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La Comunicazione Unica per le Imprese Artigiane

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L'adempimento tramite Comunicazione Unica

L'adempimento che vale ai fini dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Imprese Artigiane è la Comunicazione Unica per la Nascita dell'Impresa. Senza la Com.Unica, un imprenditore non può ottenere un numero di partita IVA, non può assolvere ai propri obblighi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non ha titolo per iniziare l'attività.
La presentazione della Com.Unica consente all'impresa di assolvere ai propri obblighi nei confronti dell'Albo Regionale delle Imprese Artigiane. Tramite Com.Unica sono iscritti i consorzi, le società cooperative o consortili e le associazioni tra imprese artigiane, tenuti all'iscrizione nella sezione separata dell'Albo Regionale.

L'imposta di bollo

La Comunicazione Unica ai fini dell'iscrizione, della modifica o della cancellazione all'Albo Regionale delle Imprese Artigiane, non essendo giuridicamente riconducibile ad una "istanza", non è soggetta ad imposta di bollo.
La pratica di Com.Unica con cui l'impresa esegue un adempimento verso l'Albo sconta quindi il bollo solo se comprende anche altri adempimenti autonomamente soggetti all'imposta (ad esempio, l'iscrizione al Registro Imprese di una impresa individuale).
Sono inoltre esenti dall'assolvimento dell'imposta di bollo gli adempimenti unicamente finalizzati all'aggiornamento della posizione previdenziale delle persone iscritte all'Albo (es. iscrizione o cessazione di collaboratori familiari, di soci partecipanti al lavoro, ecc.).

La richiesta di attribuzione della qualifica di impresa artigiana svolgente lavorazioni artistiche o tradizionali sconta l'imposta di bollo nella misura di 16,00 €.

I diritti di segreteria

Quando la comunicazione unica rivolta all'Albo Regionale delle Imprese Artigiane contiene anche un adempimento finalizzato all'iscrizione nel Registro Imprese o nel REA, si applica l'importo stabilito dalla tabella A del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17/6/2010 (Importi dei diritti di segreteria per il Registro delle Imprese).
Al contrario, quando l'adempimento che l'impresa rivolge all'Albo non accompagna alcun adempimento nei confronti del Registro delle Imprese, si applicano gli importi della tabella B del suddetto decreto (Importi per i diritti di segreteria per i registri, albi, ruoli, elenchi ed atti vari).
Rimangono esenti dal pagamento di diritti di segreteria gli adempimenti unicamente finalizzati all'aggiornamento della posizione previdenziale delle persone iscritte all'Albo (es. iscrizione o cessazione di collaboratori familiari, di soci partecipanti al lavoro, ecc.).

Tabella di riepilogo degli importi di diritti di segreteria e imposta di bollo per pratiche di comunicazione unica relative a imprese artigiane.

La pratica di attivazione

La  pratica di "attivazione"  con cui l'impresa, che fosse già iscritta, dichiara l'inizio della propria attività, ed eventualmente richiede l'iscrizione all'Albo Artigiani è gratuita in quanto la Com.Unica di attivazione è considerata, una "integrazione" della Com.Unica di prima iscrizione.
La gratuità non opera se, insieme con l'attivazione, l'impresa esegue altre modifiche alla propria posizione anagrafica (ad esempio, se dichiarando l'inizio della propria attività apporta anche variazioni alla definizione testuale della stessa).

A chi rivolgersi

Ufficio Registro Imprese

Per informazioni in tema di Società, Imprese Individuali e REA è possibile utilizzare il servizio Contatta il Registro Imprese.

Per assistenza in merito alla compilazione delle pratiche telematiche è possibile contattare l'assistenza centralizzata sul portale RegistroImprese.

Per informazioni su pratiche telematiche già presentate al Registro Imprese e sospese, va utlizzato esclusivamente il "DIARIO MESSAGGI" all'interno della piattaforma MYPage Telemaco. 

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I contenuti di questa pagina sono aggiornati al 03/11/2022