Prodotti elettrici, bassa tensione, compatibilità elettromagnetica

Materiale elettrico di bassa tensione.

Il materiale elettrico di bassa tensione destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1500 volt in corrente continua, deve sottostare alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 86/2016, che ha recepito la Direttiva 2014/35/UE.

La normativa non si applica nei seguenti casi:

  • materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
  • materiali elettrici per radiologia e uso clinico;
  • parti elettriche di ascensori e montacarichi;
  • contatori elettrici;
  • basi e spine delle prese di corrente per uso domestico;
  • dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;disturbi radioelettrici;
  • materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipa l'Italia;
  • kit di valutazione su misura per professionisti, destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.
La normativa riconosce presunzione di conformità del materiale elettrico sulla base delle:
  • norme armonizzate;
  • se non sono state pubblicate norme armonizzate, norme internazionali  elaborate  dalla Commissione elettrotecnica internazionale per le quali sia stata espletata la procedura di pubblicazione;
  • se non sono state pubblicate norme armonizzate o norme internazionali, norme nazionali dello Stato membro dell'Ue in cui il materiale è stato fabbricato, qualora venga garantito un livello di sicurezza equivalente a quello italiano.

Se il materiale elettrico è stato immesso sul mercato prima del 20 aprile 2016 è consentita l'applicazione della precedente normativa, disciplinata dalla Direttiva 2006/95/CE.

Il materiale elettrico di bassa tensione può circolare nell'Ue solo se non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. L'etichettatura e le altre indicazioni obbligatorie, rappresentano le caratteristiche esteriori di un prodotto che viene messo in commercio come "sicuro".

 
La decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 768/2008/CE, definisce precisi obblighi per gli operatori economici, individuando le seguenti figure: fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore. In termini generali l’etichettatura del prodotto ricade tra gli obblighi del fabbricante (se stabilito nella comunità), ma presenta risvolti rilevanti anche per importatori e distributori, nel momento in cui contribuiscano all’immissione o alla distribuzione di prodotti riportanti etichettatura non conforme.
Il materiale elettrico reso disponibile sul mercato europeo deve obbligatoriamente riportare il marchio “CE”, la cui presenza è indice che il prodotto rispetta i requisiti della direttiva 2014/35/UE e le eventuali direttive applicabili e che il responsabile della sua immissione sul mercato europeo ha operato secondo le corrette procedure di valutazione dei rischi producendo un oggetto sicuro.
La marcatura CE deve rispettare graficamente i requisiti fissati nell’allegato II delregolamento CE n. 765/2008 del Parlamento Europeo.
La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul materiale elettrico o se ciò non è praticamente possibile, sull’imballaggio, sulle avvertenze d’uso o sul certificato di garanzia.
Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico (ad esempio tensione nominale, potenza nominale) la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, devono essere indicate sul materiale elettrico stesso o, se ciò non è possibile, su una scheda di accompagnamento. Il materiale elettrico deve essere accompagnato da avvertenze e istruzioni d’uso facilmente comprensibili (nelle lingue ufficiali dello stato in cui sono commercializzati i prodotti) ed accurato.

Come accennato, i soggetti che partecipano alla produzione, immissione e distribuzione di materiale elettrico sul mercato europeo, hanno precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina responsabilità e sanzioni in ambito amministrativo e penale.
In termini generali gli operatori economici comunicano, alle autorità di vigilanza, su richiesta: i riferimenti di qualsiasi altro operatore che abbia fornito loro un prodotto, e qualsiasi operatore cui lo abbiano fornito. La documentazione inerente tali informazioni deve essere detenuta per almeno 10 anni dall’atto di immissione sul mercato per i fabbricanti, per 10 anni dalla fornitura per gli altri soggetti. Sono inoltre tenuti a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente di cooperare con quest’ultima e a fornire tutta la documentazione e le informazioni necessarie a dimostrare la conformità del materiale elettrico.

Si definisce fabbricante la persona fisica o giuridica che fabbrica materiale elettrico, oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.
Oltre agli obblighi di indicazione dei dati relativi alla tracciabilità, la presenza del marchio CE e delle avvertenze, i fabbricanti sono tenuti a:

  • Eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità, applicabile in base alla norma;
  • Preparare e conservare per 10 anni dall’immissione sul mercato, la documentazione tecnica contenente tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati per garantire la conformità del prodotto;
  • Redigere la dichiarazione CE di conformità;
  • Garantire che il materiale elettrico prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite nella lingua ufficiale del paese in cui è commercializzato (italiano per l’Italia).

Il fabbricante infine che ritiene o ha motivo di credere che un prodotto da lui immesso sul mercato non sia conforme deve immediatamente intraprendere le azioni correttive necessarie per conformare il prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi; qualora inoltre presenti un rischio è tenuto a darne notizia all’autorità competente (il Ministero dello Sviluppo Economico in Italia).

Il fabbricante può, mediante mandato scritto, designare un proprio rappresentante autorizzato all’interno della Comunità, il quale assume per conto del fabbricante soltanto gli oneri relativi la messa a disposizione dell’autorità nazionale di vigilanza, la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica, nonché offre la cooperazione richiesta per l’accertamento della conformità del materiale elettrico.

Si definisce importatore la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità europea, che immette sul mercato comunitario materiale elettrico originario di un paese terzo.
E’ compito dell’importatore immettere sul mercato solo prodotti conformi, accertandosi che il fabbricante abbia:

  • eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità;
  • preparato la documentazione tecnica;
  • compilato la dichiarazione CE di conformità;
  • riportato tutte le indicazioni relative alla tracciabilità, la presenza del marchio CE e le avvertenze.

L’importatore deve inoltre:

  • indicare sul prodotto o (dove non possibile) sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico: il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo dove poter essere contattato, che deve essere unico;
  • garantire che per la durata del tempo durante il quale il materiale è sotto la propria responsabilità non sia stata messa a rischio la conformità del prodotto per condizioni di immagazzinamento o trasporto;
  • conservare per 10 anni dalla data di immissione la dichiarazione CE di conformità e garantire che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile su richiesta dell’autorità di vigilanza.

Si definisce distributore la persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato materiale elettrico.
E’ compito del distributore rendere disponibili alla vendita solo prodotti conformi, accertandosi che il materiale elettrico riporti le indicazioni in italiano (in Italia) relative alle avvertenze, la marcatura CE, le istruzioni sulla sicurezza e alla tracciabilità (sia per quanto riguarda i dati del fabbricante che dell’importatore). Devono inoltre garantire che per la durata del tempo durante il quale il materiale è sotto la propria responsabilità non sia stata messa a rischio la conformità del prodotto per condizioni di immagazzinamento o trasporto.
La direttiva 2014/35/UE attribuisce all’installatore le stesse responsabilità di messa a disposizione di materiale elettrico non conforme del distributore cioè, colui che effettua l’installazione di materiale elettrico non conforme è sanzionato come colui che lo ha posto in vendita.

E’ bene evidenziare che un importatore o un distributore che commercializza un prodotto a proprio nome o col proprio marchio commerciale è considerato ai fini della normativa, come un fabbricante ed è soggetto a tutti agli obblighi relativi.



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