Strumenti di misura: requisiti prescritti e obblighi



Direttive e aggiornamenti


Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, entrato in vigore il 18 settembre 2017, ha realizzato un’ importante opera di codificazione, integrazione, semplificazione, armonizzazione della normativa in materia di controlli metrologici (verificazione periodica, controlli casuali o a richiesta e vigilanza) sugli strumenti di misura in servizio qualora utilizzati per funzioni di misura legali. 
A tale riguardo, in previsione delle future esigenze di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire nell’espletamento dei controlli su strumenti di misura in servizio non già contemplati nel citato decreto, è stata prevista la possibilità di adottare apposite direttive al fine di integrare le schede tecniche già incluse nel decreto stesso, evitando in tal modo la necessità di emanare nuovi e ulteriori regolamenti, così come espressamente indicato dall’art. 3, comma 4, del citato D.M. n. 93/2017. 
A questo scopo, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha emanato e pubblicato sul proprio sito istituzionale la direttiva 26 luglio 2023 con la quale introduce tre nuove schede tecniche recanti le procedure per la verificazione periodica dei seguenti strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legali: 
  1. Scheda N - Contatori di acqua pulita fredda o riscaldata; 
  2. Scheda O - Contatori di energia termica; 
  3. Scheda P - Contatori di gas. 
Gli organismi che effettuano la verificazione periodica degli strumenti dovranno adeguare le proprie procedure di verificazione entro 9 mesi dalla data di pubblicazione della direttiva (entro giugno del 2024). A titolo informativo, si ricorda che con due precedenti direttive sono state introdotte altre schede tecniche recanti le procedure per la verificazione periodica dei seguenti strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legali. Si tratta delle seguenti due direttive: 
  1. Direttiva 6 dicembre 2021, con la quale sono state introdotte le seguenti schede tecniche: 
    1. Scheda G - Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua del tipo sistemi di misurazione di gas liquefatti per autotrazione (distributori di GPL); 
    2. Scheda H -Misuratori massici di gas metano per autotrazione (Gas Naturale Compresso – CNG) ; 
    3. Scheda I - Strumenti per pesare a funzionamento automatico del tipo selezionatrici ponderali 
  2. Direttiva 6 aprile 2022 con la quale sono state introdotte le seguenti schede tecniche:
    1. Scheda L - Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua montati su autocisterna (eccetto gas liquefatti e liquidi criogenici); 
    2. Scheda M - Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua del tipo gas liquefatti (GPL) montati su autocisterna




La verifica iniziale di uno strumento metrico: verificazione prima e verificazione CE


Ogni strumento metrico, ogni peso, ogni misura, prima di essere messo in servizio, è sottoposto ad una verifica iniziale che serve:
  • ad accertare la conformità dello “strumento” al suo prototipo realizzato in conformità a normative di derivazione nazionale o comunitaria;
  • verificare, mediante prova con strumenti campione, la presenza dei requisiti metrologici prescritti, quali ad esempio la sensibilità e l’esattezza;
  • accertare la compatibilità, per gli strumenti complessi, delle apparecchiature accessorie e delle unità funzionali ad essi collegate;
questa verifica si conclude con l’applicazione di segni esteriori, in particolare di sigilli caratteristici dell’ufficio e della persona che ha effettuato la verifica, atti a garantire l'inaccessibilità dello strumento e la sua inalterabilità metrologica.

La verificazione iniziale svolta dalla Camera di Commercio: la verificazione prima.

Al giorno d’oggi si può dire che la Camera di Commercio abbia una competenza residuale in questa fase, perché effettua la verificazione iniziale solo per alcune categorie di strumenti.
Si tratta in questi casi della verificazione prima nazionale (prevista per esempio per i distributori di metano, che dovranno essere conformi a decreti di approvazione di derivazione nazionale) o CEE (prevista per esempio per i manometri, che dovranno essere conformi a direttive della Comunità Economica Europea).

La verificazione prima nazionale, oltre che dagli uffici metrici, può essere eseguita dal fabbricante cui sia stata concessa la conformità metrologica. La verificazione prima CEE allo stesso modo può essere richiesta agli uffici metrici o eseguita dal fabbricante, se in possesso della delega. Sia la concessione della possibilità di operare in conformità metrologica che la delega, sono rilasciate dalla Camera di Commercio.

Gli strumenti più diffusi, ossia gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico e quelli disciplinati dai dieci allegati del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, sono soggetti a determinate procedure di valutazione della conformità che precedono l'apposizione della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare: si parla di verificazione iniziale CE, sulla quale la Camera di Commercio non ha competenza e che coinvolge il fabbricante che opera di concerto con un organismo notificato.

Come richiedere la verifica prima alla Camera di commercio
Per ottenere la verifica prima nazionale il fabbricante deve presentare la seguente documentazione:
  • richiesta di verifica metrica;
  • modello 6 attestante che gli strumenti sono conformi alla documentazione tecnica depositata presso l'ufficio metrico e non consentono alterazioni dei dati riguardanti la transazione commerciale o la programmazione di parametri concernenti le caratteristiche metrologiche, a meno della rimozione dei bolli metrici o di interventi dolosi;
  • manuale d'uso dello strumento e libretto metrologico
Dopo aver accertato i requisiti, verranno effettuate delle prove metrologiche e funzionali. In caso di esito positivo, avverrà la legalizzazione dello strumento. Si applicheranno, cioè, i sigilli caratteristici dell'Ufficio e dell'Ispettore che esegue la verifica, atti a legalizzare lo strumento e garantire l'inaccessibilità dello strumento e la sua inalterabilità metrologica.




Verifica Periodica Strumenti di misura


La verificazione periodica ha lo scopo di accertare se gli strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale (cioè la funzione di misura  giustificata da  motivi  di  interesse  pubblico,  sanità   pubblica, sicurezza pubblica, ordine  pubblico,  protezione  dell'ambiente,  tutela  dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà  delle transazioni commerciali) riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M, e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per ciascuno categoria di strumento.

QUANDO VA RICHIESTA LA VERIFICAZIONE PERIODICA?
Le imprese che utilizzano strumenti metrici per finalità di misura legale, devono richiedere la verifica periodica degli strumenti di misura entro questi termini:
  1. almeno 5 giorni lavorativi prima dalla scadenza dello strumento: nel paragrafo successivo alcune indicazioni per l'individuazione della scadenza (modalità diverse per strumenti già verificati in precedenza e per strumenti "nuovi") ;
  2. entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione degli strumenti che abbia comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.
La verificazione periodica va in ogni caso richiesta entro 30 giorni nel caso di ordine di aggiustamento emesso in sede di controlli casuali (lo strumento potrà essere utilizzato subito dopo la riparazione, attestata da riparatore abilitato mediante apposizione di sigilli metrici sulle parti riparate; il titolare dovrà essere in possesso di documentazione comprovante l'avvenuta richiesta entro 10 giorni dalla riparazione).

Le modalità di verifica sono descritte nel Decreto 21 aprile 2017, n. 93.
I soggetti abilitati all'esecuzione della verifica periodica sono:
  • gli Organismi accreditati e riconosciuti idonei da UnionCamere;
  • i Laboratori riconosciuti idonei dalle Camere di Commercio per gli strumenti di tipo “nazionale” e gli Organismi non accreditati e riconosciuti idonei da Unioncamere per gli strumenti di tipo "MID" (fino alla cessazione dello stato di emergenza COVID, attualmente 90 giorni dalla dichiarazione della fine emergenza pandemica);
  • gli uffici Metrici delle Camere di Commercio (nei SOLI casi previsti dall'articolo 4 comma 1 bis del DM 93/2017, comma aggiunto con DM 176/2019).
L'elenco dei soggetti abilitati ad eseguire la verifica periodica degli strumenti metrici, viene continuamente aggiornato da Unioncamere, che lo pubblica nel proprio sito nella sezione "metrologia legale".




Individuare la scadenza di uno strumento metrico. Contrassegno e libretto metrologico


Contrassegno adesivo di colore verde riportante la prossima scadenza

Contrassegno adesivo di colore verde riportante la prossima scadenza


Caratteristiche del contrassegno. Scadenze

L'esito positivo della verificazione è attestato mediante apposizione sullo strumento di una etichetta autoadesiva di colore verde, che si distrugge al distacco e che riporta la scadenza (l'anno si legge direttamente, il mese si ricava da un segno lasciato sull'adesivo in corrispondenza al mese di scadenza). Il contrassegno non riporta il giorno esatto in cui scade la verifica periodica: il titolare dello strumento potrà trovare questa informazione consultando il libretto metrologico di cui è dotato ogni strumento già sottoposto in precedenza a verifica periodica, e cercando la pagina compilata dal soggetto che l'ha effettuata per ultimo. Sulla pagina sarà indicato il giorno esatto in cui lo strumento è stato verificato, e la scadenza. 

Lo strumento nuovo viene sempre sottoposto ad una verifica iniziale prima di essere venduto, e per esso non troveremo il contrassegno verde. La verifica periodica andrà fatta più avanti, nel rispetto di una determinata tempistica prevista per ciascuna categoria di strumento. Ma da quando lo strumento viene fabbricato, a quando lo strumento viene messo in servizio, per il DM 93/2017 c'è uno spazio di tempo in cui si potrebbe dire che lo strumento "non invecchia".

Trascorso questo spazio di tempo, lo strumento "comincia ad invecchiare" e inizia il periodo di validità dello strumento, alla cui scadenza dovrà essere sottoposto a verifica periodica.  Quando lo strumento è nuovo, ed in ogni altro caso in cui non sia possibile trovare il contrassegno, per individuarne la scadenza è quindi necessario prima di tutto capire quando "inizia ad invecchiare"; occorrerà allora tenere conto della data della sua messa in servizio e confrontarla con l'anno in cui è stata effettuata la verificazione iniziale (che si desume dai bolli di verificazione prima nazionale o CEE/CE): il periodo di validità dello strumento ha inizio dalla data di messa in servizio, a meno che a quella data siano trascorsi più di due anni dalla verificazione iniziale (prima, CE o CEE); in questo secondo caso il periodo di validità decorre dal 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno della verificazione iniziale. L'anno della verificazione iniziale, definito anche come "anno di marcatura", si ricava da bolli o marchi caratteristici (per le bilance da banco: marchio "CE" seguito da una "M" e dalle ultime due cifre dell'anno della verificazione iniziale, per esempio: "16"). Trascorso il periodo iniziale di validità (che ad esempio per le bilance da banco è di tre anni, per i distrubutori di carburante 2 anni), lo strumento dovrà superare la verifica periodica (ottenendo il "contrassegno verde").

Non è consentito l'inizio utilizzo di strumenti di misura scaduti (perchè è già decorsa la periodicità prevista per ciascuna categoria di strumento, senza che sia stata richiesta la verificazione periodica nei termini prescritti). Anche se funzionante, per riutilizzare una bilancia dismessa da anni, o per utilizzare una bilancia che è scaduta pur non essendo mai stata messa in servizio, è necessario che abbia superato la verifica periodica.

Periodicità della verificazione periodica

Ogni tipologia di strumento ha una propria periodicità di verificazione, come da allegato IV al Decreto 21 aprile 2017, n.93 e l’etichetta verde ricorda il mese e l’anno di scadenza. In pratica per continuare ad utilizzare lo strumento, dopo un certo numero di anni è necessario sottoporlo ad un controllo completo, quello che si effettua appunto con la verificazione periodica. Nella apposita sezione a fondo pagina "Normativa e modulistica", è possibile trovare apposita tabella indicante le scadenze, sotto il titolo "periodicità della verificazione periodica".

Attenzione: la verificazione periodica, indipendentemente dalla scadenza della precedente, va sempre richiesta a seguito di ordine di aggiustamento, modifica o riparazione che dovesse rendersi necessaria (se tale riparazione comporta la rimozione dei sigilli di protezione; vale il termine sopra indicato per richiedere la verificazione periodica, ossia 10 giorni lavorativi dalla avvenuta riparazione).

Elenco organismi di verificazione periodica - Curato e aggiornato da Unioncamere

È importante affidare la verifica periodica dei nostri strumenti di misura ad imprese abilitate. L'applicazione del "bollino verde", ed il rispetto di tutte le altre formalità previste dal DM 93/2017, è perfettamente inutile se l'impresa contattata non è autorizzata ad operare sulla tipologia di strumenti di cui ci serviamo. In un caso del genere, la verifica periodica è come non fosse stata fatta.

Unioncamere aggiorna tempestivamente l'elenco degli organismi di verificazione periodica: occorre controllare quanto riportato in elenco, per comprendere su quali categorie di strumenti un determinato organismo e autorizzato ad operare, prestando anche attenzione alla tipologia e alla portata. In altre parole è necessario prestare attenzione alle classificazioni, perchè lo strumento che sottoponiamo a verifica periodica deve essere ricompreso tra le abiltazioni dell'organismo di cui ci si vuole servire.




Obblighi del titolare dello strumento metrico e attività di Sorveglianza (su titolari e organismi che eseguono la verifica)


1) Sorveglianza sui titolari di strumenti metrici

Il Servizio Metrico della Camera di Commercio della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini effettua attività di sorveglianza nei confronti dei titolari di strumenti del territorio delle due province. Il controllo normalmente avviene mediante accesso sul posto in cui si trovano gli strumenti di misura, ma può essere fatto anche sulla base di quei documenti che devono essere inviati all’Ente Camerale e delle informazioni ricavate dal Registro delle Imprese.

Il sopralluogo, eseguito dai funzionari del Servizio che si qualificheranno mediante esibizione di idoneo tesserino di riconoscimento, mira innanzitutto a verificare che per le funzioni di misura legale siano utilizzati strumenti metrici approvati secondo la normativa nazionale o europea; quindi si propone di controllare il rispetto di una serie di prescrizioni dettate dal DM 93/2017 che descriviamo qui di seguito raggruppandole in 3 categorie:

Obblighi di comunicazione
Comunicare alla Camera di Commercio di competenza entro 30 giorni la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e i seguenti ulteriori elementi:

  1. nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento di misura;
  2. indirizzo presso cui lo strumento di misura è in servizio, qualora diverso dal precedente;
  3. codice identificazione del punto di riconsegna o di prelievo, a seconda dei casi e ove previsto;
  4. tipo dello strumento di misura;
  5. marca e modello dello strumento di misura;
  6. numero di serie dello strumento di misura, se previsto;
  7. anno della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare;
  8. caratteristiche metrologiche dello strumento;
  9. specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento.


Obblighi relativi alla tenuta dello strumento e dell'annessa documentazione
Fatti salvi gli eventi imprevedibili o rispetto ai quali non abbiano un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza, i titolari degli strumenti sono obbligati a:

  1. mantenere l'integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
  2. curare l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
  3. conservare il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
  4. curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e astenersi dall’utilizzarli quando  sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Obblighi relativi alla richiesta di verifica periodica
I titolari degli strumenti devono richiedere la verifica periodica di uno strumento di nuova fabbricazione, rispettando le periodicità indicate nella apposita tabella pubblcata nella sezione "Guide e moduli"; il periodo previsto in tabella, parte dalla data della messa in servizio (primo utilizzo dello strumento) e, comunque, non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE o della marcatura metrologica supplementare. Per ogni tipo di strumento di misura, è prevista una periodicità diversa (per le comuni bilance da banco, il periodo è triennale).

Successivamente (e comunque nel caso in cui gli strumenti alla data di entrata in vigore del decreto siano già in servizio e sottoposti a precedente verifica periodica), devono richiedere la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica.

Gli strumenti che vengono riparati possono essere utilizzati con i sigilli provvisori applicati dal riparatore per un massimo di dieci giorni lavorativi. Entro tale termine il titolare dello strumento deve richiedere la verifica periodica; una volta fatta la richiesta, potrà utilizzare gli strumenti fino all’esecuzione della verifica.

L’inosservanza degli obblighi appena descritti, qualora accertata, comporta l’irrogazione di sanzioni da parte della Camera di Commercio, come descritto nel prossimo paragrafo.

2) Sorveglianza sugli organismi che eseguono la verificazione periodica.

Il D.M. 93/2017 prevede che la Camera di commercio esegua controlli a campione su una percentuale, calcolata su base annuale, degli strumenti già sottoposti a verificazione ad opera dei diversi organismi che operano sul proprio territorio di propria competenza.

L’attività di controllo a campione richiederebbe mezzi tecnici ed economici di spropositata entità, per un Ente che deve tenere sotto controllo tutte le tipologie di strumenti soggetti a verificazione periodica: per questo il D.M. prevede che gli strumenti di misura e le risorse necessarie al controllo, siano messe a disposizione dall’organismo che ha eseguito la verificazione. L’organismo non sarà tenuto a sobbarcarsi questo impegno, se comunica alla Camera di Commercio il piano di lavoro e gli utenti presso cui effettuerà attività di verificazione. La comunicazione dovrà essere fatta in via telematica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi; la Camera di commercio, in questo modo, avrà la possibilità di assistere allo svolgimento delle attività di verificazione, e quindi di controllare direttamente l’operato dell’organismo. Se c’è stata la comunicazione, la Camera potrebbe scegliere comunque di effettuare il controllo a campione di questi strumenti in un secondo momento, ma in questo caso l’organismo non sarà tenuto a mettere a disposizione gli strumenti di misura e le risorse necessarie

Il controllo mira ad accertare la corretta esecuzione della attività di verificazione periodica svolta dagli organismi, e si conclude con una relazione che va trasmessa ad Unioncamere. Se vengono riscontrate anomalie, allora la relazione deve essere trasmessa anche ad ACCREDIA (organismo nazionale di accreditamento): potranno scaturire provvedimenti negativi nei confronti dell’organismo che ha svolto l’attività, che possono variare dalla conformazione delle irregolarità - con o senza ripetizione della verificazione dello strumento - fino alla sospensione o alla revoca dell’accreditamento.




Come presentare la comunicazione obbligatoria di inizio/fine utilizzo di strumenti metrici


È necessario utilizzare l'apposita modulistica presente a fondo pagina nella sezione "normativa e modulistica". Non è previsto il pagamento di diritti di segreteria, né l'assolvimento dell'imposta di bollo. Le istruzioni di compilazione si trovano descritte nel modulo stesso.

Le domande possono essere presentate esclusivamente:

  • tramite posta elettronica da inviarsi all'indirizzo: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it; oppure
  • tramite raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) da inviare al Protocollo della Camera della Romagna al seguente indirizzo: Corso della Repubblica, 5 - 47121 FORLI'.




Accertamento violazioni


L’economia di qualsiasi Paese si fonda sulla esistenza di una sistema di misura condiviso, e sul generale utilizzo di strumenti che forniscano misurazioni affidabili e confrontabili; il sistema di norme riconducibile alla metrologia legale si occupa proprio di garantire questi presupposti.

Le attività ispettive svolte dall’Ufficio metrico, sono dirette a favorire il rispetto di queste norme: si tratta evidentemente di un compito fondamentale per la tutela della fede pubblica.

Le irregolarità riscontrate vengono descritte in un rapporto di accertamento, che nei casi previsti viene inviato ad autorità sovraordinate (per esempio l’esito negativo di un controllo a campione su strumento verificato da organismo viene segnalato ad Unioncamere e ad Accredia). In questi casi, tali autorità si occuperanno di conformare la situazione irregolare; il compito della Camera di Commercio talvolta si esaurisce con la trasmissione del rapporto.

Per il mancato rispetto di alcune norme rivolte agli utilizzatori, a titolari, fabbricanti, importatori o commercianti di strumenti di misura, sono previste sanzioni, talvolta di notevole entità, la cui irrogazione spetta alla Camera di Commercio. Per conoscere le violazioni più frequenti e i relativi importi, si veda la tabella "Principali sanzioni su strumenti metrici" (pubblicata sotto la voce "guida e moduli"  di questa sezione).

Il sistema sanzionatorio è fondamentale sia per la tutela del consumatore che per la tutela delle imprese che operano nel rispetto della Legge.




Fabbricanti metrici - Presa d'atto prefettizia


Procedimento

Istruttoria richiesta della "presa d'atto" prefettizia relativa all'attività di fabbricante metrico

Per chi è

Per le imprese che intendono iniziare l'attività di fabbricazione e/o progettazione e/o commercializzazione e/o riparazione di strumenti metrici.

Di che cosa si tratta: descrizione del procedimento

Il "Fabbricante metrico" è la persona fisica o giuridica che:

  1. si assume la responsabilità della conformità dello strumento metrico (per pesare o misurare) ai requisiti indicati dalla normativa specifica;
  2. ha adottato tutte le misure necessarie ad assumersi tale responsabilità.

Questa assunzione di responsabilità si compie:

  • realizzando la progettazione tecnica di uno strumento metrico (per pesare o misurare), oppure facendola realizzare a proprio nome;
  • fabbricando uno strumento metrico, oppure facendolo fabbricare a proprio nome;
  • ponendo in commercio, a proprio nome, lo strumento;
  • riparando strumenti metrici nel rispetto dei requisiti indicati nei provvedimenti specifici.
Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria

Metrologia legale

Responsabile ad emanare il provvedimento finale

Prefetto

Cosa fare per:

L'interessato deve formulare, su un modello scaricabile on line oppure disponibile presso l'ufficio, apposita dichiarazione indirizzata all'ufficio metrico nella quale dichiara il suo intendimento ad iniziare l'attività di fabbricante metrico;

a tale dichiarazione deve allegare n. 2 targhette recanti sia il marchio di fabbrica adottato dall'impresa sia l'impronta con il quale provvederà a sigillare gli strumenti riparati e/o prodotti.

Analoga dichiarazione in bollo, su ulteriore modello scaricabile on line oppure disponibile presso l'ufficio, deve essere quindi prodotta alla Prefettura, per il tramite dell'ufficio metrico, chiedendo contestualmente di provvedere al rilascio della presa d'atto di tale dichiarazione; al documento l'interessato dovrà allegare un foglio uso bollo in bianco ed una marca da bollo.

Termine del procedimento

30 giorni dalla data di arrivo della domanda all'Ufficio Metrico per l'inoltro alla Prefettura




Conformità metrologica


Concessione
Con il Decreto Ministeriale 179/2000 si attribuisce al fabbricante metrico la facoltà di autocertificare gli strumenti da lui prodotti in conformità ai "decreti di ammissione" rilasciati dal Ministero delle Attività Produttive, effettuando in autonomia la “verifica prima”: non è più richiesto l’intervento dell’Ispettore metrico, che solo fino a qualche anno fa era chiamato ad intervenire prima della messa in servizio di qualsiasi strumento.
 
La Conformità metrologica non riguarda la produzione di tutti gli strumenti di misura, ma solo dei cosiddetti strumenti “nazionali”, ossia di quelli previsti da “decreti di ammissione” rilasciati dal Ministero; negli ultimi anni la possibilità di utilizzare la procedura che stiamo per descrivere è andata diminuendo, perché le normative europee hanno definito procedure obbligatorie per la messa in servizio di strumenti appartenenti alle categorie oggettivamente più diffuse (quelle descritte nei 10 allegati specifici al D.lgs. 22/2007 e nel D.lgs. 517/1992). Per questi strumenti non è più possibile produrre secondo le indicazione dei decreti nazionali: pertanto la “conformità metrologica” è una possibilità residuale, che comunque riguarda strumenti piuttosto diffusi, come gli erogatori di metano per autotrazione.
 
La conformità metrologica rappresenta un prezioso strumento di snellimento dell'attività che quotidianamente i fabbricanti metrici sono chiamati a svolgere; possono accelerare i processi di vendita dei propri strumenti, svincolandosi dalla visita dell'ispettore metrico. A tal proposito vanno comunque fatte due semplici annotazioni:
  • con il rilascio della concessione di conformità metrologica la Camera di Commercio non rinuncia all'esercizio della sua funzione di garante della fede pubblica; essa infatti sottopone a vigilanza i fabbricanti metrici che utilizzano la procedura di conformità metrologica, attraverso visite ispettive non preannunciate e tramite i rapporti trasmessi dall’organismo di certificazione
  • il provvedimento di concessione di conformità metrologica, nelle ipotesi descritte dal regolamento, può essere sospeso o revocato
Alcune note sui requisiti per ottenere la concessione di conformità metrologica:
  • la domanda di concessione può essere formulata comprendendo uno o più strumenti o categorie di strumenti metrologici
  • per individuare lo strumento o la categoria di strumenti è necessario il riferimento alle norme dell'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale
  • ai fini della concessione della conformità metrologica le misure campione di lavoro devono recare il bollo di verifica prima e periodica
  • per le modalità da seguire nella legalizzazione degli strumenti è sufficiente che le procedure di controllo e collaudo siano approvate dall'Ente certificatore e siano riferite al Decreto Ministeriale di approvazione
  • la nozione di autonomia che deve intercorrere tra fabbricante e organismo di certificazione, implica che quest'ultimo, per quanto in rapporti commerciali con il fabbricante, deve essere nei suoi confronti in assoluta posizione di terzietà ed indipendenza.




Caratteristiche strumenti utilizzati per le funzioni di misura legale


Non tutti gli strumenti per pesare o misurare possono essere utilizzati per le funzioni di misura legale. Per esempio la comune bilancia da cucina, utilizzata per le preparazioni domestiche, non può certo essere utilizzata in una attività commerciale, e ciò non dipende dalla sua "precisione". Le norme metrologiche impongono che lo strumento sia approvato specificatamente per le funzioni di misura legale, il che significa che l'apparecchio è stato progettato non solo per essere "preciso", ma anche per essere particolarmente affidabile nel tempo e, soprattutto, per non poter essere modificato nelle sue prestazioni senza intervenire in maniera visibile sullo strumento. In linea di massima, il progetto seguito per la realizzazione di uno strumento per misurare, deve essere approvato da ente terzo, che valuta il prototipo (Autorità metrologiche nazionali o Organismi notificati),  e su ciascun apparecchio messo in commercio debbono apparire determinate iscrizioni metrologiche, che identificano la corrispondenza di ciascun pezzo a quel determinato modello, ed il percorso che ha portato alla suddetta approvazione.

Nell'apposito box presente su questa pagina, è possibile trovare una guida dedicata ai fabbricanti di strumenti metrici soggetti ad approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, che descrive le modalità attraverso le quali è possibile ottenere il Decreto Ministeriale di omologazione. A questa categoria, appartiene un numero sempre minore di strumenti, dato che al giorno d'oggi la maggior parte delle apparecchiature è soggetta ad "omologazione" europea.




Tariffe per servizi metrici


Anche in ambito metrologico la Camera di Commercio svolge alcuni servizi a favore delle imprese e dei consumatori, le cui tariffe sono stabilite e periodicamente aggiornate dalla Giunta Camerale.

Tutte le volte in cui la Camera viene chiamata ad effettuare l'accertamento di conformità di strumenti di misura ai requisiti prescritti  (verifica prima e periodica, controlli in contradditorio), a controllare lotti di preimballaggi, ad effettuare accertamenti in loco propedeutici al rilascio di autorizzazioni o al riconoscimento di idoneità particolari (ad esempio il riconoscimento della idoneità ad operare in conformità metrologica) viene richiesto il pagamento di un importo, che viene regolarmente fatturato.




Normativa e modulistica


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