Bilanci, elenchi soci e situazioni patrimoniali
Le novità 2026
- CAMPAGNA BILANCI 2026: E' stato pubblicato il nuovo manuale bilanci 2026, disponibile per la consultazione sul Sito web di UnionCamere.
- CONTRIBUTO OIC: L'importo del contributo per il finanziamento dell’Organismo italiano di contabilità (OIC) per il 2025 è fissato in € 2,50. Pertanto, l’importo dei diritti di segreteria per ciascun deposito di bilancio è pari ad € 62,50 per le società di capitali ed € 32,50 per le cooperative sociali.
Precisazioni valide per la Camera della Romagna
In merito alle modalità di sottoscrizione delle pratiche di bilancio (Rif. Manuale bilanci 2026 par. 2.2.1 - Soggetti firmatari e par. 11.3 - Prospetti per soggetto legittimato al deposito) la Camera di commercio della Romagna precisa che:
- in caso di presentazione della pratica di bilancio a cura del professionista incaricato (Par. 11.3.2) accetta la sottoscrizione del file XBRL con firma digitale del professionista ed apposizione della dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 31 - L. 340/2000.
- non accetta la sottoscrizione della pratica di bilancio a cura del procuratore speciale/delegato (Par. 11.3.4).
Strumenti utili
- DEPOSITO BILANCI: approfondimenti di carattere normativo e operativo, funzioni di spedizione pratiche disponibili su Registro Imprese
- DIRE: Servizio on-line per la predisposizione e l’invio delle pratiche di bilancio
- TASSONOMIA XBRL: la tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL è disponibile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale oppure sul sito di XBRL Italia
- VERIFICA ISTANZA XBRL - Servizio on-line raggiungibile all'interno del proprio account Telemaco (https://mypage.infocamere.it > Le mie pratiche > Invio Bilancio > Strumenti XBRL)
- VERIFICA ISTANZA ESEF (per società quotate) - Servizio on-line raggiungibile all'interno del proprio account Telemaco (https://mypage.infocamere.it > Le mie pratiche > Invio Bilancio > Strumenti ESEF)
- VERIFICA FORMATO PDF/A - Servizio on-line raggiungibile all'interno del proprio account Telemaco (https://mypage.infocamere.it > Le mie pratiche > Invio Bilancio > VALIDAZIONE)
Il formato XBRL: Obblighi ed esoneri
Il D.P.C.M. 10 dicembre 2008 ha completato il quadro normativo necessario all’adozione dell’eXtensible Business Reporting Language (XBRL): a partire dagli esercizi chiusi dopo il 16/02/2009, pertanto, lo stato patrimoniale e il conto economico dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati devono essere redatti secondo questo standard.
A far data dal 3 marzo 2015, in relazione al deposito dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2014 o in date successive, anche la nota integrativa del bilancio di esercizio va presentata nel formato XBRL.
La pratica di deposito del bilancio di esercizio deve, quindi, contenere:
- lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa nel formato XBRL;
- il verbale di assemblea e tutte le (eventuali) relazioni a corredo nel formato PDF/A.
La pratica di deposito del bilancio consolidato, ove redatto, deve contenere lo stato patrimoniale e il conto economico compilati esclusivamente secondo lo standard XBRL, mentre la nota integrativa, il verbale di assemblea e tutte le (eventuali) relazioni a corredo nell'usuale formato PDF/A.
Negli anni, la prima tassonomia di riferimento è stata sostituita da aggiornamenti successivi.
Dal 1° gennaio 2020 le tassonomie da adottare per il deposito nel formato XBRL dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati sono le seguenti:
- Tassonomia 2018-11-14 per i bilanci redatti secondo le regole contabili dettate dal D. Lgs. 139/2015, ossia con esercizio iniziato dal 01/01/2016 in poi;
- Tassonomia 2015-12-14 per i bilanci redatti secondo le regole contabili ante D. Lgs. 139/2015, ossia relativi ad esercizi iniziati prima del 01/01/2016.
Tutte le altre tassonomie sono state dismesse, pertanto non sono più utilizzabili per la predisposizione dei bilanci.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web XBRL Italia.
Il file XBRL non può mai essere omesso, tranne che nei casi di esonero espressamente previsti dalla normativa (in tal caso, in fase di compilazione della pratica è necessario spuntare l’apposito flag presente nella modulistica):
- società quotate, tenute a redigere il bilancio secondo lo standard ESEF
- società non quotate che redigono i bilanci di esercizio o consolidato in conformità ai principi contabili internazionali
- società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione (art. 1 D. Lgs. 209/2005);
- società tenute a redigere i bilanci ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2015 n. 136 (banche ed altri istituti finanziari);
- società controllate, anche congiuntamente, nonché le società incluse nel bilancio consolidato delle società di cui ai punti precedenti. Fanno parte di questo insieme anche le società controllate non quotate con controllante quotata.
In tutti i casi sopra elencati rimane obbligatoria la presentazione del bilancio e di tutti i documenti allegati in formato PDF/A.
Oltre ai soggetti non obbligati previsti dalla normativa, sono esclusi dalla presentazione del bilancio in formato XBRL (in quanto non sono disponibili le relative tassonomie):
- Bilancio delle Istituzioni degli Enti Locali iscritte solo nel Repertorio Economico Amministrativo (only REA), non iscritte nella sezione ordinaria (cod. atto 711/712);
- Bilancio consolidato della società controllante depositato da parte della società controllata (cod. atto 714)
- Bilancio di società estera avente sede secondaria in Italia (cod. atto 715);
- Bilancio sociale e bilancio sociale consolidato (cod. atto 716);
- Situazione economica e patrimoniale di Società di Mutuo Soccorso (cod. atto 717);
- Bilancio consolidato di società di persone interamente possedute da società di capitali (cod. atto 721);
- Bilancio finale di liquidazione (Mod. S3 - cod. atto 730).
- Rendiconto in apertura di liquidazione ai sensi dell'art. 2487 bis c.c. (da depositare in allegato al primo bilancio di esercizio in fase di liquidazione);
- Situazione economico-patrimoniale allegata alla domanda di iscrizione delle deliberazioni o decisioni di fusione e di scissione.
Nel caso di deposito del bilancio consolidato della società controllante da parte della società controllata (sub-holding) che si avvale dell'esonero (cod. atto 714), qualora l'impresa non indichi nel modulo NOTE/XX il riferimento al protocollo del bilancio consolidato depositato dalla capogruppo, è necessario allegare alla pratica il bilancio della controllante esclusivamente in formato PDF/A, con il codice B05.
Si precisa che anche nei seguenti casi (ove non ricorra una delle ipotesi di esonero sopra elencate), i documenti contabili devono essere depositati nel formato XBRL:
- situazione patrimoniale dei consorzi;
- bilancio di esercizio di società in fase di liquidazione (non il bilancio finale di liquidazione che va depositato con Mod. S3 - cod. atto 730 in formato PDF/A).
Nel documento d'intesa tra Unioncamere e Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti si ribadisce quanto riportato all'art. 5 comma 5 del D.P.C.M. del 10 dicembre 2008, laddove è prevista l'ipotesi in cui la tassonomia vigente non sia sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale secondo i principi della chiarezza, correttezza e verità.
In tal caso, il file informatico XBRL differisce da quello, in formato cartaceo, effettivamente approvato dall'assemblea.
Nell'ipotesi descritta, oltre al prospetto contabile in formato XBRL, va anche allegato il prospetto contabile in formato PDF/A, con l'indicazione in calce alla nota integrativa della seguente dichiarazione: "Si dichiara che i prospetti contabili Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e/o Nota Integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana Xbrl, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 c.c.."
Si precisa che non è necessario il deposito nel doppio formato in caso di differenze esclusivamente formali e non sostanziali tra il documento approvato in assemblea ed il bilancio in formato XBRL.
Il deposito dell'elenco soci delle S.p.A
NOTA BENE: Prima della compilazione, si raccomanda di controllare con attenzione il contenuto della visura assetti proprietari, della visura storica e delle risultanze del libro soci al fine di una corretta compilazione della modulistica.
Le schede del Supporto Specialistico SARI Romagna e la Circolare Ministeriale n. 3689/C sulla compilazione della modulistica (disponibile nell'area download in calce a questa pagina), forniscono tutte le informazioni dettagliate per la compilazione dell'elenco soci da allegare alla pratica di deposito del bilancio delle società per azioni e in accomandita per azioni non quotate in mercati regolamentati (mod. S - riq. 03) e per l'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci (mod. S - riq. 04).
Nel caso di conferma dell'elenco soci precedentemente depositato, è sufficiente selezionare l'apposito 'flag' presente sul mod. B per il deposito del bilancio.
La Circolare, tra l'altro, riporta indicazioni utili:
- per la comunicazione dell'elenco dei consorziati dei consorzi con attività esterna (adempimento semparato rispetto al deposito della situazione patrimoniale).
- per la compilazione degli elenchi soci nel caso di società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, per le quali non è sempre semplice determinare chi siano esattamente gli azionisti nel momento del deposito
- per la compilazione di elenchi soci numerosi (contenenti oltre mille occorrenze).
Pertanto, salvo diversa e specifica indicazione riportata nelle schede del Supporto Specialistico SARI Romagna, per le società per azioni non è ammessa la presentazione di alcun elenco soci intermedio per aggiornare la compagine sociale a seguito di eventuali operazioni sul capitale.
Rettifica di bilanci o di elenchi soci già depositati
Per correggere errori contenuti in bilanci già depositati ed evasi deve essere presentata una nuova pratica completa e contenente un nuovo verbale di assemblea che approva il bilancio corretto.
Il nuovo deposito va eseguito nel termine di trenta giorni dalla data del nuovo verbale.
La nuova pratica è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 62,50 e dell'imposta di bollo pari ad € 65,00.
Nel modulo XX/NOTE occorre indicare che trattasi di deposito a rettifica (indicando, inoltre, il precedente protocollo di deposito), specificando le motivazioni della rettifica.
Nel caso in cui gli errori riguardino la redazione dell’elenco soci, si dovrà procedere al solo deposito dell’elenco soci senza allegare alcun atto.
Il nuovo deposito dell’elenco soci va eseguito tramite la presentazione del modulo S indicando nel modulo XX/NOTE i motivi della rettifica e gli estremi della pratica da rettificare.
La nuova pratica è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 30,00 e dell'imposta di bollo pari ad € 65,00.
Attenzione: Il deposito a rettifica non implica l’eliminazione dall’archivio informatico e dall’indicazione nelle visure e certificati storici del bilancio o elenco soci precedentemente depositato.
Mancata approvazione del bilancio
La legge non prevede il deposito del bilancio non approvato (progetto di bilancio) che risulta, pertanto, un deposito 'atipico'.
La Camera di Commercio della Romagna accetta il deposito del bilancio non approvato tramite ComUnica con il mod. S2 (cod. atto A99) e l'indicazione nel mod. XX/NOTE che trattasi di deposito di bilancio non approvato, come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 3689/C sulla compilazione della modulistica (disponibile per la consultazione nell'area download in calce a questa pagina).
Oltre al bilancio (in formato PDF/A), alla pratica occorre allegare:
- i verbali delle assemblee deserte, oppure
- il verbale che riporta il mancato raggiungimento dei quorum costitutivi/deliberativi, oppure
- la delibera di mancata approvazione del bilancio.
Il deposito è soggetto al pagamento di:
- diritti di segreteria pari a € 90,00
- imposta di bollo pari a € 65,00.
Iniziative per la qualità della banca dati dei bilanci
Nell’ottica di migliorare la qualità delle informazioni contenute nel Registro delle Imprese, anche nel 2026 la Camera di Commercio della Romagna, mette in campo due attività:
- una campagna di informazione rivolta alle società che hanno omesso il deposito del bilancio negli anni passati
- una specifica attività di controllo sulle società che depositano il bilancio chiuso al 31/12/2054
In particolare, la prima attività consiste nell’invio di un’informativa tramite mailing massivo rivolto a tutte le imprese che hanno omesso il deposito del bilancio di uno o più anni.
In secondo luogo, per ogni bilancio chiuso al 31/12/2025 istruito da un operatore camerale, viene effettuato il controllo sulla presenza o meno del deposito del bilancio chiuso al 31/12/2024.
Nel caso in cui tale bilancio non risulti ancora depositato, l’Ufficio invita la società a provvedere al deposito oppure a documentare le motivazioni del mancato deposito (mancata approvazione, mancata costituzione dell’assemblea, ecc.) tramite messaggio elettronico nel sistema di gestione delle pratiche telematiche (Telemaco).
In caso di mancato riscontro, l'Ufficio si riserva di assumere le più opportune iniziative, anche coinvolgendo le autorità competenti.
Avvertenze e casi particolari
Lo Stato Patrimoniale della società non può contenere tutti i dati uguali a zero in quanto la società possiede sicuramente dei beni con un valore che devono essere riportati nello stato patrimoniale.
Il Conto Economico, nel caso in cui non sia stata esercitata/svolta alcuna attività nel corso dell’esercizio (impresa inattiva o sospesa), può riportare solo cifre pari a zero ma dovrà essere comunque compilato ed allegato.
Il deposito di tale prospetto è obbligatorio (art. 2423 C.C.) e non può essere omesso.
I bilanci che abbiano come riferimento un periodo inferiore all’esercizio sociale non sono soggetti al deposito sulla base del principio di tipicità degli atti da iscrivere o depositare nel Registro delle Imprese (art. 2188 C.C.).
(Circolare MISE n. 3689/C e par. 4.20 manuale bilanci)
Le società in liquidazione non sono tenute alla presentazione del bilancio iniziale di liquidazione, obbligatorio solo ai fini fiscali, mentre devono continuare a depositare il bilancio annuale di esercizio (ad esempio, dal 01/01 a 31/12), secondo quanto stabilito dall'art. 2490 cc., senza distinzioni tra il periodo 'pre' e 'post' liquidazione.
Esse sono anche tenute al deposito dell'elenco soci (se S.P.A., S.a.p.a. o società consortili p.a.).
In particolare, l’art. 2490 c.c. prevede che nel primo bilancio successivo alla nomina, i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all’ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dell’articolo 2487 bis C.C., con le eventuali osservazioni dei liquidatori, ossia una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento, un rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato ed un verbale che attesti la consegna di tali documenti e dei libri sociali.
Terminata la liquidazione, va redatto e depositato il bilancio finale di liquidazione ai sensi dell'art. 2492 C.C. (ad esempio, dal 01/01 al 16/12, quale data di chiusura della liquidazione), operazione propedeutica alla cancellazione della società.
(Par. 9 - Manuale bilanci)
Le società di capitali che iscrivono l'atto di trasformazione in società di persone prima dell’approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo assembleare necessario per l'approvazione.
Tuttavia, se il bilancio è stato approvato prima della trasformazione, la Camera di Commercio della Romagna accetta il deposito da parte della società nella nuova veste giuridica.
Le società di persone che si sono trasformate in società di capitali sono tenute al deposito del bilancio a seconda della data di chiusura del primo esercizio prevista nell’atto di trasformazione.
Le società di capitali che cessano per fusione o per scissione totale prima dell'approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo assembleare necessario per l'approvazione.
Qualora l'assemblea della società incorporante/beneficiaria abbia approvato il bilancio della società incorporata/scissa (che risulta cancellata dal Registro Imprese), quest'ultimo potrà essere depositato (in formato PDF/A) dalla società incorporante/beneficiaria, come allegato al proprio bilancio.
Le società di capitali che trasferiscono la sede in altra provincia depositano il bilancio presso la Camera di Commercio dove risultano iscritte alla data del deposito.
Qualora con la medesima delibera che approva il bilancio si provveda anche al rinnovo o alla riconferma delle cariche sociali, sarà necessario effettuare un duplice deposito con due distinte modalità:
- modulo B per il deposito del bilancio approvato
- modulo S2 per il rinnovo delle cariche (per ulteriori informazioni in merito all'adempimento è possibile consultare il Supporto Specialistico SARI Romagna).
Le grandi società operanti nei settori dell’industria estrattiva e dell’utilizzo delle aree forestali primarie (così come definite dall’art. 1 del D.Lgs. 139/2015) sono tenute a depositare entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio una relazione sui pagamenti effettuati ai governi conformemente a quanto previsto dagli artt. 3 e 5 del citato decreto.
Per questo adempimento non deve essere utilizzato il modello B, ma il modello S2 presentato tramite ComUnica: ulteriori informazioni in merito alla predisposizione dell'adempimento sono reperibili consultando la FAQ B0019.
Per le società a partecipazione pubblica, tenute alla predisposizione e alla pubblicazione della Relazione sul governo societario (art. 6 d.lgs. n.175/2016) 'contestualmente al bilancio di esercizio', si suggerisce di dedicare a tale documento un’apposita sezione della Relazione sulla Gestione.
Nelle realtà non soggette all’obbligo di redazione della Relazione sulla gestione o per le microimprese, la Relazione sul governo societario potrà formare un documento separato, identificato con il codice tipo documento 99 e indicando come descrizione 'Relazione sul governo societario', da depositare unitamente al bilancio di esercizio.
Nel caso in cui si debbano allegare file PDF/A eccessivamente pesanti (la dimensione massima consentita per un singolo file è di 30 MB) si consiglia di suddividere il file in più parti, convertire i file in formato PDF/A, ed allegare tutti i file firmati digitalmente, con codice atto 99-ALTRO DOCUMENTO.
L'allegato di bilancio consolidato in formato ESEF (file ZIP), invece, ha dimensione massima di 80 MB.
La dimensione massima della pratica di bilancio è di 100 MB (somma allegati, distinta e file pratica).
Si raccomanda la massima attenzione nell’indicizzazione dei documenti allegati alle pratiche di bilancio, al fine di consentire la corretta individuazione del contenuto di ciascun file consultabile nell’archivio ottico nazionale.
In particolare:
- la relazione di certificazione/relazione del revisore contabile deve essere indicizzata con il codice R02 (altrimenti il software per il controllo automatico dei bilanci non è in grado di rilevarne la presenza all’interno della pratica);
- i documenti indicizzati con il codice 98-documento ad uso interno non possono essere modificati dagli operatori camerali; in tal caso, se per errore è stato allegato un documento indicizzato con il codice 98 anziché con un codice più appropriato che consenta la fruizione a livello nazionale, si rende necessaria l’apertura della gestione correzioni per consentire di allegare nuovamente il file con l’indicizzazione corretta, ad esempio 99-altro documento (se non esiste un codice corrispondente al documento allegato).
Domande e risposte frequenti
Errori frequenti nella predisposizione delle pratiche di bilancio
È disponibile una tabella riassuntiva dei principali errori frequenti riscontrati nell'invio delle pratiche di bilancio completa dei relativi suggerimenti per la correzione.
Per accedere al servizio online gratuito è necessaria la registrazione.
Per informazioni in tema di Società, Imprese Individuali e REA è possibile utilizzare il servizio Contatta il Registro Imprese.
Per assistenza in merito alla compilazione delle pratiche telematiche è possibile contattare l'assistenza centralizzata sul portale RegistroImprese.
Per informazioni su pratiche telematiche già presentate al Registro Imprese e sospese, va utilizzato esclusivamente il "DIARIO MESSAGGI" all'interno della piattaforma MYPage Telemaco.
Ultimo aggiornamento:
05/05/2026
