Prodotti tessili



Il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato, esclusivamente composto di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.

Sono assimilati ai prodotti tessili:

  • i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso;
  • i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso;
  • le parti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti, dei rivestimenti di materassi e degli articoli da campeggio, purché tali parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso di tali strati superiori o rivestimenti;
  • i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne sia specificata la composizione.


Etichettatura dei prodotti tessili

I prodotti tessili messi a disposizione sul mercato dell'Unione Europea devono essere dotati di un'etichetta indicante la loro composizione fibrosa (denominazione e percentuale in peso delle fibre di cui sono composti).

Dall'8 maggio 2012 la materia è disciplinata dal Regolamento (CE) 27 settembre 2011, n. 1007. Con tale atto normativo, direttamente applicabile nell'intero territorio comunitario, l'Unione Europea ha inteso superare una serie di precedenti direttive, sostituendole con uno strumento giuridico unico.

Qua di seguito si indicano i punti salienti della normativa attualmente vigente, rinviando per la disciplina di dettaglio al testo del Regolamento n. 1007.

Le disposizioni previste dal Regolamento non si applicano ai prodotti tessili che:

  • sono dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso;
  • confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi.

Inoltre, non è richiesta l'indicazione delle denominazioni delle fibre tessili o della composizione fibrosa sulle etichette e sui contrassegni dei prodotti tessili elencati nell'allegato V al Regolamento 1007/2011.

I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati al fine di indicare la loro composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato.

Il fabbricante deve garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.

L'importatore, qualora il fabbricante non sia stabilito nell'Unione Europea, deve garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.
Il distributore deve garantire che il prodotto rechi l'etichetta o il contrassegno previsto dal Regolamento.
Le definizioni di fabbricante, importatore e distributore sono contenute nel Regolamento CE 765/2008; tuttavia il distributore è considerato fabbricante nell'ipotesi di cui all'art. 15 comma 2 del Regolamento 1007/2011.

L'etichettatura e il contrassegno devono essere durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; inoltre l'etichetta deve essere saldamente fissata. Le denominazioni da utilizzare per la descrizione della composizione fibrosa sono solo quelle contenute nell'allegato I del Regolamento 1007/2011. L'allegato viene aggiornato nel tempo, con Regolamenti Delegati adottati dalla Commissione Europea. Con l'ultimo provvedimento normativo (Regolamento DELEGATO 2018/122) il numero delle fibre ammesse ammonta a 50.
Le etichette e i contrassegni devono essere redatti nella lingua dello Stato nel cui territorio il prodotto è messo a disposizione del consumatore: quindi in Italia devono essere redatti almeno in lingua italiana.

Le denominazioni delle fibre tessili devono essere accompagnate dalle rispettive percentuali in peso di tutte le fibre, in ordine decrescente (esempio: cotone 70% poliestere 30%). 
Qualora un prodotto tessile sia composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine "100%" "puro" o "tutto".

 E' fatto obbligo di indicare l'eventuale presenza di parti non tessili di origine animale con la frase "Contiene parti non tessili di origine animale".

Per i prodotti tessili a più componenti, l'etichettatura o il contrassegno devono indicare la composizione fibrosa di ciascun componente, a meno che i componenti rappresentino meno del 30% del peso totale del prodotto; tuttavia la composizione fibrosa delle fodere principali deve essere sempre indicata.

Invece, due o più prodotti tessili che costituiscano normalmente un insieme inseparabile e che abbiano la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta. 
Per i prodotti tessili elencati nell'allegato VI del Regolamento 1007/2011 è sufficiente un'etichettatura globale.

Per l'articolo 112 comma 5 del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206, è obbligatoria l'indicazione dell'identità del produttore, che può essere apposta sul prodotto o sul suo imballaggio (ragione sociale e indirizzo postale della sede legale). La norma si applica a tutte le categorie di prodotti, non è riferita in modo specifico al materiale tessile.

In base ai controlli effettuati dalle autorità di vigilanza di 11 Stati membri dell‘Unione Europea su 16.000 capi d’abbigliamento tra l’agosto del 2008 e il febbraio del 2010, i prodotti che sono risultati i meno sicuri sono i vestiti per bambini: cordoncini e lacci, soprattutto quelli presenti nella zona del collo, che possono rimanere impigliati nelle biciclette o nelle porte.

Al fine di evitare queste situazioni l’UNI (Ente Nazionale Italiano di normazione) ha pubblicato la norma UNI EN 14682, che si occupa di questo particolare aspetto di sicurezza dei capi di vestiario. La norma prevede requisiti diversi per le seguenti due fasce di età: bambini piccoli (dalla nascita fino a 7 anni), bambini e giovani (dai 7 ai 14 anni).

Ad esempio, per i bambini da 0 a 7 anni non possono essere utilizzati laccetti, corde funzionali o corde decorative nei cappucci e nella zona del collo, mentre per bambini da 7 a 14 anni sono ammessi solo laccetti di forma circolare (ad anello, senza estremità libere) con le seguenti caratteristiche: quando il capo è aperto (in posizione rilassata) il laccetto circolare non deve sporgere dal capo; quando il capo è chiuso (in posizione “tirata”) la lunghezza della circonferenza sporgente non deve essere superiore a 15 cm.

La norma EN 14682 è stata citata nella Gazzetta ufficiale europea ai sensi della direttiva sulla Sicurezza Generale dei Prodotti (2001/95/EC) recepita in Italia dal Codice del Consumo D.lgs 6 settembre 2005, n.206.


Controlli

Le autorità di vigilanza procedono a controlli sulla presenza dell'etichettatura di composizione e sulla correttezza delle indicazioni ivi contenute, nonché sulla conformità della composizione dichiarata alla composizione effettiva. Svolgono funzioni di vigilanza sull’etichettatura dei prodotti tessili, oltre alle Camere di Commercio, il Ministero dello Sviluppo economico, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza ecc.

ll controllo, che può avvenire sulla base di segnalazione di soggetti interessati oppure in base ad una programmazione periodica dell’ente camerale, può essere:

  • controllo visivo/formale;
  • controllo documentale;
  • controllo materiale, sul prodotto, con esecuzione di analisi di laboratorio a seguito di prelievo


Sanzioni

La violazione delle prescrizioni contenute nel Regolamento 1007/2011 è variamente sanzionata dall'art. 4 del D.Lgs. 190/2017. Sono previste sanzioni anche per le violazioni in materia di sicurezza richiamate dal Codice del Consumo.


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Ultimo aggiornamento:

18/01/2024