Cosa si intende per attività artigiana ed impresa artigiana


All’Albo delle Imprese Artigiane, istituito dall’art. 5 della Legge n. 443/1985, sono tenuti ad iscriversi tutti i soggetti (persone fisiche e società) che svolgono attività artigiana.

IMPRENDITORE ARTIGIANO — È colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana. L'imprenditore assume la piena responsabilità di rischi ed oneri di direzione e gestione e svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L'imprenditore artigiano, nello svolgimento di particolari attività regolamentate da leggi speciali, deve essere in possesso di tutti i requisiti tecnico-professionali previsti dalle normative specifiche.

IMPRESA ARTIGIANA — È l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, ha come scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi. Sono escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.


I requisiti le caratteristiche ed i limiti dimensionali dell’impresa artigiana

I requisiti per l'iscrizione nell'Albo Regionale delle Imprese Artigiane sono quelli stabiliti dalla legge-quadro nazionale (legge n. 443/1985), le cui caratteristiche principali sono di seguito elencate:

  • partecipazione al lavoro manuale del titolare e dei soci nel processo produttivo dell'impresa;
  • la prevalenza del lavoro nel processo produttivo, rispetto al capitale impiegato;
  • lo scopo prevalente consistente nella produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi, con esplicita esclusione delle attività agricole e delle attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di quest’ultime;
  • possibilità di assumere dipendenti, ma solo nel rispetto dei limiti dimensionali stabiliti dall’art. 4 della Legge quadro 443/85.
  • prevalenza dell'attività artigiana su eventuali altre attività commerciali.

inoltre

  • l’imprenditore artigiano non può essere socio operante in altre imprese artigiane e neppure essere titolare di più imprese artigiane individuali contemporaneamente;
  • il titolare ha la piena responsabilità dell’azienda e si assume tutti i rischi e gli oneri inerenti la sua direzione e gestione;
  • l'artigiano non può essere lavoratore subordinato a tempo pieno o a part-time superiore a 20 ore (50%).
  • nel caso di attività per il cui esercizio siano necessari requisiti tecnico professionali (acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di disinfestazione-derattizzazione-sanificazione), questi devono essere posseduti dal titolare o da uno dei soci partecipanti al lavoro.




Obbligatorietà e condizioni di iscrizione delle imprese artigiane

L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane è obbligatoria per:

  • Imprese individuali;
  • Società in nome collettivo, purché la maggioranza dei soci - ovvero uno nel caso di due soci - svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;
  • Società in accomandita semplice, purché tutti i soci accomandatari svolgano lavoro personale nel processo produttivo, indipendentemente dal numero di soci accomandanti; i soci accomandatari non devono essere soci unici in Srl o soci accomandatari in altra Sas; I soci possono essere iscritti all'INPS solo come coadiuvanti, nel caso in cui sussistano i rapporti di parentela previsti o possono essere assunti come dipendenti.
  • Società a responsabilità limitata unipersonali, purché il socio svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo; il socio unico non può essere socio unico in altra Srl o socio accomandatario in Sas.
  • Società cooperative, purché la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo.

L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane è facoltativa per:

  • Società a responsabilità limitata con pluralità di soci: la maggioranza numerica dei soci (o almeno uno in caso di due) deve svolgere in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Inoltre i soci lavoranti devono detenere la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza all’interno degli organi deliberanti della società.

Soggetti esclusi dall’iscrizione all’albo:

  • Società per azioni;
  • Società in accomandita per azioni.




Quali sono i requisiti dimensionali

I limiti dimensionali dell'impresa sono stabiliti dal numero massimo dei dipendenti, dei soci, dei familiari coadiuvanti e degli apprendisti.

I limiti dimensionali risultano distinti per attività come segue:

  • impresa che non lavora in serie: 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9;
  • impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5;
  • lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16;
  • autotrasportatori: 8 dipendenti;
  • imprese di costruzioni edili: 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5.

Computo dei limiti

Concorrono a stabilire tali limiti: il numero massimo dei dipendenti, qualsiasi sia la mansione svolta, dei soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa, dei familiari coadiuvanti e degli apprendisti; sono esclusi dal computo i portatori di handicap, i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro e i lavoratori a domicilio, sempre che questi ultimi non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa.
Non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica (L. 25/55) e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana.
I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario effettivamente svolto (D.Lgs. 100/2001) facendo la somma degli orari settimanali individuali a tempo parziale e calcolando le unità intere di orario a tempo pieno corrispondenti a tale somma.
L'eventuale arrotondamento va operato se la frazione eccedente supera il 50% dell'orario a tempio pieno.

Superamento dei limiti

Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a 3 mesi nell'anno solare, i limiti sopra indicati, mantengono l'iscrizione.



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