Violazioni Registro Imprese



Sanzioni Registro Imprese

Le sanzioni Registro Imprese vengono applicate in caso di presentazione delle istanze (di iscrizione, modifica e cessazione) oltre i termini previsti dal Codice Civile o dalle altre Leggi di riferimento.




Riferimenti normativi

Si rimanda alla Guida interattiva agli adempimenti societari, per la consultazione degli articoli che prevedono obblighi e termini di deposito pratiche al Registro delle Imprese.

Codice Civile




Importi

L'importo delle sanzioni è rispettivamente stabilito dagli artt. 2194 e 2630 del codice civile.

Art. 2194 c.c. – Inosservanza dell'obbligo di iscrizione

"Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10 a € 516".

Art. 2630 c.c. – Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi

"Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestiste in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo".

Per violazioni commesse a far data dal 15 novembre 2011 (entrata in vigore della Legge n. 180/2011 recante "Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese") i pagamenti liberatori (in misura ridotta) indicati nel verbale di accertamento risultano i seguenti:

  • euro 20,00 per le imprese individuali e notai
  • euro 206,00 per le società (ridotto ad euro 68,66 se la presentazione dell'istanza avviene nei primi 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti)
  • euro 274,66 per il deposito del bilancio/situazione patrimoniale dei consorzi (ridotto ad euro 91,56 se il deposito avviene nei primi 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti).

Ai predetti importi vanno aggiunte le spese di procedimento e di notifica per ogni obbligato principale pari ad euro 49,00.




Modalità di pagamento

Il versamento potrà essere effettuato dagli obbligati principali oppure dall'obbligato in solido tramite il modello F23 precompilato allegato al verbale di accertamento.

Al fine di una più certa registrazione del pagamento è consigliabile inviare copia delle quietanze all’indirizzo di posta elettronica certificata: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it.




Rimborsi per doppi pagamenti

Nel caso in cui sia stato versato un importo superiore a quello dovuto è possibile chiederne il rimborso:

  • all'Agenzia delle Entrate per l’importo della sanzione (codice tributo 741T), trattandosi di introito erariale;

  • alla Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini per l’importo delle spese di procedimento e notifica (codice tributo AFCT) presentando l’apposito Modulo di richiesta rimborso che si trova in fondo alla pagina.

    La domanda corredata della documentazione attestante il pagamento in esubero deve essere inviata alternativamente tramite:

    • posta elettronica certificata: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it

    • spedizione alla Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, C.so della Repubblica, 5 – 47121 Forlì


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Ultimo aggiornamento:

22/04/2024