Gli adempimenti nei confronti dell'Albo Artigiani e del Registro Imprese


Principi generali

Le imprese artigiane non sono obbligate a fornire all’Albo informazioni già comunicate ed iscritte nel Registro delle Imprese.

La cancellazione dal Registro Imprese comporta automaticamente la cancellazione dell'impresa artigiana dall'Albo Regionale e dagli elenchi previdenziali, sulla base del presupposto che non può esistere una impresa artigiana se è estinto il soggetto giuridico a cui essa faceva capo.

Il fallimento di una impresa artigiana comporta l'automatica cancellazione dall'Albo Regionale della stessa, fatto salvo il caso di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

La cessazione di tutta l'attività che implica il passaggio dell'impresa allo stato di "inattiva", comporta la sua cancellazione dall'Albo regionale delle Imprese Artigiane, anche quando essa non si accompagna con la cancellazione della società o dell'impresa individuale.

Si dà per acquisita la cancellazione dall'Albo Artigiani delle imprese che richiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese o che denunciano di avere cessato tutta l'attività.




Gli adempimenti di pertinenza del solo Albo Artigiani

Gli unici adempimenti che l’impresa è tenuta ad effettuare nei confronti del solo Albo Regionale delle Imprese Artigiane la cui iscrizione non è prevista nel Registro Imprese sono i seguenti:

  • quando l'impresa che ha perso i requisiti di artigianalità (per superamento dei limiti dimensionali, per adozione di forma giuridica non compatibile, per perdita dei requisiti relativi alla diretta partecipazione al lavoro e al potere di amministrazione ecc.) e che deve cancellarsi dall'Albo, rimane iscritta come "attiva" nel Registro delle Imprese, continuando la stessa attività in forma “non artigiana”;
  • quando l'impresa con attività mista artigiana e commerciale rimane attiva per la sola attività commerciale cessando quella di stampo artigiano;
  • Variazione partecipanti al lavoro (anche a seguito di modifiche della compagine societaria, per ingresso o uscita di soci);
  • Iscrizione o cancellazione di collaboratori familiari;
  • Variazione del domicilio dei soci di cooperativa artigiana




La Cancellazione con effetto retroattivo dell'annotazione artigiana

Le cancellazioni dell'annotazione artigiana con effetto retroattivo sono quelle in cui la data di decorrenza della cessazione è anteriore di oltre un anno rispetto alla presentazione dell'istanza.
Le cancellazioni retroattive, sono consentite, tuttavia  è necessario argomentare la richiesta con idonea documentazione a riprova; un’esemplificazione della documentazione da richiedere è contenuta nel parere citato ed è la seguente:

  • cessazione Iva (se la denuncia Iva è stata presentata ora per allora, non è ritenuta una documentazione esaustiva); non essendo obbligatoria la chiusura della partita IVA sarà da valutare caso per caso se, per accettare la cancellazione retroattiva senza chiusura IVA, sia utile/sufficiente verificare che non risultino dichiarazioni fiscali;
  • cessazione Inail (se la denuncia Inail è stata presentata ora per allora, non è ritenutauna documentazione esaustiva);
  • attività lavorativa dipendente prevalente (per i part-time superiori a 20 ore settimanali non ci sono i requisiti di impresa artigiana)
  • iscrizione in altra gestione previdenziale imprenditoriale obbligatoria
  • documentazione medica
  • detenzione
  • servizio militare
  • cessione azienda, cessione beni strumentali




Il modello AA ed il modello requisiti artigiani

Le pratiche Com.Unica relative ad adempimenti nei confronti dell'Albo Regionale delle Imprese Artigiane, devono essere corredati dal modello AA.

La comunicazione unica finalizzata all'iscrizione nell'Albo deve essere corredata da un Allegato obbligatorio che raccoglie le formali dichiarazioni di possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, rese nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del firmatario.

Esistono due modelli distinti, da utilizzare rispettivamente nel caso di dichiarazione resa direttamente dall'imprenditore artigiano, oppure dal professionista incaricato della trasmissione della comunicazione unica.




Gli adempimenti per i familiari coadiuvanti

La legge ha esteso l'obbligo assicurativo ai familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda.

Sono considerati iscrivibili in qualità di familiari coadiuvanti del titolare:

  • il coniuge;
  • il convivente in unione civile.
  • i parenti entro il terzo grado in linea retta: nonni, genitori - sono equiparati ai genitori gli adottanti-, gli affilianti, il patrigno e la matrigna; figli -sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati-, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge; nipoti (in quanto figli dei figli);
  • I parenti entro il terzo grado in linea collaterale: fratello, sorella; zio, zia (in quanto fratello o sorella di un genitore del titolare); nipote (in quanto figlio di fratello o sorella del titolare);
  • Gli affini entro il secondo grado: cognato (in quanto fratello o sorella del coniuge del titolare oppure in quanto coniuge del fratello o della sorella del titolare); suocero, suocera; genero; nuora; cognato (in quanto fratello o sorella del coniuge del titolare oppure in quanto coniuge del fratello o della sorella del titolare);




L'esercizio temporaneo dell'impresa artigiana

In caso di invalidità, morte o intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, l’impresa può conservare, su richiesta, l’iscrizione all'Albo imprese artigiane, anche in mancanza di uno dei requisiti di legge.

La prosecuzione dell'impresa artigiana è consentita per un periodo non superiore a 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, se l’esercizio dell’impresa viene assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

La richiesta di assunzione di gestione deve essere presentata dal coniuge e/o dai figli. 

E' necessario allegare alla pratica una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale tutti gli eredi si dichiarano tali. 

Nel caso vi siano figli minorenni è inoltre necessario allegare copia dell’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività di impresa da parte del Tribunale su parere del giudice tutelare ai sensi dell’art. 320 comma 5 del codice civile.

In caso di invalidità, interdizione o inabilitazione è necessario allegare copia del provvedimento accertante rispettivamente l’invalidità, l’interdizione o l’inabilitazione.

Qualora per l’esercizio dell’attività svolta dall’impresa siano richiesti dei requisiti tecnico-professionali, e chi assume la gestione come lavorante non li possieda personalmente, potrà essere individuato all’interno dell’impresa un dipendente o altro soggetto immedesimato con essa in possesso dei requisiti. 



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