Vidimazione schede tecniche sottoprodotti


Con Decreto Ministeriale n. 264 del 13 ottobre 2016, il Ministero dell'Ambiente ha emanato il Regolamento che definisce le modalità con cui il detentore può dimostrare la sussistenza dei requisiti che consentono di qualificare un residuo di produzione come sottoprodotto e non come rifiuto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Pertanto, le imprese produttrici o riutilizzatrici dei sottoprodotti in possesso dei requisiti possono richiedere, senza alcun onere, l'iscrizione volontaria nell’Elenco pubblico dei sottoprodotti, istituito dalle Camere di Commercio per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti e utilizzare le "schede tecniche" contenenti le informazioni sui sottoprodotti.


Modalità per la vidimazione delle schede tecniche

Se un'impresa intende avvalersi delle schede tecniche ha l'obbligo di vidimazione delle stesse presso la competente Camera di Commercio (art. 5 co. 6 del D.M. 264/2016). 

La competenza territoriale della Camera di Commercio fa riferimento all’ubicazione della sede o unità locale interessata alla produzione/utilizzo del sottoprodotto.

Le schede tecniche dei sottoprodotti (a modulo continuo o su carta formato A4) non devono essere già compilate né firmate, ma riportare i dati anagrafici dell'impresa e i riferimenti all'impianto di produzione.

Inoltre, devono sempre essere accompagnate da un frontespizio (nell'area download in calce a questa pagina è disponibile un fac-simile).

Ciascuna pagina deve contenere i seguenti dati:

  • denominazione e codice fiscale dell’impresa
  • dicitura: "Scheda tecnica identificazione sottoprodotto (art. 5, co. 6 D.M. 264/2016)"
  • indirizzo dell'impianto di produzione
  • autorizzazione/ente rilasciante (eventuale)
  • data di rilascio dell'autorizzazione (eventuale)
  • numerazione progressiva per blocchi di pagine

Il retro, se non utilizzato, va barrato (o annullato con la dicitura "pagina non utilizzabile" o similari).

Le schede tecniche devono essere presentate per la vidimazione con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico (di cui all’art. 190 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152). Pertanto:

  • devono essere accompagnate dal modulo L2 (disponibile nell'area download in calce alla pagina 'Bollatura libri e registri'), compilato con i dati dell’impresa per la quale si richiede la vidimazione, il REA ed il numero di telefono del richiedente.
  • nel modulo devono essere indicati il numero delle schede tecniche da vidimare e le pagine.
  • per la vidimazione sono dovuti i diritti di segreteria pari ad € 25 (pagamento in contanti/bancomat allo sportello oppure attraverso la piattaforma PagoPA).

Nel caso in cui la presentazione e/o il ritiro delle schede sia effettuato da una persona diversa da titolare di impresa individuale, legale rappresentante o amministratore di società, è necessario allegare la lettera di incarico (disponibile nell'area download in calce alla pagina 'Bollatura libri e registri') .


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Ultimo aggiornamento:

26/01/2024