Emissione di ordinanze in materia di sanzioni amministrative


L’ordinamento normativo prevede a carico di chi viola determinate prescrizioni di legge l’applicazione di sanzioni amministrative, la cui emissione è attribuita ad Organi della Pubblica Amministrazione anziché al Giudice.

L’applicazione della sanzione amministrativa avviene in due fasi:
  • Verbale di accertamento della sanzione da parte dell’Organo deputato al controllo/Organo accertatore. Il procedimento si può chiudere in questa fase con il pagamento dell’importo indicato nel verbale nel termine di 60 gg. dalla notifica.
  • Emissione dell’ordinanza di ingiunzione/archiviazione da parte dell’Autorità competente/Organo di secondo grado nel caso di mancato pagamento del verbale.
La Camera di Commercio è Autorità competente per l’emissione di ordinanze di ingiunzione/archiviazione a seguito di verbali emessi da vari organi di controllo (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Registro Imprese, ecc.) per la violazione di norme in diversi settori, quali, a titolo di esempio:
  • iscrizioni, depositi, denunce al Registro Imprese, al REA, all'albo imprese artigiane;
  • metrologia legale;
  • sicurezza e conformità dei prodotti;
  • etichettatura e marcatura di prodotti non alimentari (tessili, calzature, giocattoli, prodotti elettrici, dispositivi di protezione individuale, ecc.);
  • made in;
  • autoriparazione;
  • impiantistica.
Solo dopo l’inutile decorso del termine di legge concesso alle persone, fisiche o giuridiche, per pagare la sanzione in misura ridotta nei termini indicati nel verbale di accertamento, quest'ultimo viene trasmesso dall’Organo accertatore all'Ufficio Sanzioni con il rapporto di mancato pagamento ex art. 17 L. 689/81. Da questo momento, quindi, l’Autorità competente per l’emissione dell’Ordinanza acquisisce conoscenza formale degli eventi e competenza giuridica alla loro valutazione, in qualità di "Soggetto terzo".
L'interessato che abbia ricevuto un verbale di accertamento, nel caso in cui ritenga di non avere responsabilità per la violazione che gli è stata contestata può presentare memorie difensive, entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto, allegando tutto quello che ritiene utile per la conclusione della pratica oppure può chiedere di essere sentito per spiegare le proprie ragioni.

L’interessato che abbia ricevuto un verbale di sequestro può proporre opposizione a sequestro.
Gli atti contenenti le memorie difensive e/o l’opposizione a sequestro sono predisposti in carta semplice e inviati o consegnati direttamente alla Camera di Commercio.
Il sequestro è una misura cautelare disposta per alcune violazioni in vista della possibile confisca della merce, che costituisce sanzione accessoria a quella pecuniaria.

Nel caso di opposizione a sequestro viene emessa:
  • ordinanza di dissequestro, se l’opposizione è accolta;
  • ordinanza di rigetto dell’opposizione, con la quale si convalida il sequestro in attesa della decisione definitiva sulla confisca.

L’Ufficio Sanzioni svolge un’istruttoria in relazione alle risultanze del verbale di accertamento, del verbale di sequestro, delle memorie difensive, delle eventuali controdeduzioni dell’Organo accertatore, dell’eventuale audizione dell’interessato.

Sulla base dell’istruttoria, il Dirigente competente:

- se ritiene che le ragioni dell’interessato siano condivisibili emette un’ordinanza di archiviazione, cioè un atto con il quale dispone la chiusura del procedimento a carico dell’utente;
- se invece ritiene che la violazione sia stata commessa e che l’Organo accertatore abbia rispettato tutte le formalità di legge emette un'ordinanza di ingiunzione ed eventuale confisca , cioè un atto che spiega le motivazioni che hanno indotto a confermare il verbale di accertamento ed eventuale sequestro, e stabilisce l'importo da pagare.

Entro il termine di 30 giorni l'interessato può pagare la sanzione oppure presentare opposizione all’ordinanza di ingiunzione e/o confisca al Giudice di Pace o al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione in base ai criteri di competenza per materia indicati all'art. 6 del Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.

Se l’importo della sanzione è elevato, è possibile chiedere la rateizzazione, documentando l’ impossibilità a pagare in un’unica soluzione.

In caso di mancato pagamento dell’ordinanza - ingiunzione nel termine di 30 giorni dalla notifica, la Camera di Commercio avvia le procedure di riscossione forzata mediante iscrizione della posizione a ruolo. Il sanzionato riceverà dal concessionario per la riscossione una cartella esattoriale nella quale saranno conteggiati, oltre alla sanzione non versata, gli interessi e le maggiorazioni dovute.


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Ultimo aggiornamento:

27/02/2024