Quali sono le sanzioni previste dalla normativa sul facchinaggio



Le sanzioni per le imprese di facchinaggio

Le imprese di facchinaggio possono incorrere nelle seguenti sanzioni:

  1. La mancata comunicazione nei termini della fascia di classificazione: si applica una sanzione amministrativa da euro 200 ad euro 1.000 alle imprese che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni relative alle fasce di classificazione. La sanzioni viene erogata al titolare di impresa individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, o agli amministratori nel caso di società, ivi comprese le cooperative.
  2. L'esercizio dell’attività senza iscrizione nel Registro Imprese; si applica una sanzione amministrativa da euro 200 ad euro 1.000 alle imprese che esercitano le attività senza essere iscritte al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, o che esercitino l’attività nonostante l’avvenuta sospensione, o dopo la cancellazione. La sanzioni viene erogata al titolare dell'impresa individuale, all’institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, a tutti i soci in caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero agli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.
  3. La stipula di contratti di importo superiore alla fascia d’iscrizione: l’impresa che stipula un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita è assimilata all’impresa di facchinaggio non iscritta al Registro Imprese.




Le sanzioni per i committenti

I committenti, possono incorrere nelle seguenti sanzioni:

  1. L'affidamento di servizi a imprese non iscritte: le imprese che affidano lo svolgimento delle attività facchinaggio ad imprese che esercitano l’attività senza l’iscrizione al Registro Imprese sono soggette al pagamento di una  sanzione amministrativa da euro 200 ad euro 1.000. La sanzione viene erogata al titolare dell'impresa individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, a tutti i soci in caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero agli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.
  2. La stipula di contratti con imprese non iscritte: chiunque stipula contratti per lo svolgimento di attività di facchinaggio o comunque si avvale di tali attività a titolo oneroso, con imprese di facchinaggio non iscritte o cancellate dal registro delle imprese, o con iscrizione sospesa, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 ad euro 2.500.
    Se i contratti sono stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 ad euro 25.000.




Le condizioni di validità dei contratti per i servizi di facchinaggio

I contratti stipulati con imprese di facchinaggio non iscritte o cancellate dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, sono nulli.

I contratti per la prestazione dei servizi di importo superiore a € 50.000 all’anno, devono essere depositati entro 30 gg dalla loro stipulazione presso la Direzione provinciale del lavoro.

Per i contratti di importo annuale superiore a 50.000 euro deve essere inoltre stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso di mezzi e per i danni delle cose da movimentare, riferito allo specifico contratto, pari a un terzo del valore contrattuale.