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Violazioni Rea

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Sanzioni Rea

Le sanzioni REA vengono applicate in caso di denuncia al Repertorio Economico Amministrativo:

  • presentata oltre il termine di 30 giorni dalla data di decorrenza dell'evento
  • omessa
  • non veritiera

Riferimenti normativi

Regio Decreto n. 2011 del 20 settembre 1934
Legge n. 630 del 4 novembre 1981
Legge n. 689 del 24 novembre 1981
Decreto Legge n. 357 del 28 agosto 1987 conv. in Legge n. 435 del 26 ottobre 1987
Decreto Legge n. 55 del 28 febbraio 1983 conv. in Legge n. 131 del 26 aprile 1983
Decreto Ministeriale 9 marzo 1982

Parere del Consiglio di Stato

Con Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3627/C del 5 agosto 2009 è stato emanato il Parere del Consiglio di Stato n. 898/2008 emesso in data 23 luglio 2009 Sezione Terza in materia di sanzioni per il mancato rispetto dei termini di presentazione delle denunce REA.

Con il predetto Parere, il Consiglio di Stato ribadisce che gli obblighi pubblicitari a carico delle imprese in precedenza riferiti al Registro delle Ditte non risultano aboliti con la soppressione di quest'ultimo, bensì semplicemente trasferiti ad altro “soggetto”, il Repertorio Economico Amministrativo, che è attualmente preposto alla conservazione e pubblicazione dei dati economici e/o amministrativi con esclusione delle notizie già iscritte o annotate al Registro delle Imprese. Pertanto sempre secondo il Consiglio di Stato, permane il presupposto per l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla normativa in materia di Registro delle Ditte (già disciplinate dal R.D. n. 2011/1934) per tutte le violazioni degli obblighi pubblicitari da riferire ora al Repertorio Economico Amministrativo.

Importi

L'importo delle sanzioni REA è stabilito dall'art. 51 del R.D. n. 2011/1934, modificato dalla Legge n. 630/1981 e dalla Legge n. 435/1987.

I pagamenti liberatori (in misura ridotta) indicati nel verbale di accertamento risultano i seguenti:

  • euro 51,33 in caso di denuncia tardiva (ridotto ad euro 10,00 se la presentazione dell'istanza avviene nei primi 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti)
  • euro 51,33 in caso di denuncia omessa oppure non veritiera

Ai predetti importi vanno aggiunte le spese di procedimento e di notifica per ogni obbligato principale pari ad euro 49,00.

Modalità di pagamento

Il versamento dovrà essere effettuato dagli obbligati principali oppure dall'obbligato in solido tramite l'avviso di pagamento pagoPA precompilato allegato al verbale di accertamento.

Al fine di una più certa registrazione del pagamento è consigliabile inviare copia della quietanza all'indirizzo di posta elettronica certificata cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it

Rimborsi per doppi pagamenti

Nel caso in cui sia stato versato un importo della sanzione superiore a quello dovuto è possibile chiederne il rimborso presentando l’apposito modulo.

La domanda corredata della documentazione attestante il pagamento in esubero deve essere inviata alternativamente tramite:

  • posta elettronica certificata cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it
  • spedizione alla Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, C.so della Repubblica, 5 – 47121 Forlì (FC)

A chi rivolgersi

Ufficio Registro Imprese

Per informazioni in tema di Società, Imprese Individuali e REA è possibile utilizzare il servizio Contatta il Registro Imprese.

Per assistenza in merito alla compilazione delle pratiche telematiche è possibile contattare l'assistenza centralizzata sul portale RegistroImprese.

Per informazioni su pratiche telematiche già presentate al Registro Imprese e sospese, va utlizzato esclusivamente il "DIARIO MESSAGGI" all'interno della piattaforma MYPage Telemaco. 

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I contenuti di questa pagina sono aggiornati al 02/11/2022