Brevetto europeo


Traduzione brevetto europeo

Se il brevetto viene concesso, il richiedente può iniziare le procedure di convalida in tutti gli Stati da lui designati o solo in alcuni di essi. Se la lingua del brevetto non è una lingua ufficiale dello Stato designato, si dovrà provvedere al deposito della relativa traduzione, dichiarata conforme all'originale.

Pertanto, allo scopo di conferire efficacia ad un brevetto europeo già rilasciato (B1) e designante l’Italia, occorre che il titolare, ai sensi dell’art. 56, commi 1 3 e 4, del D.Lgs n. 30 del 10/02/2005 fornisca:

  1. La traduzione in lingua italiana dell’intero testo del brevetto europeo concesso, dichiarata conforme al testo originale dal titolare del brevetto.
  2. Il domicilio eletto in uno Stato membro dell'Unione europea per ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni.

La documentazione deve essere fornita entro il termine di 3 (tre) mesi a decorrere dalla data in cui nel bollettino Europeo è pubblicata la menzione della concessione del brevetto. Qualora il richiedente non riesca a rispettare tale termine, è possibile fare richiesta di continuazione della procedura, ai sensi dell’art. 192, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 30/05 entro due mesi dalla scadenza del termine non osservato. Alla richiesta deve essere allegata la prova del pagamento del diritto previsto per la continuazione della procedura nella tabella A allegata al D. M. 02/04/2007, che ammonta a 300 euro, da corrispondere esclusivamente con modulo F24 codice identificativo “C300”.

La traduzione può essere presentata secondo le seguenti modalità:

  • Online, tramite il sistema di deposito telematico: https://servizionline.uibm.gov.it, previa registrazione.
  • In modalità cartacea, presso le Camere di Commercio italiane
  • Tramite servizio postale all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Via Molise, 19 – 00187 Roma, Italia), con modalità tale da assicurarne l’avviso di ricevimento.



Ultimo aggiornamento:

02/02/2024