Che cos'è una start-up innovativa?
Il Decreto Legge n. 179/2012 (art. 25, c. 1), convertito con modifiche dalla L. 221/2012, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una norma volta a favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative.
La start-up innovativa viene definita come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, residente in Italia e le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
La norma prevede una serie di requisiti particolari affinché una società (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.r.l. semplificata, S.r.l. a capitale ridotto), anche in forma cooperativa, possa qualificarsi come start-up innovativa.
Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato compilando l'apposito modulo (disponibile nell'area download in calce a questa pagina), unitamente a tutta la documentazione utile e necessaria reperibile sul portale dedicato alle imprese innovative.
Come si iscrive nel Registro delle Imprese?
Condizione fondamentale per poter beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla norma è che le start-up innovative, di nuova costituzione o costituite da non più di 60 mesi, vengano iscritte in un'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.
Nel portale del sistema camerale dedicato alle imprese innovative e su registroimprese.it sono disponibili:- le procedure per l'iscrizione nella sezione speciale
- la normativa
- le guide
- i modelli
- l'elenco aggiornato delle start-up innovative italiane
- i dati statistici.
- guide aggiornate
- modulistica
- normativa
- circolari
- studi
- pareri ministeriali in materia di start-up innovative.
Quali sono gli adempimenti per il Registro delle Imprese?
L’aggiornamento annuale delle informazioni va compiuto “in corrispondenza” della dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti: quest'ultima, infatti, è tecnicamente consentita solo se la società abbia nel frattempo aggiornato le proprie informazioni, presenti nella piattaforma dedicata alle start-up innovative.
La nuova disposizione prevede infatti che “La start-up innovativa e l'incubatore certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10”.
Come si predispone l'adempimento?
Dopo aver effettuato l’aggiornamento o conferma delle informazioni inserite nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it, va predisposto l’adempimento per il Registro delle Imprese, mediante invio con ComUnica del modulo S2 compilato al riq. 32.
Per informazioni più dettagliate in merito alle modalità di aggiornamento del profilo nella 'vetrina' pubblica e per l'invio dell'adempimento pubblicitario al Registro delle Imprese, è possibile consultare:
- Circolare n. 3718/C (disponibile per la consultazione nell'area download in calce a questa pagina);
- la sezione 'Guide e Moduli' presente sul portale startup.registroimprese.it;
- il Supporto Specialistico SARI Romagna (scheda 5.2.1).
L’art. 25 comma 15 – nella nuova versione, modificata dall’art 3 comma 1 sexies del dl n. 135/2018 - infatti, dispone che, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, “fatta salva l’ipotesi del maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell’articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l’adempimento e’ effettuato entro sette mesi”, il rappresentante legale della startup innovativa attesti, mediante autocertificazione, il mantenimento del possesso dei requisiti previsti ai commi 2 e 3, depositando tale dichiarazione presso il Registro delle Imprese.
Ne consegue che il possesso iniziale ed il mantenimento successivo dei requisiti sono condizione essenziale per fruire delle delle agevolazioni previste dalla normativa: al comma 16, infatti, è previsto che il mancato deposito dell’autocertificazione sia equiparato alla perdita dei requisiti ai fini
della cancellazione d’ufficio della startup innovativa o dell’incubatore certificato dalla speciale sezione.
Come si predispone l'adempimento?
La conferma del possesso dei requisiti va comunicata con il medesimo modulo S2 (riquadro 32), utilizzato per comunicare al Registro delle Imprese l’aggiornamento o la conferma delle informazioni di cui al comma 12, già inserite nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it (di cui al paragrafo precedente).
Alla pratica predisposta con ComUnica deve essere allegata la dichiarazione di possesso dei requisiti in formato PDF/A (disponibile nell'area download in calce a questa pagina), sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale e codificata con il codice documento "D30".
Per informazioni più dettagliate in merito alle modalità di aggiornamento dei requisiti e per l'invio dell'adempimento pubblicitario annuale al Registro delle Imprese, è possibile consultare:- la Circolare n. 3718/C (disponibile per la consultazione nell'area download in calce a questa pagina);
- la sezione 'Guide e Moduli' presente sul portale startup.registroimprese.it;
- la sezione dedicata predisposta dal sistema camerale;
- il Supporto Specialistico SARI Romagna (scheda 5.2.2).
Costituzione di start up innovative nella forma di S.r.l. con modello standard tipizzato
Sospensione del servizio AQI
Il servizio di assistenza qualificata alle imprese (AQI) per la costituzione di start up innovative nella forma di S.r.l. con utilizzo del modello standard tipizzato (artt. 24 e 25 del CAD) è SOSPESO a tempo indeterminato: la sentenza del Consiglio di Stato n. 2643/2021 depositata in data 29 marzo 2021 ha annullato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17/02/2016 ed il Decreto Direttoriale 01/07/2016 che dettavano le regole del modello standard e disciplinavano le verifiche degli uffici del Registro delle Imprese su tali atti, sottoscritti digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale.
- assistenza sociale
- assistenza sanitaria
- assistenza socio-sanitaria
- educazione
- istruzione e formazione
- tutela dell'ambiente e dell’ecosistema
- valorizzazione del patrimonio culturale
- turismo sociale
- formazione universitaria e post-universitaria
- ricerca ed erogazione di servizi culturali
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo
- servizi strumentali alle imprese sociali.
La Start-ip innovativa a vocazione sociale deve:
- dichiarazione di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155
- indicare tale/i settore/i nell’apposito codice 034 della modulistica registro imprese;
- dichiara di realizzare, operando in tale/i settori, una finalità d’interesse generale;
- impegnarsi a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto.
Domande e risposte frequenti
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NEW 2024 - Guida sintetica agli adempimenti societari della start-up innovativa (PDF) - 1097KB
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NEW 2024 - Modulo di dichiarazione del possesso dei requisiti di start-up innovativa (PDF) - 176KB
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Fac-simile - Dichiarazione di impegno alle spese in ricerca e sviluppo (editabile) (PDF) - 76KB
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Circolare Ministeriale n. 3677/C - Riconoscimento dello status di start-up a vocazione sociale (PDF) - 286KB
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Guida start-up innovative a vocazione sociale (PDF) - 961KB
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Ufficio Registro Imprese
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Ultimo aggiornamento:
21/11/2024