Cancellazioni per avvenuto pagamento entro 12 mesi


Cancellazione per avvenuto pagamento entro 12 mesi dalla levata del protesto


Se le cambiali o tratte accettate sono pagate entro 12 mesi dalla data del protesto, unitamente agli interessi maturati ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, il protestato ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti.

A tal fine deve presentare alla Camera di Commercio un’istanza di cancellazione, soggetta ad imposta di bollo di € 16,00 compilata e firmata in originale dal debitore protestato.

L’istanza può essere presentata da altra persona incaricata dal debitore munita di documento di riconoscimento, in corso di validità, di entrambe i soggetti.

L’istanza deve essere redatta in conformità al fac simile della modulistica pubblicata, corredata da tutta la documentazione ivi prevista compreso il diritto di segreteria di € 8,00 per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione.

Le cambiali devono obbligatoriamente essere presentate in originale con atto di protesto e quietanza. Quest’ultima può essere effettuata in una delle seguenti modalità: 1) timbro PAGATO sulla cambiale con data e firma del funzionario dell’Istituto di Credito; 2) quietanza liberatoria del creditore, soggetta ad imposta di bollo  da 2,00 e corredata della copia del documento di identità del creditore in corso di validità.

La quietanza e l’istanza devono essere consegnate con bollo avente data antecedente o contestuale alla quietanza e istanza stessa.


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