Cancellazioni per erroneità ed illegittimità

Può essere richiesta dal debitore che dimostri di aver subito levata di protesto a proprio nome illegittimamente o erroneamente, nonché dai pubblici ufficiali levatori o dagli Istituti di credito/uffici postali che abbiano proceduto illegittimamente o erroneamente alla levata del protesto.

La domanda va presentata, con il bollo da 16,00 euro alla Camera di Commercio che ha pubblicato il protesto, allegando la documentazione probatoria circa la sussistenza dell’illegittimità o dell’errore (ad esempio dichiarazione del pubblico ufficiale o dell’azienda di credito/ufficio postale).

Sono dovuti i diritti di segreteria pari a euro 8 per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione.

La Camera di commercio ha competenza limitatamente alle ipotesi di erroneità ed illegittimità formale della levata del protesto. Non può, in alcun modo, entrare nel merito delle cause che sono all’origine del protesto (ad es. firma apocrifa, ecc.) il cui accertamento richiede poteri istruttori di competenza dell’autorità giudiziaria, alla quale l’interessato potrà ricorrere anche richiedendo un provvedimento di sospensione preventiva ai sensi dell’art. 700 c.p.c.


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Ultimo aggiornamento:

19/04/2024