In caso di invalidità, morte o intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, l’impresa può conservare, su richiesta, l’iscrizione all'Albo imprese artigiane, anche in mancanza di uno dei requisiti di legge.
La prosecuzione dell'impresa artigiana è consentita per un periodo non superiore a 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, se l’esercizio dell’impresa viene assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
La richiesta di assunzione di gestione deve essere presentata dal coniuge e/o dai figli.
E' necessario allegare alla pratica una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale tutti gli eredi si dichiarano tali.
Nel caso vi siano figli minorenni è inoltre necessario allegare copia dell’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività di impresa da parte del Tribunale su parere del giudice tutelare ai sensi dell’art. 320 comma 5 del codice civile.
In caso di invalidità, interdizione o inabilitazione è necessario allegare copia del provvedimento accertante rispettivamente l’invalidità, l’interdizione o l’inabilitazione.
Qualora per l’esercizio dell’attività svolta dall’impresa siano richiesti dei requisiti tecnico-professionali, e chi assume la gestione come lavorante non li possieda personalmente, potrà essere individuato all’interno dell’impresa un dipendente o altro soggetto immedesimato con essa in possesso dei requisiti.