Codice del consumo

Sicurezza generale dei prodotti

Le disposizioni del D.Lgs. 260/2005 si applicano in assenza di normative comunitarie e nazionali che disciplinano gli aspetti di informazione al consumatore, etichettatura e sicurezza dei prodotti o agli aspetti non disciplinati dalle normative di settore.

Informazioni ai consumatori ed etichettatura generale dei prodotti (artt. 5-12 codice del consumo)

I prodotti offerti in vendita al consumatore finale devono riportare sull' etichetta, sul prodotto, sulla confezione o sul foglio informativo, almeno le indicazioni relative a:
• denominazione legale o merceologica del prodotto;
• nome/ragione sociale/marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
• eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose, all'ambiente;
• materiali impiegati e metodi di lavorazione ove possano essere determinati per la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto;
• istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d'uso, se utili ai fini della fruizione e sicurezza del prodotto.

Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese in lingua italiana.

Sanzioni
La mancata ottemperanza agli obblighi di informazione nei termini sopra riportati comporta una sanzione da euro 516 a euro 25.823. La determinazione della misura della sanzione farà riferimento ai seguenti criteri: prezzo del prodotto e unità di prodotto poste in vendita.


I prodotti offerti in vendita al consumatore finale devono essere sicuri, non devono cioè presentare alcun rischio per la salute e la sicurezza o presentare solo rischi minimi e accettabili compatibili con un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione i prodotti alimentari di cui al regolamento CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002.

Destinatari delle disposizioni sulla sicurezza dei prodotti sono il produttore ed il distributore.
Per  produttore si intende:

I) il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità;

II) qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o altro segno distintivo;

III) colui che rimette a nuovo il prodotto;

IV) il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità;

V) qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto;

VI) gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

Per distributore si intende qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.
Alla diversità dei ruoli è ricondotto un diverso regime di responsabilità.

Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo.

Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l’informazione appropriata ed efficace nei confronti dei consumatori.

Le misure di cui al comma 3 comprendono:

a) l’indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell’identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l’omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;

b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l’informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.

Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità a norma dell’art. 107. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell’autorità competente.

Il distributore deve agire con diligenza nell’esercizio della sua attività per contribuire a garantire l’immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:

a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;

b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;

c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b) conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l’origine dei prodotti per un periodo di 10 anni dalla data di cessione al consumatore finale.

Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l’obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all’art. 106, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.

Inoltre tutti gli operatori sono tenuti alla collaborazione con l’autorità di vigilanza. In particolare il produttore deve fornire su richiesta la documentazione attestante la presunzione e valutazione di sicurezza del prodotto, il distributore è tenuto a collaborare per rintracciare l’origine del prodotto.

Sul prodotto e/o suo imballaggio devono essere riportati (Art. 104 comma 4 lettera a):
- marchio o denominazione commerciale registrata/nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità o dell’importatore;
- dati identificativi del prodotto: tipo (in alternativa, marca, modello, articolo, lotto, codice, codice a barre), o eventualmente partita di prodotti di cui fa parte.

Sul prodotto o suo imballaggio o documento di accompagnamento devono essere indicate (Art. 104 comma 2):
- avvertenze su eventuali rischi derivanti dall’uso – normale o ragionevolmente prevedibile – del prodotto
- informazioni su come prevenire detti rischi.

Per i prodotti non ricadenti nell’ambito della legislazione e disciplinati dalla normativa sulla sicurezza generale dei prodotti, non è prevista l’apposizione della marcatura CE.


Nel caso di prodotti (esclusi alimentari, farmaci e dispositivi medici) che presentano rischi gravi per la salute e la sicurezza dei consumatori si ricorre al  RAPEX .
RAPEX è il sistema rapido di scambio di informazioni tra Paesi membri dell'Unione Europea e la Commissione europea sulle azioni intraprese per prevenire o vietare la commercializzazione o l'uso di prodotti (esclusi alimentari, farmaci e dispositivi medici) che presentano rischi gravi per la salute e la sicurezza dei consumatori. Tale sistema registra sia i provvedimenti emessi dalle autorità di vigilanza (divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato) sia i provvedimenti posti in essere da fabbricanti e distributori (ritiro dal mercato e richiamo dai consumatori).


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Ultimo aggiornamento:

14/12/2023