Quali sono i requisiti e come si presenta la SCIA


I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività

Per ogni singola sede di officina (e per ciascuna eventuale unità locale) è necessaria la nomina di un Responsabile Tecnico in possesso dei seguenti requisiti:

I requisiti di onorabilità del Responsabile Tecnico

Non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva.

I requisiti tecnico-professionali del Responsabile Tecnico

Il Responsabile Tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

Laurea o diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l'attività (si veda elenco non esaustivo dei titoli abilitanti).
  1. Corso regionale teorico-pratico di qualificazione attinente l’attività (Sistema regionale delle qualifiche - link al sito della Regione Emilia-Romagna)
    seguito da
  2. almeno un anno di lavoro, negli ultimi cinque, presso impresa operante nel settore con le mansioni di meccanico autoriparatore come:
    • dipendente (di livello almeno qualificato);
    • socio partecipante, titolare, legale rappresentante/amministratore lavorante (iscritto all'INAIL per attività tecnico manuale di autoriparazione);
    • collaboratore o coadiuvantefamiliare.

Esercizio dell’attività di autoriparazione per almeno tre anni nell’arco degli ultimi cinque presso imprese operanti nel settore con le mansioni di meccanico autoriparatore come:

  • dipendente (livello qualificato);
  • socio partecipante, titolare, legale rappresentante o amministratore lavorante (iscritto all'INAIL per la specifica categoria di rischio connessa alle attività tecnico manuali di autoriparazione);
  • collaboratore o coadiuvante familiare.
  • Si considera abilitato chi abbia già ricoperto la carica di responsabile tecnico in imprese di autoriparazione per almeno tre anni negli ultimi cinque;
  • Sulla base dell'art. 6 della Legge 25 del 5 gennaio 1996, è abilitato il titolare/socio di impresa del settore che ha esercitato l'attività di autoriparazione per almeno un anno prima dell’entrata in vigore della L. 122/92 (14/12/1994).


Il requisito di immedesimazione del Responsabile Tecnico nell'impresa

Il preposto alla gestione tecnica non può ricoprire la stessa carica per più imprese, e deve soddisfare un “rapporto di immedesimazione” con l’impresa. Si considerano immedesimati con l'impresa:

  • il titolare;
  • l'amministratore;
  • il socio nelle società di persone (tranne l'accomandante nelle sas);
  • il socio partecipante al lavoro nelle società di capitali;
  • l'institore/procuratore speciale;
  • il dipendente;
  • il collaboratore e il coadiuvante familiare;
  • il prestatore di lavoro somministrato (già interinale).

Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.

In caso di impresa artigiana il preposto deve coincidere:

  • con il titolare dell’impresa individuale;
  • con un socio lavorante in caso di snc o srl;
  • con un socio lavorante accomandatario in caso di sas.


Come si presenta la SCIA (Segnalazione Certificata d'Inizio Attività)

L'iscrizione al Registro Imprese dell'attività di autoriparazione richiede la presentazione della seguente documentazione, al Registro Imprese della Camera di Commercio competente in base al luogo dove l’impresa intende svolgere l’attività:

  • Pratica ComUnica (Mod. S5/UL per le società - Mod. I1/I2/UL per le imprese individuali);
  • Mod. INT P per la nomina del responsabile tecnico per l’attività di autoriparazione;
  • Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - autoriparatori presentata allo Sportello Unico per attività produttive (Suap) competente;
  • Ricevuta di presentazione della SCIA al Suap;
  • Diritti di segreteria (€ 45,00 per le società - € 27,00 per le imprese individuali);
  • Imposta di bollo (esente per le società - € 17,50 per le imprese individuali).


Le norme transitorie per l'attività di Meccatronica (Legge 224 del 2012) - novità

Le imprese abilitate alle soppresse categorie meccanica-motoristica o elettrauto (ora accorpate nella neoistituita categoria della meccatronica), potevano proseguire le rispettive attività fino al 5 gennaio 2023.
Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica, qualora non fossero state in possesso di uno dei requisiti tecnico-professionali previsti normativa vigente, avrebbero dovuto frequentare apposito corso compensativo approvato dalla Regione. In mancanza, decorso tale termine, il soggetto non sarebbe più potuto essere designato quale preposto alla gestione tecnica dell’impresa.

Tuttavia, se il preposto alla gestione tecnica ha compiuto cinquantacinque anni alla data del 05/01/2013, può proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia. Raggiunta tale età, non può più essere preposto alla gestione tecnica a meno che non dimostri il possesso di uno tra i requisiti tecnico-professionali attualmente previsti.

Non è più consentito l'avvio dell'attività per uno solo dei due settori accorpati (meccanica-motoristica o elettrauto). Allo stesso modo non è consentita la nomina di un responsabile tecnico per un solo settore.


Il Massimario del Mi.S.E. sull'attività di autoriparazione

Per informazioni specifiche ed approfondimenti si invita a consultare il Massimario pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico.




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