Procedimento di mediazione


Come avviare il procedimento di mediazione

Per avviare il procedimento è necessario depositare il ”Modulo domanda di avvio procedimento di mediazione” (scaricabile dalla sezione Guide e Moduli), compilandolo in ogni sua parte e indicando il valore della lite a norma del codice di procedura civile.

 

È possibile depositare la domanda con le seguenti modalità: 
  • presso la Segreteria dell'Organismo: in questo caso la domanda va depositata in originale e in tante copie quante sono le controparti (anche gli eventuali allegati alla domanda vanno prodotti in pari numero di copie). Non sono necessarie le copie nel caso in cui la controparte sia un’impresa;
  • a mezzo PEC all'indirizzo cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it. In questo caso sarà richiesto il rimborso spese per le eventuali stampe della domanda e degli allegati, qualora la parte da invitare in mediazione non sia munita di indirizzo PEC;
  • online utilizzando ConciliaCamera: il sistema consente di presentare la domanda di mediazione e relativi allegati, inviare la comunicazione di adesione, consultare la documentazione e l'avanzamento dei propri procedimenti.

N.B. Alla domanda va allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità dell'istante.

Il versamento delle spese, sia di avvio che, successivamente, di mediazione, potrà essere effettuato:
  1. con denaro contante, per somme fino ad euro 999,99 (dal 01/01/2022), o con PagoBancomat, Carta di Credito (presso la Segreteria dell'Organismo sita al 4° piano della sede legale della Camera di Commercio della Romagna in Corso della Repubblica, n. 5 – Forlì, o al 1° piano della sede distaccata di Rimini in Via Sigismondo, n. 28 - Rimini); 
  2. Pago Pa
Se per la convocazione delle parti invitate in mediazione si rende necessario il ricorso a raccomandate A/R, alle parti istanti verrà inoltre richiesto il rimborso delle relative spese di spedizione.


Come si svolge il procedimento di mediazione

Dopo la presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
La Segreteria comunica alla parte che ha attivato la procedura la data dell’incontro e invia alle altre parti la domanda di mediazione, comunicando la data dell’incontro con ogni mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione. Anche la parte che interviene al primo incontro del procedimento di mediazione dovrà provvedere al versamento delle spese di avvio, pari ad euro 40,00+ IVA (80,00+IVA per le controversie di valore superiore ad euro 250.000,00). Al primo incontro e fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, invitando poi le stesse a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione.

Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, non saranno dovute le spese di mediazione. Nel caso in cui le parti decidano di iniziare la procedura di mediazione, si dovrà provvedere al pagamento delle spese di mediazione. Successivamente potrà avere inizio la procedura di mediazione.
Il procedimento si svolge presso la sede dell'Organismo di mediazione ed ha una durata non superiore a tre mesi.


Le spese di mediazione

Le spese di mediazione, risultanti dall'Allegato A) al Regolamento di mediazione, sono consultabili nella sezione Guide e Moduli e possono essere versate con le medesime modalità di versamento delle spese di avvio. Le spese di mediazione vanno corrisposte solo se all'esito del primo incontro le parti decidono di procedere con la mediazione. 
 
Sono altresì poste a carico delle parti le spese vive sostenute dall’Organismo di mediazione per la gestione della procedura, quali, ad esempio, le spese postali per l’invio della convocazione all’incontro di mediazione.
Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell’Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di 250.000,00 euro, e lo comunica alle parti. Se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Le Spese di mediazione sono corrisposte per intero se, al termine del primo incontro, le parti decidono di procedere con la mediazione e sono dovute in solido da ciascuna parte.

L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:
  • è aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
  • è aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 28/2010, tranne che nelle materie di cui all’art. 5, comma 1bis del citato decreto legislativo.
Le Spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.
Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
 


Il verbale di accordo

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
Alle parti che corrispondono l'indennità è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. 


DOWNLOAD



Ultimo aggiornamento:

22/01/2024