Accesso agli atti - civico e documentale

Il diritto di accesso agli atti garantisce la possibilità di consultare documenti di tipo amministrativo, valutate le necessità, per favorire la trasparenza e dimostrare l'imparzialità dell'ente. 

L'accesso agli atti può essere civico e documentale: in questa sezione le differenze tra uno e l'altro, e come richiederli.



Tipologie di accesso agli atti

  • Accesso documentale (o accesso agli atti) ha come oggetto i documenti amministrativi e può essere inoltrato esclusivamente da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento oggetto di richiesta di accesso. La richiesta documentale può essere informale o formale. il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, anche mediante richiesta verbale, esclusivamente nel caso in cui larichiesta non necessiti di ulteriori approfondimenti istruttori  e non risulti l'esistenza di controinteressati. (Legge n. 241/1990).
  • Accesso civico
    • semplice ha come oggetto documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative. Chiunque, nel caso che la Pubblica Amministrazione abbia omesso la pubblicazione, anche parziale, di tali documenti o informazioni, può chiederne la pubblicazione sul sito istituzionale. La richiesta di accesso civico semplice non deve essere motivato. (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. – Decreto trasparenza);
    • generalizzato ha come oggetto i dati e i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, per i quali, quindi, non sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione. Sono fatti salvi i limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. – Decreto trasparenza).




Accesso civico

È possibile avvalersi dell’istituto dell’ACCESSO CIVICO che consente a chiunque di richiedere, gratuitamente e senza motivazione, documenti, informazioni o dati di cui è stata omessa la pubblicazione

Informativa sull'accesso civico

Le richieste possono essere presentate utilizzando il modulo unico per richiesta di accesso documentale e civico generalizzato scaricabile nella sezione a destra "file utili".




Accesso documentale (accesso agli atti)

L'accesso ai documenti amministrativi (o accesso agli atti), previsto dall'art. 22 della Legge n.241/1990, consente di prendere visione e di conservare copia dei documenti amministrativi detenuti dalla Pubblica Amministrazione. Chi richiede l'accesso agli atti, però, dovrà dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.

La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.

Il diritto di accesso documentale è esercitabile fino a quando la Camera di commercio ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi.

Come presentare una richiesta di accesso documentale alla Camera di commercio della Romagna?

Utilizzando il modulo unico per richiesta di accesso documentale e civico generalizzato scaricabile nella sezione 'download'.

La richiesta va indirizzata all'ufficio che detiene il documento oggetto dell'accesso. Nel caso in cui non si conosca l'ufficio competente al quale destinare la richiesta, questa può essere indirizzata all'ufficio protocollo della Camera di commercio della Romagna che procederà all'inoltro all'ufficio competente.

Di norma, richiesta va trasmessa alla PEC istituzionale della Camera di commercio, ma è ammessa anche la presentazione a mano, per posta ordinaria o elettronica non certicata:

PEC: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it 
indirizzo: Corso della Repubblica, 5 – 47121 Forlì (FC)

Se sottoscritta con firma autografa inviata per posta ordinaria, per posta elettronica semplice o presentata a mano, la richiesta deve essere accompagnata da copia del documento d’identità valido del richiedente,

La copia del documento d’identità non è necessaria se la richiesta è inviata per posta elettronica e sottoscritta con firma digitale, oppure se è firmata in modo autografo alla presenza di un dipendente dell'ente.

Nel caso in cui la richiesta non sia presentata dall'interessato ma da suo delegato/rappresentante, deveessere allegata la procura/delega.

La richiesta deve contenere:

  • le generalità del richiedente con i relativi recapiti, anche elettronici
  • gli estremi del documento richiesto o gli elementi che ne consentano l'individuazione
  • la motivazione e l’interesse concreto, diretto e attuale posto alla base della richiesta (che deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui è chiesto l'accesso).

La Camera di commercio della Romagna ha la responsabilità di informare eventuali controinteressati che possono presentare opposizione motivata. 

Termine del procedimento

L'Ente prenderà una decisione a proposito della richiesta di accesso documentale entro 30 giorni dalla data di protocollo, fatti salvi i termini di sospensione e in assenza di ricorso dai controinteressati. Decorsi inutilmente i 30 giorni, la richiesta si intende respinta.

Per saperne di più

È possibile consultare e scaricare l'estratto del disciplinare interno della Camera di commercio della Romagna, anche nella sezione 'link utili' in basso.




Responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento

Per l’accesso documentale e per l’accesso civico generalizzato il responsabile del procedimento è il funzionario responsabile dell’ufficio che detiene il documento, l'atto o l'informazione oggetto dell'accesso.

Il responsabile dell’adozione del provvedimento finale è il dirigente d’area o il funzionario responsabile dell’ufficio, delegato dallo stesso dirigente di area.

Per l’accesso civico semplice il responsabile del procedimento è il RPCT (responsabile prevenzione corruzione e trasparenza dell'ente).


DOWNLOAD
Scarica il Disciplinare accesso documentale


Scarica il Modulo unico per l'accesso documentale e civico generalizzato



LINK UTILI


Servizi online
Consulta l'estratto del disciplinare interno 


Ultimo aggiornamento:

27/03/2024