Procedimento di mediazione


La Camera di Commercio di Forlì-Cesena e Rimini è iscritta al n. 62 del Registro degli Organismi di Mediazione istituito presso il Ministero di Giustizia.

Organigramma:

Responsabile Organismo : Avv. Adriano Rizzello

Addetti alla segreteria: Michela Versari, Marco Bianchi


Come avviare il procedimento di mediazione

Per avviare il procedimento è necessario depositare il ”Modulo domanda di avvio procedimento di mediazione” (scaricabile dalla sezione Guide e Moduli), compilandolo in ogni sua parte e indicando il valore della lite a norma del codice di procedura civile.

N.B. Alla domanda va allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità dell'istante.

È possibile depositare la domanda con le seguenti modalità: 
  • presso la Segreteria dell'Organismo: in questo caso la domanda va depositata in originale e in tante copie quante sono le controparti (anche gli eventuali allegati alla domanda vanno prodotti in pari numero di copie). Non sono necessarie le copie nel caso in cui la controparte sia un’impresa;
  • a mezzo PEC all'indirizzo cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it. In questo caso sarà richiesto il rimborso spese per le eventuali stampe della domanda e degli allegati, qualora la parte da invitare in mediazione non sia munita di indirizzo PEC;
  • online utilizzando ConciliaCamera: il sistema consente di presentare la domanda di mediazione e relativi allegati, inviare la comunicazione di adesione, consultare la documentazione e l'avanzamento dei propri procedimenti.

Con il deposito occorre versare all’organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, comprendente le spese di avvio e di primo incontro (risultanti dall'Allegato A al Regolamento di mediazione), che potrà essere effettuato:

  1. con denaro contante, per somme fino ad euro 999,99 (dal 01/01/2022), o con PagoBancomat, Carta di Credito (presso la Segreteria dell'Organismo sita al 4° piano della sede legale della Camera di Commercio della Romagna in Corso della Repubblica, n. 5 – Forlì, o al 1° piano della sede distaccata di Rimini in Via Sigismondo, n. 28 - Rimini); 

  2. Pago Pa

Se per la convocazione delle parti invitate in mediazione si rende necessario il ricorso a raccomandate A/R, alla parte istante verrà inoltre richiesto il rimborso delle relative spese di spedizione.


Come si svolge il procedimento di mediazione

Dopo la presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso loro accordo.
Successivamente la Segreteria trasmette alle parti (istante ed inviata), con ogni mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione, la domanda di mediazione depositata con la comunicazione della data e della sede dell’incontro.

La parte invitata che interviene al primo incontro del procedimento di mediazione dovrà anch’essa provvedere al versamento delle spese di avvio e di primo incontro (risultanti dall'Allegato A al Regolamento di mediazione) e, posto che può presentarsi direttamente, è invitata a confermare l’adesione non meno di tre (3) giorni prima della data fissata.

In caso di controversie soggette a condizione di improcedibilità (art. 5 e 5-quater del D.Lgs 28/2010) le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.

ll procedimento si svolge presso la sede dell'Organismo di mediazione ed ha una durata non superiore a sei mesi.
Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi, sono dovuti esclusivamente gli importi di cui sopra (spese di avvio e di primo incontro).

Nel caso in cui si trovi un accordo o le parti decidano di proseguire, sono dovute le spese di mediazione (risultanti dall'Allegato A al Regolamento di mediazione e calcolate secondo il criterio proporzionale indicato nel regolamento) e sono dovute in solido da ciascuna parte.

Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.


Il verbale di accordo

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Alle parti che corrispondono l'indennità è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro seicento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. 


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Elenco dei mediatori
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