Rilascio Carta Conducente



Documentazione

La Carta del Conducente viene rilasciata ai residenti nelle province di Forlì-Cesena e Rimini. Per i cittadini stranieri, la residenza viene valutata facendo riferimento anche al principio di derivazione europea di "residenza normale".

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

  • patente di guida in corso di validità e di categoria appropriata (di norma superiore alla B, se non altrimenti previsto dalla normativa vigente) alla conduzione di veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci, secondo quanto previsto all’art. 2 del Regolamento CE 561/06;
  • carta d'identità, passaporto o altro documento d'identità in corso di validità del conducente;
  • tessera sanitaria;
  • foto tessera su carta fotografica delle dimensioni minime di 35x45 mm (obbligatoria anche in caso di richiesta di rinnovo/sostituzione/modifica dati della Carta Tachigrafica).

I cittadini extracomunitari, in aggiunta alla documentazione di cui sopra, devono allegare:

  • permesso/carta di soggiorno in corso di validità;
  • eventuale copia del Passaporto, per agevolare i controlli con la Questura sulla validità dei permessi di soggiorno;
  • attestato del conducente per lo svolgimento di trasporti internazionali ovvero nazionali firmato dal datore di lavoro (modello scaricabile a fondo pagina nella sezione Download);
  • documentazione relativa alla posizione lavorativa (modello scaricabile in fondo alla pagina nella sezione Download), contratto di lavoro, ultima busta paga e ogni altro documento atto a dimostrare il possesso della "residenza normale".

Si precisa che, se la domanda viene presentata presso gli sportelli camerali direttamente dal titolare, non sarà necessario esibire fotocopie dei documenti di riconoscimento bensì occorrerà essere in possesso dei soli originali. 

"Alla scadenza del periodo di validità il possessore della Carta è tenuto alla sua restituzione sia nel caso di rinnovo sia in tutti i casi in cui il possessore non necessiti più della Carta per l'esercizio della sua attività ovvero abbia perso i requisiti necessari al rilascio della Carta stessa" (Decreto 23 giugno 2005 - art. 3 co.5).

La Carta del Conducente ha la durata di 5 anni dalla sua emissione.

 




Scadenze Rinnovi e Restituzioni

La richiesta di rinnovo di una carta del conducente deve essere presentata esclusivamente alla Camera di commercio presso cui il richiedente ha la sua residenza entro il termine di 15 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza (Decreto 23 giugno 2005 - art. 8 co.1).

Si ricorda che il sistema informatico di registrazione è in grado di gestire solo le domande di rinnovo presentate nei 30 giorni precedenti la scadenza, pertanto si consiglia di non presentare la domanda prima di questi termini.

Le Carte Tachigrafiche sono rinnovabili alla scadenza fermo restando il permanere delle condizioni necessarie per il rilascio e sono utilizzabili solamente a partire dalla data di scadenza della carta precedente.
Il titolare, prima della restituzione della carta deve provvedere allo scarico dei dati in essa contenuti al fine di poter garantire la messa a disposizione degli stessi in caso di richiesta da parte delle competenti Autorità di Controllo.

Relativamente alla Carta Conducente la modulistica ministeriale prevede che alla scadenza del periodo di validità della Carta, il titolare è tenuto alla sua restituzione trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza ed avendo assicurato il trasferimento dei dati in essa contenuti. A tal proposito sarà necessario compilare l'apposito Modello di restituzione corredato da un documento di riconoscimento in corso di validità.




Sostituzione carta tachigrafica

Tutte le Carte Tachigrafiche possono essere sostituite nei seguenti casi:

  • per scadenza (vedasi la Sezione "Scadenze Rinnovi e Restituzioni");
  • per modifica dati;
  • per malfunzionamento-danneggiamento-smarrimento-furto.

E' necessario presentare Modello di domanda per l'emissione di una nuova Carta insieme alla stessa documentazione richiesta per il primo rilascio.


Il titolare/legale rappresentante (se trattasi di azienda) di una carta tachigrafica può richiedere l’emissione di un nuovo dispositivo, in sostituzione di quello in suo possesso ed ancora in corso di validità, in caso di modificazione di uno dei dati amministrativi stampati sulla facciata della carta e registrati nella memoria della stessa.
In caso di cambio della patente non sarà necessario richiedere una nuova Carta Tachigrafica se viene mantenuto il collegamento con il vecchio numero di patente. Se invece nella Carta Tachigrafica risulta un numero di patente non più presente nel codice 71, occorrerà richiedere una nuova Carta Tachigrafica.

In caso di malfunzionamento della carta verificatosi entro 6 mesi dal rilascio e certificato dagli operatori di sportello, potrà essere rilasciato un nuovo dispositivo gratuitamente. Se il malfunzionamento viene rilevato oltre i sei mesi dall'emissione, la Carta potrà essere sostituita pagando un diritto di segreteria ridotto di euro 17,00. La carta sostitutiva avrà la stessa scadenza della carta sostituita.

Il furto o lo smarrimento della Carta deve essere denunciato al più presto alle Autorità competenti. 
La denuncia di smarrimento o di furto, da allegare all'istanza di richiesta della nuova carta, deve essere formulata per iscritto, firmata dal titolare ed indicare gli estremi della Carta non più posseduta.

La Carta sostitutiva verrà prodotta al costo di 37.00 euro e riporterà la stessa data di scadenza della Carta sostituita.



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Ultimo aggiornamento:

18/04/2024