Comunicazione CbCR - Informazioni sulle imposte sul reddito (Country-by-Country Reporting)


Il quadro normativo

Il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 128, in attuazione della Direttiva UE 2021/2101, ha introdotto la Comunicazione CbCR, il nuovo obbligo di pubblicazione, presso il Registro Imprese, delle informazioni sulle imposte sul reddito, con lo scopo di garantire la trasparenza fiscale delle grandi realtà societarie dei grandi gruppi multinazionali.

L’adempimento si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 22/06/2024.

Con la pubblicazione delle nuove specifiche tecniche della modulistica RI (versione 7.09), approvate con Decreto MIMIT del 20 maggio 2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27/05/2026), a partire dal 4 giugno 2026, le imprese coinvolte hanno la possibilità di presentare l’adempimento presso il Registro Imprese di competenza.

I soggetti interessati

L'art. 5-ter del D.Lgs n. 139/2015, introdotto dall'art. 1 del D.Lgs n.128/2024, prevede che l’obbligo si applichi esclusivamente alle grandi imprese e ai gruppi societari multinazionali i cui ricavi eccedono l'importo di 750.000.000 di euro alla data di chiusura del bilancio/bilancio consolidato, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi. 

In generale, sono tenute all'adempimento:
  • Le società capogruppo,
  • Le società autonome,
  • Le società controllate da imprese capogruppo di Paesi terzi (extra-UE),
  • Le succursali aperte da imprese di Paesi terzi (extra-UE), che superano la soglia dimensionale prevista.
In particolare, i soggetti obbligati all’adempimento e i casi di esenzione sono elencati negli articoli 5-ter e 5-quater del D.Lgs n. 139/2015, introdotti dall’art. 1 del D.Lgs. n. 128/2024. 

Inoltre, ai sensi dell'art. 5-sexies del D.Lgs n. 139/2015, introdotto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 128/2024, la comunicazione deve essere contestualmente pubblicata anche sul sito internet della società o dell'impresa, garantendone l'accesso gratuito in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nella finanza internazionale.
Il documento deve rimanere accessibile al pubblico per un periodo minimo di 5 anni consecutivi e la comunicazione inviata al Registro Imprese deve contenere l’esplicita indicazione dell’avvenuta pubblicazione.


Modalità di presentazione della comunicazione

La comunicazione deve essere presentata, a cura degli amministratori, presso l’ufficio del Registro delle Imprese dove è collocata la sede e deve essere inviata entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio d’esercizio per il quale è stata redatta (ad esempio, entro il 31/12/2026 per l'esercizio chiuso al 31/12/2025)

Con l’applicativo DIRE (o altre soluzioni di mercato analoghe) è possibile predisporre la pratica Telematica ComUnica per il Registro Imprese.

In particolare, la pratica deve contenere il mod. S2 compilato ai riquadri:

- A/ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA e B/ESTREMI DELL’ATTO
(‘codice forma atto’ = ‘C’ Comuinicazione)

- 33/COUNTRY BY COUNTRY REPORTING (CBCR)
- indicando la ‘data di chiusura dell’esercizio’ per la verifica dell’avvenuto deposito nei termini e valorizzando l'apposito "flag" che identifica l'adempimento CbCR;
- valorizzando il campo per confermare che la comunicazione che è stata pubblicata anche sul sito web della società.

NOTA BENE
La pratica di comunicazione CbCR è un adempimento ESCLUSIVO: contestualmente alla comunicazione, non possono essere denunciate altre variazioni anagrafiche o societarie, né compilando altri riquadri del mod. S2, né allegando altri modelli o altri file.

Alla pratica deve essere allegato il documento da pubblicare (indicizzato con il codice ‘CCR’), prodotto esclusivamente nel formato elettronico elaborabile Inline XBRL (iXBRL) e conforme alla tassonomia prevista dal regolamento della Commissione Europea 2024/2952.

La pratica può essere firmata digitalmente da un amministratore oppure, in alternativa, dal professionista incaricato (con le stesse modalità previste per il deposito del bilancio di esercizio) o dal Notaio.


Diritti di segreteria e imposta di bollo

L’adempimento è soggetto al pagamento di:

  • Diritti di segreteria pari ad Euro 60
  • Imposta di bollo pari ad Euro 65


Manuale operativo

Tutte le informazioni per la predisposizione dell’istanza iXBRL, per la compilazione e l’invio della pratica telematica al Registro Imprese sono disponibili consultando il Manuale operativo nazionale pubblicato sul sito di Unioncamere.




Ultimo aggiornamento:

12/10/2026