Contratti di rete tra imprese



La rete contratto

Dal punto di vista della natura giuridica, la rete nasce come strumento puramente contrattuale (consultare l'apposita Guida ministeriale "La rete contratto").

Per la stipulazione della "rete contratto", la norma stabilisce che è possibile optare tra:

  1. redazione per atto pubblico (come per gli atti costitutivi delle società di capitali), circostanza che richiede l’intervento di un notaio che redige l’atto, oppure
  2. scrittura privata autenticata, circostanza che richiede sempre la presenza di un notaio, ma in questo caso solo per l’autenticazione delle firme di tutti gli imprenditori partecipanti, oppure
  3. atto sottoscritto con la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), oppure
  4. atto redatto in conformità al modello standard tipizzato, riportato nell'allegato A del Decreto del Ministero della Giustizia n. 122/14, completo di firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005.




La rete soggetto

Se le parti coinvolte vogliono formare un ente separato dalla loro unione, possono far sì che questa unione diventi un ente legale autonomo. Questo ente è chiamato "rete soggetto" per distinguerlo dalla semplice unione contrattuale nota come "rete contratto". Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la Guida ministeriale "La rete soggetto".

Per la stipulazione della "rete soggetto", è possibile optare per la redazione di:

  1. atto pubblico (come per gli atti costitutivi delle società di capitali), circostanza che richiede l’intervento di un notaio che redige l’atto;
  2. scrittura privata autenticata, circostanza che richiede sempre la presenza di un notaio, ma in questo caso solo per l’autenticazione delle firme di tutti gli imprenditori partecipanti;
  3. atto sottoscritto con la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

E' opportuno evidenziare che, a differenza della "rete contratto", la "rete soggetto" non può essere stipulata tramite il solo modello tipizzato standard, essendo sempre, e quanto meno necessaria, l'autentica della firma (pur se apposta in forma digitale/elettronica) da parte di notaio o pubblico ufficiale autorizzato ai sensi dell'art. art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 (art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, ultimo periodo). Peraltro, anche per il notaio autenticante è possibile utilizzare la piattaforma on-line per la predisposizione del contratto in conformità al modello standard tipizzato, così come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico.




Presupposti e finalità

Il contratto di rete è una novità legale che offre alle imprese un modo innovativo per collaborare e perseguire insieme progetti e obiettivi comuni. Questo strumento permette loro di lavorare insieme, mantenendo comunque la propria indipendenza, autonomia e specializzazione. L'obiettivo è migliorare la capacità innovativa e la competitività sul mercato.

Il contratto di rete può essere stipulato tra imprese senza limitazioni relative a:

  • forma giuridica: società di capitali, società di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, ecc.
  • dimensione: grandi, medie e piccole imprese
  • numero di imprese: devono essere almeno due
  • luogo: possono partecipare aziende situate in diverse parti del territorio italiano e imprese estere operative in Italia
  • attività: possono operare in settori diversi




Iscrizione del Contratto di Rete nel Registro delle Imprese

La "rete contratto" è soggetta a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni previste a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.
Per acquisire la personalità giuridica, la "rete soggetto" deve esse iscritta nella sezione ordinaria del regitro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.

Il sistema camerale ha predisposto un Portale web dedicato ai Contratti di Rete tra Imprese nel quale, unitamente ai dati statistici a livello nazionale, sono disponibili tutte le informazioni in materia di contratto di rete, consultabili le Guide Ministeriali e le procedure per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, anche in relazione alle successive modificazioni, anche per le quali sono previste procedure semplificate (art. 3, comma 4-quater, II periodo, D.L. n. 5/2009).

Per redigere il contratto di rete in conformità al modello tipizzato standard deve essere utilizzata esclusivamente la piattaforma on-line dedicata (previo accesso con userid e password utilizzate per le pratiche Registro Imprese o con certificato digitale) sul portale Registro delle Imprese, seguendo le procedure descritte nella Guida per la compilazione e la trasmissione al Registro delle Imprese.

Gli allegati da presentare, il loro formato, i costi e la modulistica da utilizzare sono descritti, altresì, nella Guida interattiva per gli adempimenti da presentare al Registro Imprese.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato circolari ed espresso pareri in materia di Contratti di Rete, la cui consultazione è disponibile nelle aree dedicate.




Il quadro normativo

Il comma 4-ter e ss. dell'art.3, del D. L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con la L. 33/2009 e ss.mm.ii prevede:
"Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato ...".
La normativa, pertanto, individua e disciplina la rete sotto forma di strumento contrattuale di collaborazione e cooperazione tra imprenditori.


NORMATIVA


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Ultimo aggiornamento:

15/03/2024