Precisazioni valide per la Camera della Romagna

In merito alle modalità di sottoscrizione delle pratiche di bilancio (Manuale bilanci par. 11.3 - Prospetti per soggetto legittimato al deposito da pag. 72) si precisa che la Camera della Romagna:

  • in caso di presentazione della pratica di bilancio a cura del professionista incaricato (Par. 11.3.2) accetta la sottoscrizione del file XBRL con firma digitale del professionista ed apposizione della dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 31 - L. 340/2000.
  • non accetta la sottoscrizione della pratica di bilancio a cura del procuratore speciale/delegato (Par. 11.3.4).




Strumenti utili

  • DEPOSITO BILANCI: approfondimenti di carattere normativo e operativo, funzioni di spedizione pratiche disponibili su Registro Imprese
  • DIRE: Servizio on-line per la predisposizione e l’invio delle pratiche di bilancio
  • TASSONOMIA XBRL: la tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL è disponibile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale oppure sul sito di XBRL Italia
  • VERIFICA ISTANZA XBRL - Servizio on-line raggiungibile all'interno del proprio account Telemaco (https://mypage.infocamere.it > Le mie pratiche > Invio Bilancio > Strumenti XBRL)
  • VERIFICA ISTANZA ESEF (per società quotate) - Servizio on-line raggiungibile all'interno del proprio account Telemaco (https://mypage.infocamere.it > Le mie pratiche > Invio Bilancio > Strumenti ESEF)
  • VERIFICA FORMATO PDF/A - Servizio on-line raggiungibile all'interno del proprio account Telemaco (https://mypage.infocamere.it > Le mie pratiche > Invio Bilancio > VALIDAZIONE)




Errori frequenti nella predisposizione delle pratiche di bilancio

È disponibile una tabella riassuntiva dei principali errori frequenti riscontrati nell'invio delle pratiche di bilancio completa dei relativi suggerimenti per la correzione.




Il formato XBRL: Obblighi ed esoneri

Il D.P.C.M. 10 dicembre 2008 ha completato il quadro normativo necessario all’adozione dell’eXtensible Business Reporting Language (XBRL): a partire dagli esercizi chiusi dopo il 16/02/2009, pertanto, lo stato patrimoniale e il conto economico dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati devono essere redatti secondo questo standard.

A far data dal 3 marzo 2015, in relazione al deposito dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2014 o in date successive, anche la nota integrativa del bilancio di esercizio va presentata nel formato XBRL.
La pratica di deposito del bilancio di esercizio deve, quindi, contenere:

  • lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa nel formato XBRL;
  • il verbale di assemblea e tutte le (eventuali) relazioni a corredo nel formato PDF/A.

La pratica di deposito del bilancio consolidato, ove redatto, deve contenere lo stato patrimoniale e il conto economico compilati esclusivamente secondo lo standard XBRL, mentre la nota integrativa, il verbale di assemblea e tutte le (eventuali) relazioni a corredo nell'usuale formato PDF/A.
Negli anni, la prima tassonomia di riferimento è stata sostituita da aggiornamenti successivi.  

Dal 1° gennaio 2020 le tassonomie da adottare per il deposito nel formato XBRL dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati sono le seguenti:

  • Tassonomia 2018-11-14 per i bilanci redatti secondo le regole contabili dettate dal D. Lgs. 139/2015, ossia con esercizio iniziato dal 01/01/2016 in poi;
  • Tassonomia 2015-12-14 per i bilanci redatti secondo le regole contabili ante D. Lgs. 139/2015, ossia relativi ad esercizi iniziati prima del 01/01/2016.

Tutte le altre tassonomie sono state dismesse, pertanto non sono più utilizzabili per la predisposizione dei bilanci.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web XBRL Italia.

Il file XBRL non può mai essere omesso, tranne che nei casi di esonero espressamente previsti dalla normativa (in tal caso, in fase di compilazione della pratica è necessario spuntare l’apposito flag presente nella modulistica):

  • società quotate, tenute a redigere il bilancio secondo lo standard ESEF
  • società non quotate che redigono i bilanci di esercizio o consolidato in conformità ai principi contabili internazionali
  • società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione (art. 1 D. Lgs. 209/2005);
  • società tenute a redigere i bilanci ai sensi del D. Lgs. 87/1992 (banche ed altri istituti finanziari);
  • società controllate o incluse nel bilancio consolidato redatto da una delle società di cui ai punti precedenti.

In tutti i casi sopra elencati rimane obbligatoria la presentazione del bilancio e di tutti i documenti allegati in formato PDF/A.

Oltre ai soggetti non obbligati previsti dalla normativa, sono esclusi dalla presentazione del bilancio in formato XBRL (in quanto non sono disponibili le relative tassonomie):

  • Bilancio di società estera avente sede secondaria in Italia (cod. atto 715);
  • Bilancio sociale (cod. atto 716);
  • Bilancio consolidato di società di persone (cod. atto 721) *;
  • Consorzi confidi (cod. atto 711, 712 e 718);
  • Bilancio finale di liquidazione (Mod. S3 - cod. atto 730).
  • Rendiconto in apertura di liquidazione ai sensi dell'art. 2487 bis c.c. (da depositare in allegato al primo bilancio di esercizio in fase di liquidazione);
  • Situazione economico-patrimoniale allegata alla domanda di iscrizione delle deliberazioni o decisioni di fusione e di scissione.

* Nel caso di deposito del bilancio consolidato della società controllante da parte della società controllata (sub-holding) che si avvale dell'esonero (cod. atto 714), qualora l'impresa non indichi nel modulo NOTE/XX il riferimento al protocollo del bilancio consolidato depositato dalla capogruppo, è necessario allegare alla pratica il bilancio della controllante esclusivamente in formato PDF/A, con il codice B05.

 

Si precisa che anche nei seguenti casi (ove non ricorra una delle ipotesi di esonero sopra elencate), i documenti contabili devono essere depositati nel formato XBRL:

  • situazione patrimoniale dei consorzi (in questo caso, il software attualmente disponibile non consente la redazione del solo stato patrimoniale, per cui occorre sempre compilare anche il conto economico);
  • bilancio di esercizio di società in fase di liquidazione (non il bilancio finale di liquidazione che va depositato con Mod. S3 - cod. atto 730 in formato PDF/A).

Nel documento d'intesa tra Unioncamere e Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti si ribadisce quanto riportato all'art. 5 comma 5 del D.P.C.M. del 10 dicembre 2008, laddove è prevista l'ipotesi in cui la tassonomia vigente non sia sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale secondo i principi della chiarezza, correttezza e verità.

In tal caso, il file informatico XBRL differisce da quello, in formato cartaceo, effettivamente approvato dall'assemblea.
Nell'ipotesi descritta, oltre al prospetto contabile in formato XBRL, va anche allegato il prospetto contabile in formato PDF/A, con l'indicazione in calce alla nota integrativa della seguente dichiarazione: "Si dichiara che i prospetti contabili Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e/o Nota Integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana Xbrl, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 c.c.."

Si precisa che non è necessario il doppio deposito in caso di differenze esclusivamente formali e non sostanziali tra il documento approvato in assemblea ed il bilancio in formato XBRL.




Deposito bilanci - Società di capitali e cooperative

Una copia del bilancio di esercizio deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del Registro delle Imprese terrorialmente competente entro 30 giorni dall'approvazione (art. 2435 C.C.).

Al fine del computo del termine, il sabato e la domenica vengono considerati giorni festivi e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 D.P.R. 558/1999).

Le Società per azioni, S.a.p.a. e Società Consortili per azioni devono depositare, inoltre, l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione delle azioni possedute da ciascuno di essi, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle partecipazioni medesime o riconfermare quello presentato in precedenza.
Inoltre è necessario indicare analiticamente le annotazioni effettuate nel libro dei soci nel periodo che intercorre tra la data di approvazione del bilancio appena chiuso e quella di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente compilando l’apposito riquadro, presente nel modulo S.

Si ricorda che per le S.r.l. non è più ammesso il deposito dell’elenco soci (art. 16 comma 12 octies Legge n. 2/2009).




Deposito situazioni patrimoniali - Consorzi, contratti di rete e G.E.I.E.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio i consorzi con attività esterna sono tenuti a depositare la situazione patrimoniale (cod. atto 720) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese ove è ubicata la sede legale.

Si precisa che l'espressione "situazione patrimoniale" contenuta nel Codice Civile è considerata equivalente a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 c.c. in forza del richiamo letterale contenuto nell'art. 2615-bis c.c. alle 'norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni', il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa.
L'adempimento non comporta, invece, il deposito del verbale di approvazione né dell'elenco dei consorziati.

I contratti di rete con personalità giuridica (reti soggetto) che hanno istituito un fondo patrimoniale e un organo comune destinato a svolgere un'attività con i terzi, sono tenuti anch'essi a depositare la situazione patrimoniale (cod. atto 722), redatta secondo le disposizioni relative al bilancio delle società per azioni, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Disposizioni particolari per i consorzi fidi e per i consorzi per l'internazionalizzazione
I cosiddetti "Consorzi Fidi" non soggiacciono all'obbligo sopra descritto. Infatti, nel caso in cui il consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi, gli amministratori devono, ai sensi dell’art. 13, commi 34 e 35, del D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni.

L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.

Entro il medesimo termine i consorzi fidi sono tenuti altresì al deposito dell’elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio. Il deposito dell'elenco dei consorziati va effettuato con apposito adempimento (si consiglia di consultare le schede 9.2.4 e 9.2.5 del Supporto Specialistico SARI Romagna).

Le stesse disposizioni valgono anche per i consorzi per l’internazionalizzazione, di cui all’art. 42 del D.L. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012.

I Gruppi Europei di Interesse Economico (G.E.I.E.) devono depositare il bilancio in formato XBRL composto da stato patrimoniale e conto economico entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, senza allegare la relativa delibera di approvazione.




Aziende speciali, Istituzioni di Enti Locali e Consorzi tra Enti Locali

Le Aziende speciali (iscritte al Registro Imprese) e le Istituzioni di Enti Locali (iscritte al REA) depositano il bilancio di esercizio ordinario (cod. atto 711) secondo le disposizioni delle società per azioni, entro il trentun maggio di ogni anno.

Le Aziende speciali sono obbligate al deposito del bilancio in formato XBRL, allegando la relazione di gestione, la relazione dell'organo di revisione e il verbale di approvazione del bilancio in formato PDF/A mentre le Istituzioni non sono tenute al rispetto delle disposizioni in materia di XBRL, pertanto depositano il bilancio e i relativi allegati nel formato PDF/A, come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 3669/C (disponibile per la consultazione nell'area download in calce a questa pagina).

Ai Consorzi tra Enti Locali che esercitano attività per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica si applicano le norme previste per le Aziende Speciali: pertanto, devono depositare la situazione patrimoniale (in formato XBRL) entro il trentun maggio di ogni anno.




Imprese sociali

L'impresa sociale, di qualsiasi forma giuridica iscritta nella apposita sezione delle imprese sociali del Registro delle Imprese (compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti), deve redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile in quanto compatibili, con le stesse modalità previste per le società di capitali.

Con un ulteriore adempimento ed entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento all’esercizio precedente o successivamente entro la medesima scadenza consentita dalla legge per il deposito del bilancio d’esercizio, l'organizzazione che esercita l'impresa sociale, iscritta nell’apposita sezione delle imprese sociali del Registro delle imprese, deve depositare (e pubblicare nel proprio sito internet) il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore allegando anche il verbale di approvazione (art. 9 D.Lgs 112/2017).

Il bilancio sociale va integrato con l’attestazione dell’organo di controllo sul monitoraggio e la conformità del bilancio stesso alle linee guida di cui sopra (D.M. 4 luglio 2019 paragrafo 7), con esclusione del bilancio sociale delle cooperative sociali, alle quali non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 112/2017.

Il bilancio sociale non è soggetto al formato XBRL ma deve essere depositato esclusivamente in formato PDF/A - codice documento B08.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il manuale bilanci, par. 4.2.




Enti del terzo settore

Gli enti del terzo settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e nel Registro delle Imprese (non imprese sociali), con esclusione delle imprese sociali di cui al paragrafo 4.2, devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, art. 2435-bis o 2435-ter del codice civile, con le stesse modalità previste per le società di capitali ed entro il trenta giugno di ogni anno.

Ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017, l'adempimento è esente dall'imposta di bollo.

Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, e iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (art. 4 co. 1 D.lgs 117/2017).




Rettifica di bilanci o di elenchi soci già depositati

Per correggere errori contenuti in bilanci già depositati ed evasi deve essere presentata una nuova pratica completa e contenente un nuovo verbale di assemblea che approva il bilancio corretto.

Il nuovo deposito va eseguito nel termine di trenta giorni dalla data del nuovo verbale.
La nuova pratica è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 62,40 e dell'imposta di bollo pari ad € 65,00.
Nel modulo XX/NOTE occorre indicare che trattasi di deposito a rettifica (indicando, inoltre, il precedente protocollo di deposito), specificando le motivazioni della rettifica.

Nel caso in cui gli errori riguardino la redazione dell’elenco soci, si dovrà procedere al solo deposito dell’elenco soci senza allegare alcun atto.
Il nuovo deposito dell’elenco soci va eseguito tramite la presentazione del modulo S indicando nel modulo XX/NOTE i motivi della rettifica e gli estremi della pratica da rettificare.
La nuova pratica è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 30,00 e dell'imposta di bollo pari ad € 65,00.

Attenzione: Il deposito a rettifica non implica l’eliminazione dall’archivio informatico e dall’indicazione nelle visure e certificati storici del bilancio o elenco soci precedentemente depositato.




Mancata approvazione del bilancio

La legge non prevede il deposito del bilancio non approvato (progetto di bilancio) che risulta, pertanto, un deposito 'atipico'.

La Camera di Commercio della Romagna accetta il deposito del bilancio non approvato tramite ComUnica con il mod. S2 (cod. atto A99) e l'indicazione nel mod. XX/NOTE che trattasi di deposito di bilancio non approvato, come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 3689/C sulla compilazione della modulistica.

Oltre al bilancio, alla pratica occorre allegare:

  • i verbali delle assemblee deserte, oppure
  • il verbale che riporta il mancato raggiungimento dei quorum costitutivi/deliberativi, oppure
  • la delibera di mancata approvazione del bilancio.

Il deposito è soggetto al pagamento di:

  • diritti di segreteria pari a € 90,00
  • imposta di bollo pari a € 65,00.




Iniziative per la qualità della banca dati dei bilanci

Nell’ottica di migliorare la qualità delle informazioni contenute nel Registro delle Imprese, anche nel 2024 la Camera di Commercio della Romagna, mette in campo due attività: 

  • una campagna di informazione rivolta alle società che hanno omesso il deposito del bilancio negli anni passati 
  • una specifica attività di controllo sulle società che depositano il bilancio chiuso al 31/12/2023

In particolare, la prima attività consiste nell’invio di un’informativa tramite mailing massivo rivolto a tutte le imprese che hanno omesso il deposito del bilancio di uno o più anni.

In secondo luogo, per ogni bilancio chiuso al 31/12/2023 istruito da un operatore camerale, viene effettuato il controllo sulla presenza o meno del deposito del bilancio chiuso al 31/12/2022. 

Nel caso in cui tale bilancio non risulti ancora depositato, l’Ufficio invita la società a provvedere al deposito oppure a documentare le motivazioni del mancato deposito (mancata approvazione, mancata costituzione dell’assemblea, ecc.) tramite messaggio elettronico nel sistema di gestione delle pratiche telematiche (Telemaco).

In caso di mancato riscontro, l'Ufficio si riserva di assumere le più opportune iniziative, anche coinvolgendo le autorità competenti.




Avvertenze e casi particolari

(art. 2423 C.C. - Par. 9 - Manuale bilanci

Lo Stato Patrimoniale della società non può contenere tutti i dati uguali a zero in quanto la società possiede sicuramente dei beni con un valore che devono essere riportati nello stato patrimoniale.
Il Conto Economico, nel caso in cui non sia stata esercitata/svolta alcuna attività nel corso dell’esercizio (impresa inattiva o sospesa), può riportare solo cifre pari a zero ma dovrà essere comunque compilato ed allegato.
Il deposito di tale prospetto è obbligatorio (art. 2423 C.C.) e non può essere omesso.
(Par. 9 - Manuale bilanci)

I bilanci che abbiano come riferimento un periodo inferiore all’esercizio sociale non sono soggetti al deposito sulla base del principio di tipicità degli atti da iscrivere o depositare nel Registro delle Imprese (art. 2188 C.C.).

(Circolare MISE n. 3689/C)

Le società in liquidazione non sono tenute alla presentazione del bilancio iniziale di liquidazione, obbligatorio solo ai fini fiscali, mentre devono continuare a depositare il bilancio annuale di esercizio (ad esempio, dal 01/01 a 31/12), secondo quanto stabilito dall'art. 2490 cc., senza distinzioni tra il periodo 'pre' e 'post' liquidazione.
Esse sono anche tenute al deposito dell'elenco soci (se S.P.A., S.a.p.a. o società consortili p.a.).

In particolare, l’art. 2490 c.c. prevede che nel primo bilancio successivo alla nomina, i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all’ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dell’articolo 2487 bis C.C., con le eventuali osservazioni dei liquidatori, ossia una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento, un rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato ed un verbale che attesti la consegna di tali documenti e dei libri sociali.

Terminata la liquidazione, va redatto e depositato il bilancio finale di liquidazione ai sensi dell'art. 2492 C.C. (ad esempio, dal 01/01 al 16/12, quale data di chiusura della liquidazione), operazione propedeutica alla cancellazione della società.

(Par. 9 - Manuale bilanci)

Le società di capitali che iscrivono l'atto di trasformazione in società di persone prima dell’approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo assembleare necessario per l'approvazione.
Tuttavia, se il bilancio è stato approvato prima della trasformazione, la Camera di Commercio della Romagna accetta il deposito da parte della società nella nuova veste giuridica.

Le società di persone che si sono trasformate in società di capitali sono tenute al deposito del bilancio a seconda della data di chiusura del primo esercizio prevista nell’atto di trasformazione.

(Circolare MISE n. 3689/C)

Le società di capitali che cessano per fusione o per scissione totale prima dell'approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo assembleare necessario per l'approvazione.
Qualora l'assemblea della società incorporante/beneficiaria abbia approvato il bilancio della società incorporata/scissa (che risulta cancellata dal Registro Imprese), quest'ultimo potrà essere depositato (in formato PDF/A) dalla società incorporante/beneficiaria, come allegato al proprio bilancio.
(Circolare MISE n. 3689/C)

Le società di capitali che trasferiscono la sede in altra provincia depositano il bilancio presso la Camera di Commercio dove risultano iscritte alla data del deposito.
(Circolare MISE n. 3689/C)

Qualora con la medesima delibera che approva il bilancio si provveda anche al rinnovo o alla riconferma delle cariche sociali, sarà necessario effettuare un duplice deposito con due distinte modalità:
  • modulo B che riguarda il bilancio
  • modulo S2 che riguarda il rinnovo delle cariche. 
Il soggetto obbligato ad effettuare il deposito del bilancio è l'amministratore in carica alla data di presentazione del bilancio al Registro Imprese.
Le società di persone i cui soci illimitatamente responsabili siano SPA, SAPA ed SRL sono tenute a redigere ed a depositare al Registro Imprese il bilancio consolidato sulla posizione della società di persone.
(Par. 9 - Manuale bilanci)

Le grandi società operanti nei settori dell’industria estrattiva e dell’utilizzo delle aree forestali primarie (così come definite dall’art. 1 del D.Lgs. 139/2015) sono tenute a depositare entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio una relazione sui pagamenti effettuati ai governi conformemente a quanto previsto dagli artt. 3 e 5 del citato decreto.
Per questo adempimento non deve essere utilizzato il modello B, ma il modello S2 presentato tramite ComUnica.
(Par. 9 - Manuale bilanci)

Per le società a partecipazione pubblica, tenute alla predisposizione e alla pubblicazione della Relazione sul governo societario (art. 6 d.lgs. n.175/2016) 'contestualmente al bilancio di esercizio', si suggerisce di dedicare a tale documento un’apposita sezione della Relazione sulla Gestione. 

Nelle realtà non soggette all’obbligo di redazione della Relazione sulla gestione o per le microimprese, la Relazione sul governo societario potrà formare un documento separato, identificato con il codice tipo documento 99 e indicando come descrizione 'Relazione sul governo societario', da depositare unitamente al bilancio di esercizio.

(Par. 9 - Manuale bilanci)

Nel caso in cui si debbano allegare file PDF/A eccessivamente pesanti (la dimensione massima consentita per un singolo file è di 30 MB) si consiglia di suddividere il file in più parti, convertire i file in formato PDF/A, ed allegare tutti i file firmati digitalmente, con codice atto 99-ALTRO DOCUMENTO.

Si raccomanda la massima attenzione nell’indicizzazione dei documenti allegati alle pratiche di bilancio, al fine di consentire la corretta individuazione del contenuto di ciascun file consultabile nell’archivio ottico nazionale.

In particolare:

  • la relazione di certificazione/relazione del revisore contabile deve essere indicizzata con il codice R02 (altrimenti il software per il controllo automatico dei bilanci non è in grado di rilevarne la presenza all’interno della pratica);
  • i documenti indicizzati con il codice 98-documento ad uso interno non possono essere modificati dagli operatori camerali; in tal caso, se per errore è stato allegato un documento indicizzato con il codice 98 anziché con un codice più appropriato che consenta la fruizione a livello nazionale, si rende necessaria l’apertura della gestione correzioni per consentire di allegare nuovamente il file con l’indicizzazione corretta, ad esempio 99-altro documento (se non esiste un codice corrispondente al documento allegato). 


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Ultimo aggiornamento:

17/04/2024