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Gli adempimenti nei confronti dell'Albo Artigiani e del Registro Imprese

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Principi generali

Le imprese artigiane non sono obbligate a fornire all’Albo informazioni già comunicate ed iscritte nel Registro delle Imprese.

La cancellazione dal Registro Imprese comporta automaticamente la cancellazione dell'impresa artigiana dall'Albo Regionale e dagli elenchi previdenziali, sulla base del presupposto che non può esistere una impresa artigiana se è estinto il soggetto giuridico a cui essa faceva capo.

Il fallimento di una impresa artigiana comporta l'automatica cancellazione dall'Albo Regionale della stessa, fatto salvo il caso di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

La cessazione di tutta l'attività che implica il passaggio dell'impresa allo stato di "inattiva", comporta la sua cancellazione dall'Albo regionale delle Imprese Artigiane, anche quando essa non si accompagna con la cancellazione della società o dell'impresa individuale.

Si dà per acquisita la cancellazione dall'Albo Artigiani delle imprese che richiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese o che denunciano di avere cessato tutta l'attività.

Gli adempimenti di pertinenza del solo Albo Artigiani

Gli unici adempimenti che l’impresa è tenuta ad effettuare nei confronti del solo Albo Regionale delle Imprese Artigiane la cui iscrizione non è prevista nel Registro Imprese sono i seguenti:

  • Cancellazione dal solo albo artigiani, dovuta:
    • quando l'impresa che ha perso i requisiti di artigianalità (per superamento dei limiti dimensionali, per adozione di forma giuridica non compatibile, per perdita dei requisiti relativi alla diretta partecipazione al lavoro e al potere di amministrazione ecc.) e che deve cancellarsi dall'Albo, rimane iscritta come "attiva" nel Registro delle Imprese, continuando la stessa attività in forma “non artigiana”;
    • quando l'impresa con attività mista artigiana e commerciale rimane attiva per la sola attività commerciale cessando quella di stampo artigiano;

Modificazioni anagrafiche rilevanti per il solo Albo imprese Artigiane:

  • Variazione partecipanti al lavoro (anche a seguito di modifiche della compagine societaria, per ingresso o uscita di soci);
  • Iscrizione o cancellazione di collaboratori familiari;
  • Variazione del domicilio dei soci di cooperativa artigiana

 

La Cancellazione con effetto retroattivo dell'annotazione artigiana

Le cancellazioni dell'annotazione artigiana con effetto retroattivo sono quelle in cui la data di decorrenza della cessazione è anteriore di oltre un anno rispetto alla presentazione dell'istanza.
Le cancellazioni retroattive, sono consentite, tuttavia  è necessario argomentare la richiesta con idonea documentazione a riprova; un’esemplificazione della documentazione da richiedere è contenuta nel parere citato ed è la seguente:

  • cessazione Iva (se la denuncia Iva è stata presentata ora per allora, non è ritenuta una documentazione esaustiva); non essendo obbligatoria la chiusura della partita IVA sarà da valutare caso per caso se, per accettare la cancellazione retroattiva senza chiusura IVA, sia utile/sufficiente verificare che non risultino dichiarazioni fiscali;
  • cessazione Inail (se la denuncia Inail è stata presentata ora per allora, non è ritenutauna documentazione esaustiva);
  • attività lavorativa dipendente prevalente (per i part-time superiori a 20 ore settimanali non ci sono i requisiti di impresa artigiana)
  • iscrizione in altra gestione previdenziale imprenditoriale obbligatoria
  • documentazione medica
  • detenzione
  • servizio militare
  • cessione azienda, cessione beni strumentali

Il modello AA ed il modello requisiti artigiani

Le pratiche Com.Unica relative ad adempimenti nei confronti dell'Albo Regionale delle Imprese Artigiane, devono essere corredati dal modello AA.

La comunicazione unica finalizzata all'iscrizione nell'Albo deve essere corredata da un Allegato obbligatorio che raccoglie le formali dichiarazioni di possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, rese nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del firmatario.

Esistono due modelli distinti, da utilizzare rispettivamente nel caso di dichiarazione resa direttamente dall'imprenditore artigiano, oppure dal professionista incaricato della trasmissione della comunicazione unica.

A chi rivolgersi

Ufficio Registro Imprese

Per informazioni in tema di Società, Imprese Individuali e REA è possibile utilizzare il servizio Contatta il Registro Imprese.

Per assistenza in merito alla compilazione delle pratiche telematiche è possibile contattare l'assistenza centralizzata sul portale RegistroImprese.

Per informazioni su pratiche telematiche già presentate al Registro Imprese e sospese, va utlizzato esclusivamente il "DIARIO MESSAGGI" all'interno della piattaforma MYPage Telemaco. 

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I contenuti di questa pagina sono aggiornati al 03/11/2022