di 30 giorni dalla data del verbale di approvazione: i 30 giorni si calcolano partendo dal giorno successivo al verbale.

Se il termine individuato cade nella giornata di sabato o in un giorno festivo, la presentazione della domanda è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.

(Aggiornamento al 10/03/2023)

Il deposito del bilancio di esercizio deve essere effettuato entro 30 giorni dal verbale di approvazione, indipendentemente dalla data di chiusura dell'esercizio. 

Se il deposito, avviene oltre i 30 giorni dalla data del verbale di approvazione, sarà soggetto all'accertamento della violazione amministrativa.

Per ulteriori informazioni in merito alle sanzioni amministrative è possibile consultare l'apposita sezione sul sito camerale.

(Aggiornamento al 10/03/2023)

Il pagamento della sanzione per mancato deposito del bilancio non esime gli amministratori dall'assolvimento degli obblighi previsti dal C.C. a carico delle società.

La responsabilità di adempiere o meno a tali obblighi è in capo agli amministratori.

La mancata pubblicazione dei bilanci può essere oggetto di accertamento anche da parte degli enti competenti alla vigilanza sulla pubblicità obbligatoria per legge nei confronti (e a tutela) dei terzi.

(Aggiornamento al 10/03/2023)

Dal 1° gennaio 2020 le tassonomie da adottare per il deposito nel formato XBRL dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati sono le seguenti:

  • Tassonomia 2018-11-14 per i bilanci redatti secondo le regole contabili dettate dal D. Lgs. 139/2015, ossia con esercizio iniziato dal 01/01/2016 in poi;

  • Tassonomia 2015-12-14 per i bilanci redatti secondo le regole contabili ante D. Lgs. 139/2015, ossia relativi ad esercizi iniziati prima del 01/01/2016.

Tutte le altre tassonomie sono state dismesse, pertanto non sono più utilizzabili per la predisposizione dei bilanci.

(Aggiornamento al 10/03/2023)

A parere di questo Ufficio, non è ammissibile il deposito dei bilanci con chiusura esercizio anteriore al 2016 secondo quanto disposto dall'art. 2435-ter (bilancio delle microimprese), non ritenendo possibile rifarsi alle previsioni della L. 139/2015 in materia di micro impresa per i bilanci anteriori all'esercizio 2016, pur se approvati e depositati ora.

Le disposizioni finali e transitorie della Legge in parola, infatti, chiariscono che la previsione normativa si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dallo 01/01/2016.

(Aggiornamento al 10/03/2023)

Sì, è possibile presentare il bilancio finale di liquidazione e la cancellazione della società anche se non sono stati depositati i bilanci relativi agli anni precedenti.

La documentazione relativa alla mancata approvazione può essere allegata alla pratica di deposito del bilancio finale, indicizzata con il cod. "98-documento ad uso interno".

(Aggiornamento al 10/03/2023)

Le società di capitali in liquidazione devono depositare ogni anno il bilancio di esercizio:

pertanto, se la società intende cancellarsi nei primi mesi dell’anno, è opportuno che l’assemblea dei soci si riunisca per l’approvazione prima che la società venga cancellata dal Registro delle Imprese, nell’ottica di migliorare la completezza della informazioni economico-finanziarie delle società iscritte nella banca dati camerale.

Tuttavia, se la società, compiuta la liquidazione, intende cancellarsi prima che il bilancio di esercizio dell’anno precedente sia stato approvato dall’assemblea dei soci, non è tenuta al deposito dello stesso, in quanto viene meno l’organo deputato all’approvazione.

(Aggiornamento al 10/03/2023)

Sì, è possibile procedere allo scioglimento della società e presentare bilancio finale di liquidazione e cancellazione anche se non sono stati depositati i bilanci relativi agli anni precedenti. 

In ogni caso, è sempre opportuno procedere alla regolarizzazione della posizione societaria prima di procedere alla cancellazione della stessa.  

Tra l’altro, la mancata pubblicazione dei bilanci può essere oggetto di accertamento anche da parte degli enti competenti alla vigilanza sulla pubblicità obbligatoria per legge nei confronti (e a tutela) dei terzi.

(Aggiornamento al 10/03/2023)

Le società in liquidazione non sono tenute alla presentazione del bilancio iniziale (o intermedio) di liquidazione, obbligatorio solo ai fini fiscali, mentre devono depositare regolarmente il bilancio di esercizio fino al termine della liquidazione, secondo quanto stabilito dall'art. 2490 CC.  

(Aggiornamento al 10/03/2023)

No, il bilancio finale di liquidazione va presentato in formato PDF/A, in allegato al mod. S3, e non al mod. B, come indicato nella guida interattiva agli adempimenti societari.

(Aggiornamento al 10/03/2023)

Il bilancio finale di liquidazione non segue le regole dei bilanci di esercizio e non è previsto uno schema prestabilito. Si rimanda, pertanto, alle indicazioni fornite dal Codice Civile.

In particolare, esso deve rappresentare il resoconto finale delle operazioni di liquidazione della società e contenere le informazioni riguardanti il valore del patrimonio aziendale rimanente e l’eventuale piano di riparto tra i soci.

La nota integrativa può essere redatta e allegata, se il liquidatore ritiene che possa essere utile al fine di fornire maggiore chiarezza sulle voci del bilancio.

Nel caso specifico, se è già stato approvato, il bilancio va depositato così come è stato redatto e approvato.

(Aggiornamento al 10/03/2023)

Il deposito del bilancio deve essere effettuato presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione è iscritta la società al momento dell'invio della pratica.

(Aggiornamento al 10/03/2023)

Il fascicolo di bilancio da depositare al Registro Imprese è quello approvato dall'assemblea: pertanto, nel caso in cui l'assemblea abbia approvato un documento errato o diverso da quello depositato, occorre effettuare una nuova convocazione per l'approvazione del fascicolo corretto (menzionando nel verbale la circostanza per cui si rende necessaria una nuova approvazione) e depositare una NUOVA pratica completa, entro 30 gg dal nuovo verbale di approvazione, in regola con l'imposta di bollo e i diritti di segreteria dovuti per il deposito (€ 65 + € 62,30).

Nel caso in cui, invece, l'assemblea abbia approvato il fascicolo corretto ma il documento depositato contenga un errore o un refuso (relativamente, ad esempio, al nome di un amministratore, ad un’intestazione, un indirizzo, ecc…) o non sia stato allegato un documento predisposto prima dello svolgimento dell’assemblea, è possibile inviare una pratica completa a RETTIFICA del precedente deposito, sostituendo solo il documento errato o aggiungendo l’allegato mancante.

La pratica a rettifica dovrà essere in regola con il pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per il deposito (€ 65 + € 62,30). In questo caso, occorre specificare nel modulo NOTE il motivo della rettifica.

Si precisa, inoltre, che in tutti i casi in cui vengano modificati dei dati contabili, che influiscano o meno sul  risultato di esercizio e sulle deliberazioni dell’assemblea, il bilancio dovrà essere necessariamente sottoposto a riapprovazione.

In entrambi i casi, il deposito già iscritto non può essere annullato.

(Aggiornamento al 15/03/2023)

Se il fascicolo di bilancio (bilancio, nota integrativa, verbale e relazioni allegate) approvato in assemblea è corretto e se la pratica oggetto della correzione è ancora in fase di istruttoria, è sempre possibile effettuare un REINVIO completo, specificando nel mod. NOTE le motivazioni che hanno determinato il reinvio della pratica: al momento dell’istruttoria verrà caricato il reinvio in sostituzione della pratica precedentemente inviata.

Nel caso in cui, invece, l’assemblea abbia approvato un bilancio contenente dei dati errati (o delle relazioni a corredo del bilancio contenenti dati errati), non è possibile effettuare un REINVIO a correzione della pratica in istruttoria: è necessario procedere alla convocazione di una nuova assemblea per l’approvazione del bilancio corretto.

Il nuovo fascicolo di bilancio con la relativa approvazione sarà oggetto di un separato deposito, in regola con il pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria, con le consuete modalità.

(Aggiornamento al 26/05/2023)

Come indicato nel messaggio di non protocollazione ricevuto, la pratica risulta correttamente pervenuta in Camera; tuttavia, non è stato attribuito il numero di protocollo in quanto la stessa non ha superato alcuni controlli automatici.

La pratica verrà presa in carico da un operatore per la lavorazione nel più breve tempo possibile e seguiranno i consueti riscontri su Telemaco. 

(Aggiornamento al 10/03/2023)

Sì, è possibile procedere all’invio della pratica contenente il bilancio consolidato nella medesima giornata, in quanto la mancata protocollazione del bilancio di esercizio non inibisce la spedizione del bilancio consolidato.

In fase di compilazione della pratica è possibile omettere i dati relativi al numero di protocollo del bilancio di esercizio, impostando l'importo manuale a 'ZERO' per i diritti di segreteria ed 'Esente bollo' nel campo relativo all'imposta di bollo.

Nel mod. NOTE, in luogo del numero di protocollo, è possibile inserire il codice della pratica e la data di spedizione del  bilancio ordinario.

(Aggiornamento al 10/03/2023)

Per il principio di tipicità degli atti soggetti a pubblicazione, il bilancio consolidato può e deve essere depositato solo nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 25 D. Lgs. 127/91).

(Aggiornamento al 10/03/2023)


FAQ sull'aggiornamento degli elenchi soci


Le s.p.a., le s.a.p.a. e le società consortili per azioni e sono tenute al deposito dell’elenco soci contestualmente al bilancio d’esercizio.
L’elenco dei soci va riferito alla data di approvazione del bilancio e va compilato solo se sono intervenute variazioni rispetto all’esercizio precedente: in questo caso, occorre comunicare anche le annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente.  
Nel caso, invece, non siano intervenute variazioni rispetto all'ultimo elenco soci depositato, è sufficiente barrare l'apposito flag "Conferma elenco soci SPA precedente" presente sulla modulistica.

A tal proposito, si ricorda che le società a responsabilità limitata e le società consortili a responsabilità limitata, con l'abolizione del libro soci a seguito dell'entrata in vigore dell’art. 16 del decreto legge 185/2009 convertito con la legge 2/2009 e la conseguente modifica dell’art. 2478 bis del codice civile, a decorrere dal 30/03/2009, non devono più provvedere al deposito annuale dell’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali. 

(Aggiornamento al 10/03/2023)

No. Il deposito della pratica di aggiornamento dell'elenco soci delle Società per Azioni è previsto ed ammesso solo in occasione del deposito del bilancio di esercizio (Art. 2435 C.C. - Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni).

(Aggiornamento al 10/03/2023)

Per variare la denominazione ed il codice fiscale di un socio di SRL è necessario presentare una pratica telematica contenente il mod. S, compilato al riq. 04 - VARIAZIONIcodice atto A99, indicando nella ‘situazione precedente’ i dati identificativi della 'vecchia' denominazione e nella ‘situazione aggiornata’ i dati del soggetto subentrato.

La pratica è soggetta al pagamento di € 30 per diritti di segreteria ed € 65 per l’imposta di bollo.

Nel caso di SPA, l’aggiornamento andrà effettuato in sede di deposito del bilancio, allegando il mod. S, compilato al riq. 03 - ELENCO SOCI ed al riq. 04 - VARIAZIONI come previsto dall’art. 2435 del C.C. (2° comma). 
Non è ammesso il deposito di pratiche intermedie di aggiornamento dell’elenco soci.

(Aggiornamento al 10/03/2023)

L’art. 100 ter del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) disciplina la sottoscrizione, l’acquisto e l’alienazione delle quote di partecipazione nel capitale sociale di start-up innovative o PMI innovative mediante portali per la raccolta di capitali. In tal caso, è possibile fruire di alcune semplificazioni evitando la pubblicità di ogni acquisto o trasferimento nel Registro delle Imprese, altrimenti prevista per le SRL. 

L’intermediario abilitato deve comunicare al Registro delle Imprese, entro 30 giorni dalla chiusura dell’offerta al pubblico mediante portale, la propria titolarità di socio per conto di terzi, seguendo le indicazioni dell'apposita scheda della guida interattiva.
In particolare, l’intermediario abilitato deve essere indicato quale "titolare della partecipazione", specificando nel riquadro "Note aggiuntive sulla quota" che l'intermediario abilitato agisce per conto terzi sottoscrittori.

(Aggiornamento al 10/03/2023)

Ai fini degli adempimenti pubblicitari nel registro delle imprese, non vi è differenza tra consorziati "ordinari" e "sovventori", rientranti comunque nella categoria dei soggetti consorziati, il cui nominativo/variazione è oggetto di iscrizione ai sensi dell'art. 2612 c.c.

Per l'esecuzione dell'adempimento, è possibile consultare le schede del manuale appositamente predisposte, 9.2.4 e 9.2.5.

Qualora ritenuto del caso, potrà essere data evidenza della categoria dei consorziati "sovventori", rappresentando la circostanza nelle NOTE di ciascuna persona/ricorrenza interessata. 

(Aggiornamento al 10/03/2023)

No. Successivamente all’entrata in vigore della Legge n. 2/2009 (Abolizione del libro soci delle SRL), l’applicativo di gestione degli assetti proprietari effettua in automatico il calcolo dell’elenco soci risultante a seguito delle modifiche indicate nel riq. 04 - VARIAZIONI.
Pertanto, non è più necessario compilare il riq. 03 - ELENCO SOCI, a meno che non sia espressamente previsto dall’adempimento che si intende presentare (verificare sulla guida interattiva agli adempimenti societari).

(Aggiornamento al 10/03/2023)

Le pratiche di variazione delle quote sociali di SRL devono essere tassativamente inviate in ordine cronologico, in quanto gli elenchi soci vengono ordinati e visualizzati in ordine di protocollo e non in base alla data dell'atto.
Pertanto, in caso di più variazioni di quote sociali, si raccomanda di inviare il secondo adempimento dopo aver ricevuto la protocollazione del primo. 

Per ulteriori informazioni in merito alla presentazione delle pratiche di traferimento quote, è possibile consultare la guida interattiva agli adempimenti societari.

(Aggiornamento al 10/03/2023)

Sì, è possibile. In particolare gli eredi, quali soggetti obbligati alla presentazione dell’adempimento, possono conferire l’incarico al professionista e sottoscrivere in maniera autografa la dichiarazione sostitutiva prevista dalla guida interattiva agli adempimenti societari. (schede 21.5.1 e 21.5.2).

Alla pratica dovranno essere allegati: 

  • un documento di incarico alla sottoscrizione nel quale siano raccolte le firme autografe degli eredi
  • i documenti di identità di ciascun erede.

Anche il notaio, quale soggetto legittimato alla presentazione dell’adempimento come previsto dalla guida, può sottoscrivere digitalmente la pratica con il certificato di ruolo: in tal caso, non è necessaria l’allegazione di alcun documento di incarico (Orientamento approvato in data 24/09/2020 da parte della commissione tecnico/giuridica di Unioncamere/CNN/MISE).

(Aggiornamento al 10/03/2023)

Per prima cosa occorre risalire all’origine dell’errore e presentare una pratica a rettifica dell’adempimento errato: la pratica sarà composta dal mod. S compilato al riq. 03 con l’elenco soci corretto.
Successivamente, come previsto dalla Circolare Ministeriale per la compilazione della modulistica, se a seguito della presentazione della pratica a rettifica, la compagine sociale risultasse alterata poiché nel tempo sono intervenute delle variazioni, occorre presentare una ulteriore pratica per ripristinare la situazione aggiornata.

(Aggiornamento al 10/03/2023)


Per assistenza in merito alla compilazione delle pratiche telematiche è possibile contattare l'assistenza centralizzata sul portale RegistroImprese.

Per informazioni su pratiche telematiche già presentate al Registro Imprese e sospese, va utlizzato esclusivamente il "DIARIO MESSAGGI" all'interno della piattaforma MYPage Telemaco. 


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