Provvedimenti Disciplinari e Sanzionatori



I Provvedimenti disciplinari di sospensione, cancellazione e radiazione

I mediatori che, nell'esercizio della loro attività, violano i doveri e gli obblighi imposti dalla legge, fermo restando l'irrogazione di sanzioni amministrative e pecuniarie ove previste, sono sottoposti a tre tipi di provvedimenti disciplinari:

  • La sospensione: viene inflitta per le violazioni meno gravi di turbativa del normale andamento del mercato e di irregolarità accertate nell'esercizio dell'attività di mediazione. La sospensione è inflitta  per un periodo non superiore ai 6 mesi.
  • La cancellazione (inibizione alla prosecuzione dell'attività): è il provvedimento disciplinare che viene emanato in caso di incompatibilità o di perdita dei requisiti previsti dalla Legge per l’esercizio dell’attività di mediazione.
  • La radiazione (inibizione perpetua all'esercizio dell'attività): la radiazione viene inflitta nei confronti degli agenti:
    • che abbiano turbato gravemente il normale andamento del mercato;
    • che, nel periodo di sospensione loro inflitta, abbiano compiuto atti inerenti al loro ufficio;
    • nei confronti dei quali sia stata irrogata per tre volte la misura della sospensione.

I provvedimenti disciplinari di sospensione dell’attività, di inibizione allo svolgimento dell’attività e inibizione perpetua dell’attività, sono annotati ed iscritti per estratto nel REA.

Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico.




Le sanzioni amministrative pecuniarie

Fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari (sospensione, cancellazione e radiazione), i mediatori sono soggetti alle seguenti sanzioni pecuniarie in caso di:

  • Esercizio abusivo della professione: chiunque esercita l’attività di mediazione senza essere in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dell’attività di mediatore è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 7.500,00 ad un massimo di € 15.000,00 ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Anche in presenza di pagamento con effetto liberatorio, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. Inoltre la cancellazione risolve il contratto in corso, salvo l’eventuale il diritto al rimborso delle spese.
  • Mancato deposito di moduli o formulari: l’agente che per la propria attività si avvale di moduli o formulari  senza ottemperare al deposito degli stessi presso la Camera di Commercio competente per territorio, è punito con la sanzione amministrativa di € 1.549,37; nel caso si avvalga di moduli o formulari diversi da quelli depositati, incorre altresì nella sanzione di € 516,46.

  • Violazione dell’obbligo di prestare idonea garanzia assicurativa: gli agenti che esercitano l'attivita' di mediazione in violazione dell'obbligo di prestare idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000,00 ed euro 5.000,00. 




Le sanzioni penali

Alla Camera di Commercio sono attribuiti compiti di vigilanza sull’operato dei mediatori.
L’ufficio si occupa del ricevimento di eventuali esposti, segnalazioni o denunce per l’esercizio abusivo o irregolare dell’attività.

La Camera di commercio è tenuta a denunciare all'autorità giudiziaria coloro che esercitano abusivamente, anche se in maniera occasionale, la professione di mediatore. Inoltre, chi subisce tre sanzioni amministrative viene denunciato all'Autorità Giudiziaria per "Abusivo esercizio di una professione".

Il mediatore può incorrere nelle pene previste dall'art. 348 del codice penale: "Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000,00 a euro 50.000,00. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000,00 a euro 75.000,00 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo".