L'imprenditore artigiano acquisisce la propria qualifica nel momento in cui trasmette la Comunicazione Unica ai fini dell'iscrizione nell'Albo Regionale delle Imprese Artigiane: unica condizione è che la ComUnica sia formalmente corretta, ovvero "predisposta sull'apposita modulistica", integralmente compilata, regolarmente sottoscritta, nonché "corredata a mezzo delle autocertificazioni e delle attestazioni richieste".
Solo se la pratica è formalmente ineccepibile e contiene la documentazione richiesta, può esplicare legittimamente quell'efficacia istantanea che la legge le ha attribuito. A tale scopo è previsto che il firmatario della Comunicazione Unica renda dichiarazioni sostitutive, di certificazione e di atto di notorietà, attestanti il possesso dei requisiti necessari per l'acquisizione della qualifica artigiana.
Il numero di iscrizione all'Albo Regionale, infatti, viene attribuito in fase di protocollazione automatica e risulta visibile nella ricevuta di protocollo generata a seguito della presentazione della Comunicazione Unica.
Attraverso la presentazione al Registro delle Imprese della ComUnica indirizzata ai vari enti competenti, inoltre, l'imprenditore con un'unico adempimento può:
- ottenere il numero di partita IVA (Agenzia delle Entrate)
- assolvere ai propri obblighi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
- assolvere ai propri obblighi relativi alla previdenza sociale (INPS)
- avere titolo per iniziare immediatamente l'attività.
Inoltre, la ComUnica per l'iscrizione all'Albo deve essere corredata dal modulo 'Dichiarazioni artigiane' (disponibile nell'area download in calce a questa pagina oppure direttamente all'interno dell'applicativo DIRE) che raccoglie le formali dichiarazioni di possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, rese nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del firmatario.
- Cancellazione dall'Albo Artigiani: l'adempimento è dovuto quando
- l'impresa che ha perso i requisiti di artigianalità (per superamento dei limiti dimensionali, per adozione di forma giuridica non compatibile, per perdita dei requisiti relativi alla diretta partecipazione al lavoro e al potere di amministrazione, ecc.) e che deve cancellarsi dall'Albo, rimane iscritta come "attiva" nel Registro delle Imprese, continuando ad esercitare la medesima attività in forma “non artigiana” oppure quando
- l'impresa che svolge sia un'attività artigiana che un'attività commerciale, cessa solo l'attività artigianale, proseguendo la sola attività commerciale;
- Modificazioni anagrafiche rilevanti per il solo Albo delle Imprese Artigiane:
- Variazione soci partecipanti al lavoro (anche a seguito di modifiche della compagine societaria, per ingresso o per uscita di soci);
- Iscrizione o cancellazione di collaboratori familiari;
- Variazione del domicilio dei soci di cooperativa artigiana.
Pertanto, sono considerati iscrivibili in qualità di familiari coadiuvanti del titolare:
- il coniuge;
- il convivente in unione civile;
- i parenti entro il terzo grado in linea retta:
- i nonni,
- i genitori - sono equiparati ai genitori gli adottanti -, gli affilianti, il patrigno e la matrigna;
- i figli - sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati -, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge;
- i nipoti (in quanto figli dei figli)
- I parenti entro il terzo grado in linea collaterale:
- fratello, sorella;
- zio, zia (in quanto fratello o sorella di un genitore del titolare);
- nipote (in quanto figlio di fratello o sorella del titolare);
- Gli affini entro il secondo grado:
- cognato (in quanto fratello o sorella del coniuge del titolare oppure in quanto coniuge del fratello o della sorella del titolare);
- suocero, suocera;
- genero;
- nuora;
- cognato (in quanto fratello o sorella del coniuge del titolare oppure in quanto coniuge del fratello o della sorella del titolare).
Ulteriori informazioni in merito alla predisposizione dell'adempimento sono disponibili nell'apposita scheda delSupporto Specialistico SARI Romagna.
La denuncia di cessazione di tutta l'attività svolta da un'impresa artigiana che implica il passaggio allo stato di "inattiva", comporta automaticamente la cancellazione dall'Albo, nonostante l'impresa non richieda contestualmente anche la cancellazione dal Registro delle Imprese.
La cancellazione dal Registro delle Imprese comporta automaticamente la cancellazione dell'impresa artigiana dall'Albo Regionale e dagli elenchi previdenziali, sulla base del presupposto che non può esistere una impresa artigiana se è estinto il soggetto giuridico a cui essa faceva capo.
Anche il fallimento di un'impresa artigiana comporta l'automatica cancellazione dall'Albo Regionale della stessa, fatto salvo il caso di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.
CANCELLAZIONE CON EFFETTO RETROATTIVO
La cancellazione di un'impresa artigiana è considerata retroattiva quando la data di decorrenza della cessazione è anteriore di oltre un anno rispetto alla data di presentazione della domanda.
- cessazione della partita IVA (se la denuncia è stata presentata ora per allora, non è ritenuta una documentazione esaustiva);
- cessazione Inail (se la denuncia è stata presentata ora per allora, non è ritenutauna documentazione esaustiva);
- attività lavorativa in qualità di dipendente prevalente (per i lavoratori dipendenti part-time superiori a 20 ore settimanali non ci sono i requisiti di impresa artigiana);
- iscrizione in altra gestione previdenziale imprenditoriale obbligatoria;
- documentazione medica;
- detenzione;
- servizio militare;
- cessione azienda, cessione beni strumentali.
DIRITTI DI SEGRETERIA
Qualora la Comunicazione Unica indirizzata all'Albo Regionale delle Imprese Artigiane contenga anche un adempimento finalizzato all'iscrizione nel Registro delle Imprese o nel REA, si applica l'importo stabilito dalla tabella A del DECRETO 17 luglio 2012 (Importi dei diritti di segreteria per il Registro delle Imprese).
Particolarità:
La ComUnica di avvio dell'attività dell'impresa già iscritta come 'inattiva' che richiede l'iscrizione all'Albo Artigiani è esente dal pagamento di imposta di bollo e diritti di segreteria.
Diversamente, tale adempimento è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria, qualora, oltre alla comunicazione di avvio dell'attività prevalente già denunciata in sede di iscrizione, vengano comunicate altre modifiche alla propria posizione anagrafica (ad esempio: l'impresa inizia un'attività diversa da quella già denunciata come prevanente, oppure l'imprenditore modifica la propria residenza).
IMPOSTA DI BOLLO
Pertanto, una pratica ComUnica con cui l'impresa presenta un adempimento nei confronti dell'Albo Artigiani è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo solo se è comprensiva anche di altri adempimenti autonomamente soggetti all'imposta (ad esempio: iscrizione al Registro Imprese di una impresa individuale artigiana).
Ulteriori informazioni in merito agli importi dovuti per la presentazione delle pratiche al Registro delle Imprese e all'Albo delle Imprese Artigiane sono reperibili consultando le tabelle riepilogative pubblicate nell'area download in calce alla pagina camerale dedicata ai diritti di segreteria ed all'imposta di bollo.
- CANCELLAZIONE DALLA PREVIDENZA ARTIGIANA DI SOCIO GIA' RECESSO DALLA SOCIETA'. Consulta la scheda con le istruzioni per la predisposizione della pratica con DIRE, scaricabile a questo link.
- CANCELLAZIONE RETROATTIVA DALL'ALBO ARTIGIANI. Consulta la scheda con le istruzioni per la predisposizione della pratica con DIRE, scaricabile a questo link.
Per informazioni in tema di Società, Imprese Individuali e REA è possibile utilizzare il servizio Contatta il Registro Imprese.
Per assistenza in merito alla compilazione delle pratiche telematiche è possibile contattare l'assistenza centralizzata sul portale RegistroImprese.
Per informazioni su pratiche telematiche già presentate al Registro Imprese e sospese, va utilizzato esclusivamente il "DIARIO MESSAGGI" all'interno della piattaforma MYPage Telemaco.
Ultimo aggiornamento:
16/07/2024