Start-up innovative



Che cos'è una start-up innovativa?

Il Decreto Legge n. 179/2012 (art. 25, c. 1), convertito con modifiche dalla L. 221/2012, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una norma volta a favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative.

La start-up innovativa viene definita come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, residente in Italia e le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

La norma prevede una serie di requisiti particolari affinché una società (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.r.l. semplificata, S.r.l. a capitale ridotto), anche in forma cooperativa, possa qualificarsi come start-up innovativa.
Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato compilando l'apposito modulo (disponibile nell'area download in calce a questa pagina), unitamente a tutta la documentazione utile e necessaria reperibile sul portale dedicato alle imprese innovative.




Come si iscrive nel Registro delle Imprese?

Condizione fondamentale per poter beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla norma è che le start-up innovative, di nuova costituzione o costituite da non più di 60 mesi, vengano iscritte in un'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

Nel portale del sistema camerale dedicato alle imprese innovative e su registroimprese.it sono disponibili:
  • le procedure per l'iscrizione nella sezione speciale
  • la normativa
  • le guide
  • i modelli
  • l'elenco aggiornato delle start-up innovative italiane
  • i dati statistici.
Anche il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha dedicato una pagina web alle start-up innovative, che contiene:
  • guide aggiornate
  • modulistica
  • normativa
  • circolari
  • studi
  • pareri ministeriali in materia di start-up innovative.




Quali sono gli adempimenti per il Registro delle Imprese?

La Circolare n. 3718/C (disponibile per la consultazione nell'area download in calce a questa pagina) sottolinea l’importanza e la connessione dei due adempimenti richiesti alle startup innovative: l'aggiornamento delle informazioni iscritte nel Registro delle Imprese e la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti.

L’aggiornamento annuale delle informazioni va compiuto “in corrispondenza” della dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti: quest'ultima, infatti, è tecnicamente consentita solo se la società abbia nel frattempo aggiornato le proprie informazioni, presenti nella piattaforma dedicata alle start-up innovative.


Ai fini della trasparenza verso il mercato, garantita dagli adempimenti pubblicitari di cui al comma 10, l’art. 25 comma 17-bis del D.L. n. 179/2012 – introdotto dall’art. 3 c. 1 sexies del dl n. 135/2018, così come modificato dalla legge di conversione n. 12/2019 - prescrive che la startup innovativa aggiorni almeno una volta all’anno le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese (cd. 'vetrina'). Le informazioni da aggiornare sono quelle elencate dall’art. 25 comma 12.
La nuova disposizione prevede infatti che “La start-up innovativa e l'incubatore certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10”.

Come si predispone l'adempimento?
Dopo aver effettuato l’aggiornamento o conferma delle informazioni inserite nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it, va predisposto l’adempimento per il Registro delle Imprese, mediante invio con ComUnica del modulo S2 compilato al riq. 32.

Per informazioni più dettagliate in merito alle modalità di aggiornamento del profilo nella 'vetrina' pubblica e per l'invio dell'adempimento pubblicitario al Registro delle Imprese, è possibile consultare:
Dopo aver effettuato l’aggiornamento o conferma delle informazioni inserite nella piattaforma, la start-up predispone l’adempimento per il Registro delle Imprese, condizione essenziale per consentire all’Ufficio del Registro delle Imprese la dovuta istruttoria prevista dalla Circolare 3696/C (disponibile per la consultazione nell'area download in calce a questa pagina).

L’art. 25 comma 15 – nella nuova versione, modificata dall’art 3 comma 1 sexies del dl n. 135/2018 - infatti, dispone che, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, “fatta salva l’ipotesi del maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell’articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l’adempimento e’ effettuato entro sette mesi”, il rappresentante legale della startup innovativa attesti, mediante  autocertificazione, il mantenimento del possesso dei requisiti previsti ai commi 2 e 3, depositando tale dichiarazione presso il Registro delle Imprese.

Ne consegue che il possesso iniziale ed il mantenimento successivo dei requisiti sono condizione essenziale per fruire delle delle agevolazioni previste dalla normativa: al comma 16, infatti, è previsto che il mancato deposito dell’autocertificazione sia equiparato alla perdita dei requisiti ai fini
della cancellazione d’ufficio della startup innovativa o dell’incubatore certificato dalla speciale sezione. 

Come si predispone l'adempimento?
La conferma del possesso dei requisiti va comunicata con il medesimo modulo S2 (riquadro 32), utilizzato per comunicare al Registro delle Imprese l’aggiornamento o la conferma delle informazioni di cui al comma 12, già inserite nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it (di cui al paragrafo precedente).

Alla pratica predisposta con ComUnica deve essere allegata la dichiarazione di possesso dei requisiti in formato PDF/A (disponibile nell'area download in calce a questa pagina), sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale e codificata con il codice documento "D30".

Per informazioni più dettagliate in merito alle modalità di aggiornamento dei requisiti e per l'invio dell'adempimento pubblicitario annuale al Registro delle Imprese, è possibile consultare:




Costituzione di start up innovative nella forma di S.r.l. con modello standard tipizzato





Cosa sono le start-up a vocazione sociale?

Ai sensi dell’art. 25, comma 4 del DL 179/2012, convertito con L. 221/2012, le start-up innovative a vocazione sociale (SIAVS) sono definite come “le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155”.
 
In particolare, i settori individuati sono:
  • assistenza sociale
  • assistenza sanitaria
  • assistenza socio-sanitaria
  • educazione
  • istruzione e formazione
  • tutela dell'ambiente e dell’ecosistema
  • valorizzazione del patrimonio culturale
  • turismo sociale
  • formazione universitaria e post-universitaria
  • ricerca ed erogazione di servizi culturali
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo
  • servizi strumentali alle imprese sociali.
 
Non è necessaria la preventiva iscrizione dell’impresa nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle “imprese sociali” in quanto il riconoscimento dello status di start-up innovativa a vocazione sociale avviene tramite la compilazione di una dichiarazione sostitutiva, come indicato nella Circolare del Ministero delloe Sviluppo Economico n. 3677/C del 20/01/2015 (disponibile per la consultazione nell'area download in calce a questa pagina).

La Start-ip innovativa a vocazione sociale deve:
  • dichiarazione di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155
  • indicare tale/i settore/i nell’apposito codice 034 della modulistica registro imprese;
  • dichiara di realizzare, operando in tale/i settori, una finalità d’interesse generale;
  • impegnarsi a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto.
L’impegno è un adempimento obbligatorio da tramettere in via telemativa al Registro delle Imprese con cadenza annuale e consiste nella redazione di un “Documento di descrizione di impatto sociale” da compilare come da indicazioni fornite nell’apposita Guida per startup innovative a vocazione sociale, redatta dal Ministero dello Sviluppo Economico e reperibile per la consultazione nell'area download in calce a questa pagina.
 
In particolare, l'adempimento va predisposto come indicato nel Supporto Specialistico SARI Romagna (scheda 5.2.2) e consiste nella compilazione del riquadro "32/STARTUP ED INCUBATORI" del modello S1/S2 (con codice 034) e dell'apposita voce del modello di autocertificazione.
 
Nel caso di startup innovativa già iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, l'autocertificazione può essere presentata in qualsiasi momento, ad esempio, anche in occasione del primo adempimento utile (contestualmente all' aggiornamento semestrale oppure alla conferma del possesso dei requisiti, ai sensi rispettivamente dei commi 14 e 15 dell'art. 25 del DL 179/2012).
In ogni caso, va allegato anche "Documento di descrizione di impatto sociale" sopra indicato.




Domande e risposte frequenti

Nella sezione Manuali, Guide e FAQ sono disponibili per la consultazione le risposte alle domande più frequenti in tema di attività e adempimenti per il Registro delle Imprese.




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Ultimo aggiornamento:

05/06/2024