Quando ricorre la sospensione o la cancellazione dell'attività

Le imprese iscritte nel Registro Imprese per le attività di pulizie sono sospese, limitatamente all’esercizio delle attività con motivato provvedimento del responsabile del procedimento qualora venga accertata:

  1. L'impresa sta adottando comportamenti che turbano gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
  2. una violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e succ. mod.;
  3. una infrazione in materia previdenziale e assicurativa e ad ogni obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivante da norme di legge o regolamenti, o dai contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili alle imprese di pulizia.

La sospensione può avvenire anche se l'impresa non soddisfa più uno dei requisiti economico-finanziari, tecnico-organizzativi o di onorabilità. In questo caso, l'impresa può presentare un'apposita richiesta entro 10 giorni dalla comunicazione della procedura di cancellazione e impegnarsi a risolvere i problemi entro il periodo di sospensione.

La giunta della Camera di Commercio può autorizzare, nei confronti delle imprese sospese, la prosecuzione di tutti i contratti, non direttamente interessati dal comportamento omissivo o negligente; in caso di infrazione prevista nel summenzionato caso 3, la predetta autorizzazione è data a tutela degli interessi dei lavoratori e delle controparti, se il comportamento dell’impresa non risulta determinato da dolo o colpa grave.

La sospensione ha la durata di  90 gg. rinnovabili, su istanza dell’impresa, per una sola volta con provvedimento motivato.

Scaduto definitivamente il periodo di sospensione senza che l’impresa abbia posto rimedio alle irregolarità, viene disposta la cancellazione limitatamente all’esercizio delle attività di pulizia.

Se l'impresa non è costituita in forma societaria e non svolge solo attività di pulizie, la cancellazione per queste attività comporta la cancellazione completa dal Registro Imprese.

Avverso il provvedimento è facoltà dell’impresa esperire ricorso alla Giunta camerale, ovvero al Servizio regionale, entro 60 gg dalla data della notifica.