Quali sono i requisiti per l'attività di spedizioniere

I requisiti per l'esercizio dell'attività

Le imprese, in forma individuale o societaria, che intendono svolgere l’attività di spedizioniere, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge. 


  • impresa individuale: il titolare e gli eventuali preposti allo svolgimento dell’attività di spedizioniere;
  • società, società cooperative, consorzi, associazioni: tutti i legali rappresentanti (presidente, consigliere delegato o, comunque, le persone a cui è conferita la firma sociale; tutti i soci accomandatari di società in accomandita; tutti i soci amministratori di società in nome collettivo; presidente o direttore per le società cooperative e loro consorzi) e gli eventuali preposti allo svolgimento dell’attività di spedizioniere.

Qualora l’impresa societaria svolga una pluralità di attività oltre a quella di spedizioniere, è possibile individuare un amministratore non provvisto dei requisiti professionali sopra descritti, purchè sia stato espressamente e inequivocabilmente delegato ad un ramo d’azienda diverso da quello delle spedizioni.

In ogni caso il presidente del consiglio di amministrazione o l’amministratore unico della società devono avere necessariamente i requisiti professionali proprio in quanto soggetti dotati della legale rappresentanza complessiva dell’intera impresa societaria. Per costoro non è consentita la limitazione dei poteri.

  • non aver subito condanne per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • non essere sottoposto a provvedimenti antimafia (v. apposita dichiarazione da compilare);
  • non essere in stato di Fallimento, interdetto o inabilitato.

In alternativa uno dei seguenti requisiti:

ESPERIENZA PROFESSIONALE:

  • aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso degli ultimi cinque anni antecedenti alla data di presentazione della segnalazione, all’interno di imprese del settore (ovvero impresa di spedizioni o di spedizioni doganali), comprovato da idonea documentazione, in qualità di Presidente del Consiglio d’Amministrazione, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Institore, Socio Amministratore, Socio Accomandatario, Titolare di impresa individuale, Dirigente, Impiegato di primo livello, impiegato di secondo livello (CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONI).

TITOLO DI STUDIO ABILITANTE:

aver conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

  • diploma di qualifica (triennale) rilasciato da istituti professionali statali in materia commerciale;
  • diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità quinquennale) in materia commerciale;
  • diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;

L'impresa che intende svolgere l'attività di spedizioniere deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000,00 euro comprovato con le seguenti modalità:

  • per le società o organismi collettivi (escluse le società cooperative):
    • dall’ammontare del capitale sociale interamente sottoscritto e versato
    • dall’ammontare del totale dei conferimenti pari almeno ad euro 100.000,00;
    • se il capitale sociale o l’ammontare totale dei conferimenti è inferiore ad euro 100.000,00 deve essere integrato fino al limite minimo previsto con garanzie fideiussorie rilasciate da compagnie di assicurazioni (polizze fideiussorie) o da aziende di credito (fideiussioni bancarie).
  • per l’impresa individuale e per le società cooperative:
    • dal possesso di beni immobili (per un valore catastale complessivo non inferiore ad euro 100.000,00);
    • da un deposito vincolato in denaro o tramite titoli di Stato;
    • da garanzie fideiussorie rilasciate da compagnie di assicurazioni (polizze fideiussorie) o da aziende di credito (fideiussione bancaria).

Le polizze fideiussorie possono essere rilasciate solo dalle imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi della legge 10 giugno '82 n. 348, art.1, lett. c.

Nei contratti di fideiussione bancaria o di assicurazione devono essere indicati:

  • ente garantito: Camera di commercio nell’ambito della quale è stata stabilita la sede legale dell’impresa;
  • causale della garanzia: la garanzia, rilasciata a copertura di eventuali inadempienze alle disposizioni della Legge 14 novembre 1941, n. 1442, s’intende prestata esclusivamente nell’interesse di beneficiari terzi che dovessero subire pregiudizi patrimoniali ed economici in conseguenza di inadempienze di natura professionale in cui lo spedizioniere contraente incorresse nello svolgimento dell’attività;
  • somma garantita: fino al raggiungimento del limite minimo previsto.

Per l’esercizio dell’attività di spedizioniere, l’impresa è obbligata alla prestazione di un’unica cauzione di euro 258,23 a garanzia delle obbligazioni nascenti dall’esercizio dell’attività in argomento, a favore della Camera di commercio ove l’impresa ha la sede legale e presso la quale ha presentato la SCIA per l’inizio dell’attività.

La cauzione può essere alternativamente prestata:

  • in denaro, versata presso la Cassa depositi e prestiti della Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d’Italia);
  • in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato intestati allo spedizioniere o al portatore, depositati presso la Cassa depositi e prestiti della Tesoreria Provinciale dello Stato (Banca d’Italia);
  • tramite una polizza cauzionale;
  • tramite una fideiussione bancaria.

La cauzione deve essere allegata al modello “Spedizionieri” sezione “Scia” in copia scansionata, con in calce la dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante dell’impresa societaria.

In caso di cessazione dell’attività da parte dell’impresa di spedizioni, dovrà essere utilizzato il riquadro Svincolo della cauzione del Modello Spedizionieri, per richiedere lo svincolo del deposito cauzionale pari all’importo di Euro 258,23 (determinato dall’art. 1 della L. 1138/1949), a favore della CCIAA, versato alla Cassa Depositi e Prestiti della Tesoreria provinciale dello Stato.

L'attività di spedizioniere è incompatibile con l'attività di Agente di affari in mediazione.

 



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Per ulteriori informazioni ed approfondimenti si invita a consultare la guida agli adempimenti per l'esercizio dell'attività di spedizioniere delle Camere di Commercio della Regione Emilia-Romagna.