Contratti di rete tra imprese
Il quadro normativo
Il comma 4-ter e ss. dell'art.3, del D. L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con la L. 33/2009 e ss.mm.ii prevede:
"Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato ...".
La normativa, pertanto, individua e disciplina la rete sotto forma di strumento contrattuale di collaborazione e cooperazione tra imprenditori.
La rete contratto
Dal punto di vista della natura giuridica, la rete nasce come strumento meramente contrattuale (consultare l'apposita Guida ministeriale "La rete contratto").
Per la stipulazione della "rete contratto", la norma stabilisce che è possibile optare tra:
- redazione per atto pubblico (come per gli atti costitutivi delle società di capitali), circostanza che richiede l’intervento di un notaio che redige l’atto, oppure
- scrittura privata autenticata, circostanza che richiede sempre la presenza di un notaio, ma in questo caso solo per l’autenticazione delle firme di tutti gli imprenditori partecipanti, oppure
- atto sottoscritto con la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), oppure
- atto redatto in conformità al modello standard tipizzato, riportato nell'allegato A del Decreto del Ministero della Giustizia n. 122/14, completo di firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005.
La rete soggetto
Qualora le parti contraenti intendano creare con la rete un autonomo soggetto giuridico, altro e diverso rispetto alle imprese contraenti, possono far acquisire soggettività giuridica alla rete, definita "rete soggetto" per distinguerla dalla rete meramente contrattuale detta "rete contratto". Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la Guida ministeriale "La rete soggetto".
Per la stipulazione della "rete soggetto", è possibile optare per la redazione di:
- atto pubblico (come per gli atti costitutivi delle società di capitali), circostanza che richiede l’intervento di un notaio che redige l’atto;
- scrittura privata autenticata, circostanza che richiede sempre la presenza di un notaio, ma in questo caso solo per l’autenticazione delle firme di tutti gli imprenditori partecipanti;
- atto sottoscritto con la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
E' opportuno evidenziare che, a differenza della "rete contratto", la "rete soggetto" non può essere stipulata tramite il solo modello tipizzato standard, essendo sempre, e quanto meno necessaria, l'autentica della firma (pur se apposta in forma digitale/elettronica) da parte di notaio o pubblico ufficiale autorizzato ai sensi dell'art. art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 (art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, ultimo periodo). Peraltro, anche per il notaio autenticante è possibile utilizzare la piattaforma on-line per la predisposizione del contratto in conformità al modello standard tipizzato, così come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Presupposti e finalità
Il contratto di rete è un istituto giuridico innovativo, che fornisce al sistema produttivo del Paese gli strumenti per realizzare un modello di collaborazione tra imprese idoneo a perseguire, pur mantenendo queste la propria indipendenza, autonomia e specialità, progetti ed obiettivi condivisi nell’ottica di un incremento della capacità innovativa e della competitività sul mercato.
Il contratto di rete può essere stipulato tra imprese senza limitazioni relative a:
- forma giuridica: società di capitali, società di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, ecc.
- dimensione: grandi, medie e piccole imprese
- numero di imprese: devono essere almeno due
- luogo: possono partecipare aziende situate in diverse parti del territorio italiano e imprese estere operative in Italia
- attività: possono operare in settori diversi
Iscrizione del Contratto di Rete nel Registro delle Imprese
La "rete contratto" è soggetta a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni previste a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.
Per acquisire la personalità giuridica, la "rete soggetto" deve esse iscritta nella sezione ordinaria del regitro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.
Il sistema camerale ha predisposto un Portale web dedicato ai Contratti di Rete tra Imprese nel quale, unitamente ai dati statistici a livello nazionale, sono disponibili tutte le informazioni in materia di contratto di rete, consultabili le Guide Ministeriali e le procedure per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, anche in relazione alle successive modificazioni, anche per le quali sono previste procedure semplificate (art. 3, comma 4-quater, II periodo, D.L. n. 5/2009).
Per redigere il contratto di rete in conformità al modello tipizzato standard deve essere utilizzata esclusivamente la piattaforma on-line dedicata (previo accesso con userid e password utilizzate per le pratiche Registro Imprese o con certificato digitale) sul portale Registro delle Imprese, seguendo le procedure descritte nella Guida per la compilazione e la trasmissione al Registro delle Imprese.
Gli allegati da presentare, il loro formato, i costi e la modulistica da utilizzare sono descritti, altresì, nella Guida interattiva per gli adempimenti da presentare al Registro Imprese.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato circolari ed espresso pareri in materia di Contratti di Rete, la cui consultazione è disponibile nelle aree dedicate.