Le regole per l'attribuzione dell'origine


Origine non preferenziale

Si riferisce al luogo di fabbricazione o produzione del bene, ovvero, se la produzione del bene ha coinvolto più Paesi, al luogo dove tale bene ha subito l'ultima trasformazione sostanziale. Per individuare l'origine non preferenziale (normale) si fa riferimento alle regole di origine previste dal Codice Doganale dell'Unione Reg. UE 952/2013 art. 60. Dal punto di vista del consumatore l'origine non preferenziale determina il Made in del prodotto.
Il documento che la attesta è unicamente il Certificato di origine rilasciato dalle Camere di Commercio.

Si riferisce al luogo di fabbricazione o produzione del bene, ovvero, se la produzione del bene ha coinvolto più Paesi, al luogo dove tale bene ha subito l'ultima trasformazione sostanziale. Per individuare l'origine non preferenziale (normale) si fa riferimento alle regole di origine previste dal Codice Doganale dell'Unione Reg. UE 952/2013 art. 60 che trova attuazione negli artt. 31,32,33 del Regolamento Delegato n. 2446 della Commissione del 28 luglio 2015 successivamente modificati dal RD 2021/1934.
Dal punto di vista del consumatore l'origine non preferenziale determina il Made in del prodotto.
Il documento che la attesta è unicamente il Certificato di origine rilasciato dalle Camere di Commercio.

L'art. 60 del Codice Doganale dell'Unione (Reg. 952/2013) individua due criteri di base che determinano l'origine non preferenziale di un prodotto:

  • Prodotti interamente ottenuti in un unico Paese o territorio
  • Ultima lavorazione o trasformazione sostanziale

Si riferisce tendenzialmente a prodotti primari, nel loro stato naturale, e ai loro derivati, il cui processo produttivo si è svolto in un unico paese:

  • i prodotti minerali estratti nel Paese oppure dal suolo o dal sottosuolo marino dove il Paese esercita diritti esclusivi di sfruttamento
  • i prodotti del regno vegetale coltivati e raccolti unicamente in tale Paese o territorio (Reg. delegato UE 2021/1934);
  • gli animali vivi, nati ed allevati nel Paese, i loro derivati e i prodotti della caccia praticata nel Paese
  • i prodotti della pesca praticata nel Paese oppure da navi battenti bandiera del Paese (es. i pesci catturati da una nave battente bandiera italiana sono di origine italiana a prescindere dalla zona di pesca)
  • le merci ottenute o prodotte a bordo di navi officina battenti bandiera di quel Paese, utilizzando prodotti della pesca o altri prodotti estratti dal mare originari di tale paese  (es. l'origine del pesce lavorato e congelato a bordo è legata alla bandiera della nave officina che lo ha pescato e lavorato, a prescindere dalla zona di pesca)
  • i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, raccolti nel Paese destinati al recupero delle materie prime
  • le merci ottenute utilizzando esclusivamente i prodotti primari, elencati in precedenza, interamente ottenuti nel Paese.
Nella richiesta del certificato di origine, per i prodotti che rientrano in questa casistica, andrà compilato il PARAGRAFO 1) 

Questo criterio, utilizzato solitamente per beni industriali come macchinari o impianti, si applica alle merci lavorate in due o più Paesi o prodotte con l'impiego di materiali o componenti non originari nell'UE.

Un bene è originario nel Paese in cui è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, che deve essere:

  • sostanziale, ovvero abbia come risultato un prodotto con composizione e proprietà specifiche che prima di tale lavorazione non possedeva o rappresenta una fase importante del processo di lavorazione. Per alcuni prodotti, secondo la classificazione doganale, si può fare riferimento all'allegato 22-01 (v. sezione "File Utili") che individua:
    • regole primarie associate alla voce doganale (prime 4 cifre della nomenclatura) e, talvolta, regole primarie di capitolo (prime 2 cifre della nomenclatura) che possono essere applicate in alternativa a quelle associate alla voce.
    • regole residuali riferite ad ogni capitolo (prime 2 cifre della nomenclatura) che fanno riferimento all'origine della maggior parte dei materiali calcolata, secondo i casi, in base al peso o al valore. Se non sono presenti regole primarie associate alla voce doganale (4 cifre) o al capitolo (2 cifre) allora si può far riferimento la regola residuale del capitolo.

Per le merci che non rientrano nell’allegato 22-01:

  • se l’ultima lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali e quindi:
    • se il prodotto finale deve essere classificato nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al peso degli stessi;
    • se il prodotto finale deve essere  classificato nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97 del sistema armonizzato,lamaggior parte dei materiali è  determinata in base al valore degli stessi.
  • se l’ultima lavorazione o trasformazione è considerata un’operazione minima, l’origine del prodotto finale è il paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali e quindi:
    • se il prodotto finale deve essere classificato nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 del sistema armonizzato, lamaggior parte dei materiali è determinata in base al peso degli stessi;
    • se il prodotto finale deve essere classificato nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al valore degli stessi.

Resta comunque possibile fare riferimento alle cosiddette regole di lista, anche se attualmente NON sono aggiornate, consultabili sul sito TAXUD o ricorrere ad un criterio residuale, previsto dal Codice Doganale: il Paese o Territorio di origine delle merci è quello di cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del loro valore.

Nella richiesta del certificato di origine, per i prodotti che rientrano in questa casistica, andrà compilato il PARAGRAFO 2) 


Origine preferenziale

Viene definita sulla base delle regole e dei criteri stabiliti da specifici accordi commerciali, stipulati fra l'Unione Europea ed alcuni Paesi Terzi.

Viene definita sulla base delle regole e dei criteri stabiliti da specifici accordi commerciali, stipulati fra l'Unione Europea ed alcuni Paesi Terzi.
In base a tali accordi, ai prodotti originari di uno dei Paesi contraenti, viene riservato un trattamento preferenziale al momento dell'importazione: essi sono liberi da dazi oppure godono di una sensibile riduzione rispetto ai prodotti di altri Paesi. Queste condizioni di favore, naturalmente, si applicano solo tra i Paesi che hanno sottoscritto l'accordo.
L'origine preferenziale viene attestata o da documenti rilasciati dall'Agenzia delle dogane (es. Eur1, Eurmed, Forma A, ecc.) o, a certe condizioni, dichiarata in fattura.

Un prodotto ha origine preferenziale quando:
l'Unione Europea ha siglato un accordo di trattamento preferenziale con il Paese destinatario dei beni  e in base alle regole stabilite nel protocollo sull'origine allegato all'accordo, il prodotto ne ha i requisiti (è possibile verificare gli accordi conclusi sul sito TAXUD).

Sul sito  dell'Unione Europea Market Access Date Base, inserendo la voce doganale dei prodotti, è possibile verificare il dazio applicabile e regola di origine preferenziale.


Normativa

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Ultimo aggiornamento:

27/03/2024