Il Registro delle Imprese può procedere alla bollatura dei libri sociali obbligatori previsti dal Codice Civile e dei libri o registri che devono essere bollati dalla Camera di Commercio secondo le disposizioni di leggi speciali (artt. 2, lett. e) e 7, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581). Inoltre, può procedere alla bollatura facoltativa degli altri libri tenuti dall’imprenditore, secondo quanto previsto dagli articoli 2214 e 2218 del Codice Civile, sempre che la tenuta degli stessi sia prevista per legge.
La Camera di Commercio cui spetta la bollatura dei libri è quella nella cui provincia è ubicata la sede legale dell’impresa (che deve essere iscritta al Registro Imprese o al Repertorio Economico e Amministrativo - R.E.A. - della Camera di Commercio di competenza).
I libri contabili relativi alle sedi secondarie possono essere bollati anche presso l’ufficio della Camera di Commercio nella cui provincia è ubicata la sede secondaria.
Non possono essere ricevuti per la bollatura libri e registri di soggetti non iscritti nel Registro delle Imprese o nel R.E.A.
Eccezioni a queste regole generali sono previste da leggi speciali (ad esempio per la bollatura dei formulari dei rifiuti trasportati e dei registri di carico e scarico dei rifiuti).
I moduli, le istruzioni per la compilazione della modulistica e le istruzioni per la preparazione dei libri sono previsti dal Decreto del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato del 7 agosto 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 1998 – Serie generale.