Il quadro normativo

Albo Artigiani


Con la Legge Regionale n. 1 del 9 febbraio 2010, la Regione Emilia-Romagna ha modificato il quadro normativo vigente in materia di artigianato (Legge n. 443/1985), variando le procedure per l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane al Registro delle Imprese.

La scelta operata dalla Regione è stata quella di allineare gli obblighi e le formalità degli artigiani a quelli delle altre imprese, sopprimendo la duplicazione di adempimenti non strettamente necessari ed azzerando i tempi tecnici di conseguimento della qualifica artigiana.


  • In Emilia-Romagna l'Albo delle Imprese Artigiane è regionale ed è suddiviso in sezioni provinciali.
  • L'iscrizione all'Albo ha efficacia costitutiva e attribuisce la qualifica di artigiano.
  • Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato sono state soppresse.
  • Le funzioni amministrative in materia artigiana sono state delegate alle Camere di Commercio.
  • Gli adempimenti connessi all'Albo Regionale delle Imprese Artigiane avvengono tramite la procedura, esclusivamente telematica, della Comunicazione unica per la nascita dell'impresa.
  • La Comunicazione Unica ha efficacia immediata, pertanto la qualifica artigiana è acquisita fin dal momento della presentazione della ComUnica, purché questa sia formalmente corretta.
  • L’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
  • La Camera di Commercio ha il compito di trasmettere l'annotazione all'INPS del titolare, dei soci partecipanti al lavoro e dei collaboratori familiari di imprenditori artigiani, allo scopo di applicare la legislazione in materia di assicurazione, previdenza e assistenza.

È colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana. L'imprenditore assume la piena responsabilità di rischi ed oneri di direzione e gestione e svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

L'imprenditore artigiano, nello svolgimento di particolari attività regolamentate da leggi speciali, deve essere in possesso di tutti i requisiti tecnico-professionali previsti dalle normative specifiche.

È l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, ha come scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi.

Sono escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
 
 


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Ultimo aggiornamento:

23/04/2024