Gli adempimenti

Albo Artigiani


L'imprenditore artigiano acquisisce la propria qualifica nel momento in cui trasmette la Comunicazione Unica ai fini dell'iscrizione nell'Albo Regionale delle Imprese Artigiane: unica condizione è che la ComUnica sia formalmente corretta, ovvero "predisposta sull'apposita modulistica", integralmente compilata, regolarmente sottoscritta, nonché "corredata a mezzo delle autocertificazioni e delle attestazioni richieste".

Solo se la pratica è formalmente ineccepibile e contiene la documentazione richiesta, può esplicare legittimamente quell'efficacia istantanea che la legge le ha attribuito. A tale scopo è previsto che il firmatario della Comunicazione Unica renda dichiarazioni sostitutive, di certificazione e di atto di notorietà, attestanti il possesso dei requisiti necessari per l'acquisizione della qualifica artigiana.

Il numero di iscrizione all'Albo Regionale, infatti, viene attribuito in fase di protocollazione automatica e risulta visibile nella ricevuta di protocollo generata a seguito della presentazione della Comunicazione Unica.


L'adempimento che vale ai fini dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Imprese Artigiane è la Comunicazione Unica per la Nascita dell'Impresa.

Attraverso la presentazione al Registro delle Imprese della ComUnica indirizzata ai vari enti competenti, inoltre, l'imprenditore con un'unico adempimento può:
  • ottenere il numero di partita IVA (Agenzia delle Entrate)
  • assolvere ai propri obblighi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
  • assolvere ai propri obblighi relativi alla previdenza sociale (INPS)
  • avere titolo per iniziare immediatamente l'attività.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti per la presentazione degli adempimenti, la Camera di Commercio della Romagna mette a disposizione il Supporto Specialistico SARI Romagna.
Le pratiche relative ad adempimenti nei confronti dell'Albo Regionale delle Imprese Artigiane, devono essere corredate dal modulo AA, che è disponibile, come la modulistica per il Registro delle Imprese, all'interno dell'applicativo DIRE (o di altre analoghe soluzioni di mercato) per la predisposizione ed invio delle pratiche telmatiche alla Camera di Commercio.

Inoltre, la ComUnica per l'iscrizione all'Albo deve essere corredata dal modulo 'Dichiarazioni artigiane' (disponibile nell'area download in calce a questa pagina oppure direttamente all'interno dell'applicativo DIRE) che raccoglie le formali dichiarazioni di possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, rese nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del firmatario.
Sono disponibili due moduli distinti: uno da utilizzare nel caso di dichiarazione resa direttamente dall'imprenditore artigiano e l'altro da utilizzare nel caso in cui la pratica sia sottoscritta dal professionista incaricato alla trasmissione della pratica ComUnica.
Le imprese artigiane non devono fornire all’Albo Artigiani informazioni che sono già state comunicate ed iscritte nel Registro delle Imprese.
 
Gli unici adempimenti che l’impresa è tenuta ad effettuare nei confronti del solo Albo Regionale delle Imprese Artigiane la cui iscrizione non è prevista nel Registro Imprese sono:
  • Cancellazione dall'Albo Artigiani: l'adempimento è dovuto quando
    • l'impresa che ha perso i requisiti di artigianalità (per superamento dei limiti dimensionali, per adozione di forma giuridica non compatibile, per perdita dei requisiti relativi alla diretta partecipazione al lavoro e al potere di amministrazione, ecc.) e che deve cancellarsi dall'Albo, rimane iscritta come "attiva" nel Registro delle Imprese, continuando ad esercitare la medesima attività in forma “non artigiana” oppure quando
    • l'impresa che svolge sia un'attività artigiana che un'attività commerciale, cessa solo l'attività artigianale, proseguendo la sola attività commerciale;
  • Modificazioni anagrafiche rilevanti per il solo Albo delle Imprese Artigiane:
    • Variazione soci partecipanti al lavoro (anche a seguito di modifiche della compagine societaria, per ingresso o per uscita di soci);
    • Iscrizione o cancellazione di collaboratori familiari;
    • Variazione del domicilio dei soci di cooperativa artigiana.
 
La legge ha esteso l'obbligo assicurativo ai familiari collaboratori, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'impresa.

Pertanto, sono considerati iscrivibili in qualità di familiari coadiuvanti del titolare:
  • il coniuge;
  • il convivente in unione civile;
  • i parenti entro il terzo grado in linea retta:
    • i nonni,
    • i genitori - sono equiparati ai genitori gli adottanti -, gli affilianti, il patrigno e la matrigna;
    • i figli - sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati -, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge;
    • i nipoti (in quanto figli dei figli)
  • I parenti entro il terzo grado in linea collaterale:
    • fratello, sorella;
    • zio, zia (in quanto fratello o sorella di un genitore del titolare);
    • nipote (in quanto figlio di fratello o sorella del titolare);
  • Gli affini entro il secondo grado:
    • cognato (in quanto fratello o sorella del coniuge del titolare oppure in quanto coniuge del fratello o della sorella del titolare);
    • suocero, suocera;
    • genero;
    • nuora;
    • cognato (in quanto fratello o sorella del coniuge del titolare oppure in quanto coniuge del fratello o della sorella del titolare).
Per ulteriori informazioni e approfondimenti in merito alla predisposizione degli adempimenti relativi all'iscrizione/cancellazione dei collaboratori familiari è possibile consultare il Supporto Specialistico SARI Romagna.
 
In caso di invalidità, morte o intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, l’impresa può conservare, su richiesta, l’iscrizione all'Albo imprese artigiane, anche in mancanza di uno dei requisiti di legge.

La prosecuzione dell'impresa artigiana è consentita per un periodo non superiore a 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, se l’esercizio dell’impresa viene assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

La richiesta di assunzione della gestione deve essere presentata dal coniuge e/o dai figli; alla pratica va allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale tutti gli eredi si dichiarano tali. 

Nel caso vi siano figli minorenni è necessario allegare copia dell’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività di impresa da parte del Tribunale su parere del giudice tutelare ai sensi dell’art. 320 comma 5 del codice civile.
 
In caso di invalidità, interdizione o inabilitazione è necessario allegare copia del provvedimento accertante rispettivamente l’invalidità, l’interdizione o l’inabilitazione.

Qualora per l’esercizio dell’attività svolta dall’impresa siano richiesti dei requisiti tecnico-professionali, e chi assume la gestione come lavorante non li possieda personalmente, potrà essere individuato all’interno dell’impresa un dipendente o altro soggetto immedesimato con essa in possesso dei requisiti. 

Ulteriori informazioni in merito alla predisposizione dell'adempimento sono disponibili nell'apposita scheda delSupporto Specialistico SARI Romagna.
 

La denuncia di cessazione di tutta l'attività svolta da un'impresa artigiana che implica il passaggio allo stato di "inattiva", comporta automaticamente la cancellazione dall'Albo, nonostante l'impresa non richieda contestualmente anche la cancellazione dal Registro delle Imprese.

La cancellazione dal Registro delle Imprese comporta automaticamente la cancellazione dell'impresa artigiana dall'Albo Regionale e dagli elenchi previdenziali, sulla base del presupposto che non può esistere una impresa artigiana se è estinto il soggetto giuridico a cui essa faceva capo.

Anche il fallimento di un'impresa artigiana comporta l'automatica cancellazione dall'Albo Regionale della stessa, fatto salvo il caso di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

 

CANCELLAZIONE CON EFFETTO RETROATTIVO

La cancellazione di un'impresa artigiana è considerata retroattiva quando la data di decorrenza della cessazione è anteriore di oltre un anno rispetto alla data di presentazione della domanda.

E' ammessa la presentazione di una cancellazione retroattiva. Tuttavia, è necessario corredare la richiesta di idonea documentazione. A titolo meramente esemplificativo, è possibile allegare:
  • cessazione della partita IVA (se la denuncia è stata presentata ora per allora, non è ritenuta una documentazione esaustiva);
  • cessazione Inail (se la denuncia è stata presentata ora per allora, non è ritenutauna documentazione esaustiva);
  • attività lavorativa in qualità di dipendente prevalente (per i lavoratori dipendenti part-time superiori a 20 ore settimanali non ci sono i requisiti di impresa artigiana);
  • iscrizione in altra gestione previdenziale imprenditoriale obbligatoria;
  • documentazione medica;
  • detenzione;
  • servizio militare;
  • cessione azienda, cessione beni strumentali.

DIRITTI DI SEGRETERIA

Qualora la Comunicazione Unica indirizzata all'Albo Regionale delle Imprese Artigiane contenga anche un adempimento finalizzato all'iscrizione nel Registro delle Imprese o nel REA, si applica l'importo stabilito dalla tabella A del DECRETO 17 luglio 2012 (Importi dei diritti di segreteria per il Registro delle Imprese).

Sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria tutti gli adempimenti unicamente finalizzati all'aggiornamento della posizione previdenziale delle persone iscritte all'Albo (ad esempio: l'iscrizione o la cancellazione di collaboratori familiari, di soci partecipanti al lavoro, ecc.).

Particolarità:

La ComUnica di avvio dell'attività dell'impresa già iscritta come 'inattiva' che richiede l'iscrizione all'Albo Artigiani è esente dal pagamento di imposta di bollo e diritti di segreteria.

Diversamente, tale adempimento è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria, qualora, oltre alla comunicazione di avvio dell'attività prevalente già denunciata in sede di iscrizione, vengano comunicate altre modifiche alla propria posizione anagrafica (ad esempio: l'impresa inizia un'attività diversa da quella già denunciata come prevanente, oppure l'imprenditore modifica la propria residenza).


IMPOSTA DI BOLLO

La Comunicazione Unica ai fini dell'iscrizione, della modifica o della cancellazione dall'Albo Regionale delle Imprese Artigiane, non essendo giuridicamente riconducibile ad una "istanza", non è soggetta ad imposta di bollo.

Pertanto, una pratica ComUnica con cui l'impresa presenta un adempimento nei confronti dell'Albo Artigiani è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo solo se è comprensiva anche di altri adempimenti autonomamente soggetti all'imposta (ad esempio: iscrizione al Registro Imprese di una impresa individuale artigiana).

Inoltre, sono esenti dall'assolvimento dell'imposta di bollo tutti gli adempimenti unicamente finalizzati all'aggiornamento della posizione previdenziale delle persone iscritte all'Albo (ad esempio: iscrizione o cessazione di collaboratori familiari, di soci partecipanti al lavoro, ecc.).


Ulteriori informazioni in merito agli importi dovuti per la presentazione delle pratiche al Registro delle Imprese e all'Albo delle Imprese Artigiane sono reperibili consultando le tabelle riepilogative pubblicate nell'area download in calce alla pagina camerale dedicata ai diritti di segreteria ed all'imposta di bollo.


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Ultimo aggiornamento:

23/04/2024