L'Ufficio del registro delle imprese chiarisce che l'obbligo di comunicazione della PEC riguarda gli amministratori (e i liquidatori) delle seguenti tipologie società:
- società di capitali (comprese le società consortili)
- società cooperative
- società di persone
- società semplici agricole
L'Ufficio precisa, inoltre, che l'eventuale comunicazione della PEC di amministratori di soggetti giuridici non obbligati o di persone che non rivestono la carica di amministratore o di liquidatore di soggetti giuridici obbligati (ad esempio, i soci accomandanti di Sas), l'adempimento è da considerarsi facoltativo e, pertanto, soggetto al pagamento dei diritti e bolli.
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti, è disponibile la pagina dedicata del sito camerale.
