Organismi che eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura



Come ottenere e mantenere il riconoscimento dell'abilitazione


Adempimenti per l’avvio della attività:
Il 18 settembre 2017 è entrato in vigore il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, che attua la normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio conformi alla normativa nazionale ed europea: di particolare rilievo è la regola in esso contenuta, che riserva la verifica periodica principalmente ad imprese che abbiamo ottenuto un determinato riconoscimento da ACCREDIA, il cosidetto "accreditamento".
 
Dal 18 settembre 2017, l’impresa che intenda avviare ex novo l’attività di verificazione periodica di strumenti di misura, dovrà prima di tutto ottenere da ACCREDIA il certificato di accreditamento quale ORGANISMO che operi in base ad una delle seguenti norme o successive revisioni:
  1. UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
  2. UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 – Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura – come laboratorio di taratura;
  3. UNI CEI EN ISO/IEC 17065 :2012 - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni.
Ottenuto il certificato ACCREDIA, detti organismi dovranno presentare segnalazione certificata di inizio attività (in sigla SCIA) ad Unioncamere indicando, tra l’altro, le tipologie di strumenti sulle quali intendono effettuare la verifica periodica, specificandone le caratteristiche metrologiche, e allegando copia del corrispondente certificato di accreditamento.
 
Unioncamere, ricevuta la SCIA, effettua la verifica documentale della segnalazione e delle dichiarazioni a corredo, e assegna il numero identificativo da inserire nel logo del sigillo che l’organismo adopererà per “chiudere” lo strumento al termine di una verifica periodica positiva; inoltre forma l’elenco pubblico degli organismi che hanno presentato la SCIA. Alla SCIA si applicano le disposizioni della L. 241/90 (artt. 19 e 21 e Capo IV-bis).
 
Per informazioni più dettagliate, si consiglia di consultare la sezione “metrologia legale” all’interno del sito Unioncamere, a tutt’oggi raggiungibile mediante il seguente link:
 
Obblighi operativi:
Gli organismi sono tenuti:
  • ad eseguire la verifica periodica entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta dei titolari degli strumenti;
  • ad attenersi strettamente alle procedure di verifica contenute, indicate o richiamate dal DM 93/2017 per le diverse categorie di strumenti;
  • al rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dal D.M. 93/2017 ed in particolare a comunicare a Unioncamere e alle Camere di Commercio interessate i dati delle verificazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla verifica; le comunicazioni dovranno avvenire attraverso il servizio informativo delle Camere di commercio dedicato alla metrologica legale, raggiungibile al sito: http://praticaeureka.infocamere.it/ptsm/Home.action?x=1
Sorveglianza:
Come già evidenziato in altra parte del sito (scheda "strumenti di misura"), la Camera di commercio competente sul luogo dove lo strumento è in servizio, esercita l’attività di vigilanza su un campione degli strumenti che l’organismo ha sottoposto a verificazione periodica.
 
Inoltre l’organismo è soggetto all'attività di sorveglianza di ACCREDIA, che tra l’altro è destinataria della segnalazione delle anomalie eventualmente riscontrate dalla Camera in sede di vigilanza.
 
L’Ente di accreditamento procede periodicamente a verificare il mantenimento dei requisiti che l’organismo deve possedere per conservare il certificato, tenendo conto delle segnalazioni pervenute e anche mediante visite presso le unità operative ed i luoghi in cui si svolge l’attività.
 
ACCREDIA comunica tempestivamente ad Unioncamere la sospensione o la revoca del certificato di accreditamento a seguito dell’attività di sorveglianza Unioncamere; sulla base di questa comunicazione, adotta il divieto di prosecuzione attività dopo aver sentito l’organismo coinvolto.




Elenco organismi di verificazione periodica - Curato e aggiornato da Unioncamere


È importante affidare la verifica periodica dei nostri strumenti di misura ad imprese abilitate. L'applicazione del "bollino verde", ed il rispetto di tutte le altre formalità previste dal DM 93/2017, è perfettamente inutile se l'impresa contattata non è autorizzata ad operare sulla tipologia di strumenti di cui ci serviamo. In un caso del genere, la verifica periodica è come non fosse stata fatta.
 
Unioncamere aggiorna tempestivamente l'elenco degli organismi di verificazione periodica, distinguendo tra le imprese che operano in regime transitorio e quelle che hanno già completato il percorso di accreditamento. Occorre controllare quanto riportato in elenco, per comprendere a quali categorie di strumenti una determinata impresa è autorizzata ad operare, prestando anche attenzione alla tipologia e alla portata: in altre parole è necessario prestare attenzione alle classificazioni, perchè lo strumento che sottoponiamo a verifica periodica deve essere ricompreso tra le abiltazioni delle imprese a cui ci si rivolge. Nell'elenco Unioncamere, le caratteristiche metrologiche degli strumenti a cui un determinato organismo è abilitato, sono riportate sotto il paragrafo "Dati strumento".


LINK UTILI



Prenota il tuo appuntamento
A chi rivolgersi

Regolazione e tutela del Mercato

 
Forlì - corso della Repubblica 5
tel. +39 0543 713424
orario di sportello (solo su appuntamento):
dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.30 (chiuso il venerdì)
 
Rimini - via Sigismondo Pandolfo Malatesta 28
tel. +39 0541 363829
orario di sportello (solo su appuntamento):
dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 (chiuso il lunedì)