Quali sono i requisiti per l'attività di mediatore marittimo

I requisiti per l'esercizio dell'attività

I requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività devono essere posseduti:

  • dal titolare dell'impresa individuale,
  • da tutti i legali rappresentanti delle società ,
  • dagli eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, l'attività per conto dell'impresa.


  • non essere interdetto o inabilitato;
  • non essere stato sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa;
  • non avere riportato condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

L'impresa che esercita l'attività di mediazione marittima, deve aver effettuato il deposito della cauzione pari a € 258,23.
 
La cauzione potrà essere prestata tramite fideiussione bancaria oppure tramite versamento presso la Ragioneria Territoriale dello Stato.

L’esercizio della professione è incompatibile con qualunque impiego pubblico (escluso l'impiego pubblico part-time 50%) o privato retribuito, fatta eccezione per l’impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.



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Per ulteriori informazioni ed approfondimenti si invita a consultare la guida agli adempimenti per l'esercizio dell'attività di mediatore marittimo delle Camere di Commercio della Regione Emilia-Romagna.