Quali sono i requisiti per l'attività di mediatore marittimo
I requisiti per l'esercizio dell'attività
I requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività devono essere posseduti:
- dal titolare dell'impresa individuale,
- da tutti i legali rappresentanti delle società ,
- dagli eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, l'attività per conto dell'impresa.
- non essere interdetto o inabilitato;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa;
- non avere riportato condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
L'impresa che esercita l'attività di mediazione marittima, deve aver effettuato il deposito della cauzione pari a € 258,23.
La cauzione potrà essere prestata tramite fideiussione bancaria oppure tramite versamento presso la Ragioneria Territoriale dello Stato.
A chi rivolgersi
Ufficio Registro Imprese
Per assistenza in merito alla compilazione delle pratiche telematiche è possibile contattare l'assistenza centralizzata sul portale RegistroImprese.
Per informazioni su pratiche telematiche già presentate al Registro Imprese e sospese, va utlizzato esclusivamente il "DIARIO MESSAGGI" all'interno della piattaforma MYPage Telemaco.