Sì, il formulario in originale è disponibile presso lo sportello Certificazione Estero del Servizio  Internazionalizzazione.
Sì, anche la sede decentrata di Cesena è abilitata al rilascio dei CARNET ATA.
La polizza Assitalia, necessaria per ottenere il rilascio di un Carnet ATA è a favore dell'Unioncamere di Roma, ente garante nel sistema di garanzie internazionali A.T.A. e tutela la stessa Unioncamere nel caso in cui le ditte non rimborsino nei termini stabiliti eventuali diritti doganali addebitati dalle dogane straniere in seguito ad irregolarità nell'uso di un carnet. Tali diritti doganali che l'Unioncamere anticipa alle dogane straniere, devono comunque essere pagati, pena la sospensione dal servizio.
No. Nel caso di necessità a rimanere in un paese estero per più di un anno, si può però richiedere un carnet sostitutivo. Per la procedura occorre contattare lo sportello Certificazioni Estero, oppure la sede di Cesena. I costi per la pratica sono quelli relativi all'acquisto di un nuovo carnet con relativa polizza cauzionale. Occorre inoltre accertarsi presso la dogana straniera che ha vistato la souche di importazione, che il carnet sostitutivo sia una prassi accettata. Non tutti i paesi infatti prevedono la possibilità di utilizzare un carnet sostitutivo.
In caso di smarrimento o furto del carnet, per completare le operazioni doganali e per permettere quindi il rientro della merce, occorre che il titolare sporga denuncia alle competenti Autorità di Polizia e che questa venga presentata alla Camera di Commercio, unitamente alla richiesta di duplicato su carta intestata della ditta, firmata dal legale rappresentante. Lo sportello Certificazioni Estero provvederà a rilasciare il duplicato della copertina verde del carnet, compilata in modo identico all'originale, completa del numero di fogli necessari per il rientro della merce. Il costo sarà rappresentato solo dal numero dei fogli aggiuntivi necessari. Il richiedente dovrà spedire il duplicato al corrispondente in Tunisia per effettuare l'operazione di riesportazione dalla Tunisia e di reimportazione in Italia entro l'anno di validità del carnet. Dopo tale data verranno addebitati i diritti doganali.
La riesportazione della merce dai Paesi esteri dopola data di scadenza, costituisce irregolarità e farà sorgere l'obbligo del pagamento di diritti doganali. La dogana estera in questo caso non vidimerà l'uscita sul carnet e comunicherà ad UNIONCAMERE l'importo dei diritti doganali che la ditta dovrà pagare. Al rientro della merce in Italia occorre esibire il Carnet in dogana, per non pagare i diritti doganali all'importazione ed effettuare l'operazione di reimportazione definitiva, anche se scaduto. Se la merce non rientra entro 30 giorni dalla scadenza, occorre richiedere alla Camera di Commercio emittente la rimessa in termini.
A seguito di un accordo tra i Paesi dell'Unione Europea e Taiwan, la temporanea esportazione e importazione di merci tra i Paesi dell'Unione e Taiwan è consentita con un carnet apposito denominato C.P.D. China/Taiwan, valido solo per Taiwan. La modalità di rilascio e le regole per l'utilizzo del carnet C.P.D. China/Taiwan sono le stesse applicate per il carnet A.T.A. Se poi la ditta ha anche la necessità di spostarsi con la merce da Taiwan alla Repubblica Popolare Cinese, poiché la Cina accetta carnet A.T.A. solo per mostre e fiere e non per materiale professionale, occorrerà aprire una "temporanea importazione" presso le autorità doganali cinesi, presentando una fattura pro-forma/lista valorizzata con l'elenco di tutta la merce e i rispettivi valori. La dogana farà versare una cauzione sul valore complessivo della merce, che verrà restituita alla ditta quando la merce tornerà indietro.
Per l'entrata e l'uscita da Taiwan occorre fare il carnet C.P.D. China/Taiwan e per spostarsi poi in Cina, occorre fare un carnet A.T.A. Quindi, in questo caso, per la stessa merce, occorrono due carnets con le rispettive polizze.
NO, esiste una facilitazione concessa solo dalle autorità doganali svizzere per la quale quando è l'autore stesso che deve esportare in via temporane a le proprie opere in territorio elvetico per esporle in una galleria, in una mostra privata o pubblica, è sufficiente che l'autore faccia una lista descrittiva dei propri quadri o delle proprie opere e che la presenti alla dogana di confine. Questa concessione riguarda unicamente la dogana svizzera. Per quanto riguarda l'uscita dall'Italia occorre informarsi presso la dogana per le normali pratiche di esportazione necessarie.
Se l'ente organizzatore della mostra è un ente pubblico, per l'esportazione temporanea in Svizzera di quadri, sculture e opere d'arte in genere, si deve richiedere il carnet A.T.A. presso lo sportello documenti per l'estero della Camera di Commercio. Se invece l'ente organizzatore della mostra è un privato, le autorità doganali svizzere non accettano il carnet A.T.A. ma occorre fare una "temporanea" in dogana, preparando una lista delle opere (in questo caso la dogana fa versare una cauzione sul valore delle merci che verrà restituita al ritorno). Occorre comunque avere il benestare delle Belle Arti nei casi previsti dalla normativa vigente in materia.
11. E se dovessimo esportare in via temporanea per delle mostre e fiere le nostre opere d'arte in diversi Paesi extra-CEE , vi sono le stesse regole che ci sono per la Svizzera? Per l'esportazione temporanea di opere d'arte negli altri Paesi che accettano il carnet A.T.A. viene richiesto il carnet A.T.A. senza particolari distinzioni fra organizzatori pubblici o privati, fermo restando il benestare delle Belle Arti nei casi richiesti. Se il Paese di destinazione non è tra quelli aderenti alla convenzione ATA occorre fare una temporanea in dogana.
Sì, in una comunicazione del novembre 2004, l'Unioncamere ha precisato che l'India ha esteso l'utilizzo del carnet ATA per mostre e fiere anche per merci destinate a fiere o mostre organizzate da privati e non solo più per quelle ufficialmente riconosciute.
Se il carnet non viene utilizzato correttamente, le dogane, attraverso le contestazioni doganali, possono far pagare diritti doganali e tasse di rego larizzazione. Per evitare spiacevoli conseguenze, possiamo elencare i principali motivi di irregolarità e i relativi suggerimenti:
- MANCATO RISPETTO DELLA DATA LIMITE PER LA RIESPORTAZIONE: nonostante il carnet sia valido per 365 giorni dal rilascio, alcune dogane, per esempio quella della Serbia, hanno la facoltà di concedere un tempo minore, di solito 1 o 2 mesi. Controllare quindi la data che viene apposta dalla dogana estera sulla souche bianca di importazione (FINAL DATE FOR RE-EXPORTATION). Se occorre lasciare la merce nel paese per un periodo maggiore, rivolgersi alla dogana estera prima di tale data per richiedere una proroga.
- RIESPORTAZIONE OLTRE LA SCADENZA: la merce deve obbligatoriamente uscire dal paese estero entro la data di scadenza del carnet. Anche un solo giorno di ritardo comporta il pagamento dei dazi. Si raccomanda quindi di organizzare per tempo il rientro della merce.
- MANCATA VIDIMAZIONE DEL CARNET IN FASE DI RIESPORTAZIONE O CHIUSURA DEL TRANSITO: ricordarsi in frontiera, al momento della riesportazione, anche se non si viene fermati dai doganieri, di chiedere e pretendere la vidimazione del carnet. Se la partenza avviene da un aeroporto occorre richiedere il controllo della merce e la vidimazione del carnet da parte dei doganieri prima di effettuare il "check in". Quandola merce è diretta ad una fiera in Svizzera (Ginevra o Basilea), i doganieri di frontiera apriranno un transito per scortare la merce fino alla dogana interna presso la fiera, dove avverrà la chiusura del transito e, contestualmente, l'operazionedi importazione (souche bianca di "importation") con relativo controllo della merce. Finita la fiera ricordarsi quindi di ripassare dall'ufficio doganale interno per l'operazione di "re-exportation" e l'apertura del transito, il quale andrà obbligatoriamente "chiuso" in frontiera al momento dell'uscita dal territorio elvetico.
- POSSIBILI ERRORI DI TRASCRIZIONE SULLE SOUCHE DA PARTE DELLE DOGANE DEI NUMERI D'ORDINE DEI PEZZI: controllare sempre l'esatta corrispondenza tra i numeri d'ordine dei pezzi riesportati e la relativa annotazione sulla souche bianca di riexportation da parte del doganiere estero.
- SMARRIMENTO DEL CARNET: il carnet va conservato con attenzione o consegnato a destino con la raccomandazione che venga custodito in modo opportuno. Una volta rientrati, se non verrà più utilizzato fino alla scadenza, è preferibile restituirlo subito per evitare che vada smarrito. Prima di utilizzare il carnet, perché sia valido, lo stesso deve essere presentato ad una qualsiasi  dogana italiana o comunitaria, interna o di frontiera per la presa in carico e l'operazione di esportazione. Le dogane estere possono rifiutare Carnets ATA che non siano stati precedentemente vistati da una dogana comunitaria



Ultimo aggiornamento:

27/03/2024